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ASSEGNO FAMILIARE E ASSEGNO TEMPORANEO FIGLI: COSA CAMBIA DA LUGLIO

1. Introduzione assegno familiare

La riforma dell’assegno familiare universale e unico procede a ritmo lento e verrà spostata, presumibilmente, al 1° gennaio 2022. Cosa succede dunque per gli assegni familiari che normalmente venivano pagati a luglio? A dare le indicazioni provvisorie per il 2021 è il decreto legge dell’8 giugno pubblicato in Gazzetta Ufficiale che ha disposto la creazione di un assegno temporaneo per figli minori, per coloro che – fino ad oggi – non percepivano alcun assegno familiare.

Si tratta, in sostanza, di una sorta di misura “ponte”, in vista di una ristrutturazione totale del sistema che prevede una maggiorazione degli importi degli Assegni per il nucleo familiare già riconosciuti negli anni precedenti.

Vediamo insieme cosa cambia con l’Assegno temporaneo per i figli minori e come richiederlo.

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2. Cos’è l’assegno temporaneo per i figli minori

Il nuovo assegno universale e unico per ogni figlio era una delle novità previste dal Family Act, ma i ritardi per l’adozione dei provvedimenti attuativi (legato anche alla mancanza di risorse disponibili) hanno reso necessario uno slittamento della sua introduzione.

Dal 1° luglio 2021 si è passati al 1° gennaio 2022 (non ancora confermato) e questo ha portato l’esecutivo ad adottare una soluzione temporanea per coloro che non percepivano l’assegno familiare: l’assegno temporaneo per i figli minori.

Questo nuovo strumento, infatti, è riservato solo ed esclusivamente a coloro che non percepiscono assegni al nucleo familiare. Chi invece li ha sempre percepiti (famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati) continuerà a riceverli nella forma e nei tempi degli anni passati con un leggero incrementato per il periodo che va da luglio a dicembre 2021.

3.Assegno familiare: a chi spetta

A poter usufruire dell’assegno temporaneo per i figli minorenni sono i lavoratori autonomi, disoccupati che hanno finito la NASpI, incapienti e inattivi. Ma anche i lavoratori dipendenti attualmente esclusi dagli assegni al nucleo per ragioni di reddito familiare e i beneficiari del reddito di cittadinanza che non percepiscono l’assegno familiare.

Per ottenere l’assegno temporaneo il richiedente, all’atto della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti

  • di un Isee inferiore a 50mila euro annui;
  • essere soggetto al pagamento dell’Irpef in Italia;
  • essere residente e domiciliato in Italia con i figli a carico sino al compimento del diciottesimo anno d’età;
  • essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale;
  • essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;
  • non avere diritto a percepire l’assegno per il nucleo familiare;

4. Assegno familiare: quanto spetta

L’assegno temporaneo per i figli minorenni andrà da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio. A determinare l’importo sarà il numero complessivo dei figli a carico del contribuente e la situazione economica della famiglia attestata dall’Isee (secondo la tabella nel decreto legge n. 79/2021, con importi che si riducono al crescere del livello dell’Isee).

L’assegno potrà essere maggiorato se:

  • nel nucleo sono presenti più di due figli. In questo caso l’importo dell’assegno per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%;
  • ci sono minori con disabilità. Per ognuno l’importo è maggiorato di 50 euro;

5. Come ottenere l’assegno

L’assegno temporaneo dovrà essere richiesto presentando apposita domanda attraverso il portale online all’Inps oppure presso i patronati sulla base delle regole che saranno fissate dall’Istituto di previdenza sociale entro il 30 giugno prossimo.

L’erogazione avverrà con bonifico bancario direttamente sul conto corrente, a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

In caso di affido condiviso dei minori l’assegno sarà accreditato al 50% sull’Iban di ciascun genitore.

6. Cosa cambia per chi già percepisce gli assegni familiari

La misura degli assegni temporanei non riguarda i lavoratori dipendenti e assimilati, che già percepiscono l’assegno familiare. Dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 c’è però un’importante novità anche per questa fascia di contribuenti.

Coloro che percepiscono gli assegni familiari avranno una maggiorazione per l’ultimo semestre del 2021 degli importi mensili dell’assegno per il nucleo familiare. Quanto?

37,5 euro in più per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli;

55 euro in più per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

! ATTENZIONE !
L’assegno temporaneo per i figli minori è compatibile, per esempio, con il reddito di cittadinanza e con eventuali altre misure in denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni, province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

Sarà invece incompatibile con l’assegno per il nucleo familiare di cui all’articolo 2 del decreto legge n. 69/1988, convertito dalla legge n. 153/1988.

Novella Toloni

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