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ISA: INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

 

1. Cosa sono gli Isa

Dal periodo d’imposta 2018 gli Isa hanno sostituto studi di settore e parametri.
Essi vanno allegati alla dichiarazione dei redditi del contribuente e inviati telematicamente come allegato della stessa, salvo cause di esclusione.
Gli Isa valutano l’affidabilità fiscale del contribuente sintetizzandola in un voto che va da 1 a 10 calcolato da un insieme di indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.
Gli Indici sintetici di affidabilità sono quindi indicatori che forniscono una sintesi di valori tramite la quale sarà possibile verificare la normalità e la coerenza della gestione professionale o aziendale dei contribuenti. Il riscontro trasparente della correttezza dei comportamenti fiscali consentirà di individuare i contribuenti che, risultando «affidabili», avranno accesso a significativi benefici premiali.

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2. Soggetti obbligati ed esonerati

Gli Isa devono essere compilati da tutti i soggetti che esercitano attività di impresa o di lavoro autonomo che svolgono, come «attività prevalente», una o più attività tra quelle per le quali risulta approvato un Isa e che non presentano una causa di esclusione
Sono invece esonerati dall’applicazione degli Isa:
• i contribuenti che hanno iniziato l’attività nel corso del periodo d’imposta (rileva la dichiarazione presentata all’Agenzia delle Entrate per l’apertura della partita Iva e non l’inizio attività comunicato alla CCIAA)
• i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta;
• i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività;
• i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario agevolato, del regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e che determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
• i contribuenti che esercitano due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo Isa, qualora l’importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall’Isa relativo all’attività prevalente, comprensivi di quelli delle eventuali attività complementari previste dallo specifico Isa, superi il 30% dell’ammontare totale dei ricavi dichiarati;
• i contribuenti con categoria reddituale diversa da quella per la quale è stato approvato l’Isa e, quindi, prevista nel quadro dei dati contabili contenuto nel modello Isa approvato per l’attività esercitata;
• gli enti del Terzo settore non commerciali che optano per la determinazione forfetaria del reddito di impresa ai sensi dell’art. 80, D.Lgs. n. 117/2017 previa autorizzazione della Commissione Europea;
le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che applicano il regime forfetario ai sensi dell’art. 86, D.Lgs. n. 117/2017 previa autorizzazione della Commissione Europea;
• le imprese sociali di cui al D.Lgs. n. 112/2017. L’esclusione è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea;
• le società cooperative, società consortili e consorzi che operano esclusivamente a favore delle imprese socie o associate e delle società cooperative costituite da utenti non imprenditori che operano esclusivamente a favore degli utenti stessi.
• i soggetti che esercitano, in ogni forma di società cooperativa le attività di «Trasporto con taxi» – codice attività 49.32.10 e di «Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente» – codice attività 49.32.20;
• le corporazioni dei piloti di porto esercenti le attività di cui all’ISA BG77U.
• i contribuenti che dichiarano ricavi di cui all’art. 85, co. 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all’art. 54, co. 1, Tuir, di ammontare superiore al limite stabilito dal decreto di approvazione o revisione dei relativi Isa (€ 5.164.569,00);

Nello specifico per periodo di non normale svolgimento dell’attività si intende ad esempio il periodo in cui:

  • l’impresa è in liquidazione;
  • l’impresa non ha ancora iniziato l’attività produttiva prevista dall’oggetto sociale;
  • si è verificata l’interruzione dell’attività per tutto il periodo d’imposta, a causa della ristrutturazione di tutti i locali in cui viene esercitata l’attività;
  • l’imprenditore individuale o la società hanno ceduto in affitto l’unica azienda;
  • il contribuente ha sospeso l’attività ai fini amministrativi dandone comunicazione alla Camera di Commercio;
  • in corso d’anno si verifica la modifica dell’attività esercitata, salvo il caso in cui le due attività siano contraddistinte da codici attività compresi nello stesso Isa;
  • si è verificata l’interruzione dell’attività per la maggior parte dell’anno, a causa di provvedimenti disciplinari (per i professionisti);
  • si siano verificati eventi sismici, se vi sono danni ai locali destinati all’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli totalmente o parzialmente inagibili e non più idonei all’uso, o vi sono danni rilevanti alle scorte di magazzino tali da causare la sospensione prolungata del ciclo produttivo o per i contribuenti che hanno subito una riduzione significativa, se non la sospensione dell’attività, in quanto aventi come unico o principale cliente un soggetto ubicato nell’area del sisma il quale, a sua volta, ha interrotto l’attività per la maggior parte del periodo d’imposta successivo al terremoto.

3. Regime premiale

Gli indici sintetici di affidabilità sono formati sulla base di indicatori costruiti su dati contabili, su dati extracontabili e sugli ulteriori dati contenuti nelle banche dati dell’Agenzia delle Entrate resi disponibili nel Cassetto Fiscale del contribuente.
Gli indicatori sono suddivisi in due macro tipologie: indici di affidabilità (ricavi per addetto, valore aggiunto per addetto, reddito per addetto e in presenza di magazzino durata e decumulo delle scorte) con variabilità da 1 a 10 e indicatori di anomalia il cui numero fluttua a seconda del tipo di attività, con un range di variazione che si attesta, a seconda dei casi fra 1 e 5.
Compilando il modello Isa afferente la propria attività si può immediatamente verificare il proprio punteggio di affidabilità. In base al livello di affidabilità raggiunto, sono riconosciuti i seguenti benefici, come da tabella:
esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti iva, imposte ridette e Irap;
anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.

Nella particolare ipotesi in cui il contribuente consegua, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa, sia redditi di lavoro autonomo, può accedere ai benefici se:
• applica, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale, laddove previsti;
• il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici è pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso al beneficio stesso.
Infine, si fa presente che nella determinazione di specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, l’Agenzia delle Entrate e la Guardia di Finanza tengono conto del livello di affidabilità fiscale minore o uguale a 6.

4. Adeguamento

Verificato il proprio grado di affidabilità, il contribuente può decidere di indicare in dichiarazione nel quadro relativo all’attività e nel quadro RQ (ai fini Iva) ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili, al fine di migliorare il proprio “voto”.
La dichiarazione di tali maggiori importi non comporta l’applicazione di sanzioni e interessi, a condizione che il versamento delle relative imposte sia effettuato entro il termine e con le modalità previsti per il versamento a saldo delle imposte sui redditi; l’Agenzia delle Entrate ha istituito il codice tributo «6494 – Isa – indici sintetici di affidabilità fiscale integrazione Iva» per il versamento integrativo dell’imposta a seguito di adeguamento del volume d’affari.

Denisa Uruci

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