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ASSUNZIONI AGEVOLATE PER LE DONNE

1. Introduzione

La crisi economica innescatasi con l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha colpito soprattutto il mondo del lavoro e delle assunzioni. A pagare il prezzo più caro in termini di perdita di posti di lavoro sono state le donne. Nonostante il blocco dei licenziamenti – attivo da oltre un anno – i dati Istat confermano che, dei 444mila posti di lavoro persi nel 2020, il calo ha interessato in particolar mondo il versante femminile con 312 mila donne in meno nel mondo del lavoro e 132 mila uomini in meno.

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2. Perché sfruttare le agevolazioni

In questo momento di forte crisi, lavoratori e imprenditori devono sfruttare ogni possibile agevolazione che la legislatura offre loro per continuare ad operare ed essere attivi sui mercati in vista di una ripresa. In quest’ottica le assunzioni agevolate hanno lo scopo di incentivare l’ingresso, la stabilizzazione e al tempo stesso il reinserimento nel mercato del lavoro di categorie di soggetti cosiddetti svantaggiati come le donne, i giovani e gli over 50. Per farlo al datore di lavoro la legge offre la possibilità di abbattere, per un determinato periodo di tempo definito dalla norma, il costo del lavoro, generalmente prevedendo una riduzione importante degli oneri contributivi a suo carico.

3. Agevolazioni e opportunità occupazionali per le donne

Interessanti agevolazioni per l’assunzione di Donne e Over 50 sono previste dalla Legge n.92/2012, all’art. n. 4, commi da 8 a 11 e sono rivolte a:

  • lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi;
  • donne di ogni età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi o 24 mesi, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea o lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 % la disparità media in tutti i settori economici;
  • donne di qualsiasi età prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti

Per l’azienda che assume personale attingendo da queste categorie è prevista una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro per una durata massima di:

  • 18 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • 12 mesi in caso di assunzione a tempo determinato;
  • 12 mesi + 6 mesi in caso di trasformazione a tempo indeterminato, di un contratto inizialmente sottoscritto a tempo determinato

Con l’emergenza Covid-19, però, lo Stato ha deciso di ampliare l’agevolazione per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022. La legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) ha stabilito, infatti, che la riduzione della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro passi dal 50% al 100%, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Posso accedere a questo ulteriore beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero contributivo non si applica invece nei confronti delle pubbliche Amministrazioni. L’esonero del 100% spetta:

  • per le assunzioni a tempo determinato;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato;
  • per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
  • anche in caso di part-time;
  • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro

La durata dell’esonero e i requisiti per l’ottenimento e il mantenimento dell’agevolazioni rimangono gli stessi di quelli previsti dalla Legge n.92/2012.

4. Quali sono i datori di lavoro destinatari del beneficio?

Possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi i datori di lavoro del settore agricolo. L’esonero contributivo non si applica nei confronti delle pubbliche Amministrazioni, individuabili assumendo a riferimento la nozione e l’elencazione recate all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Hanno dunque diritto al riconoscimento del beneficio

  • gli enti pubblici economici; 
  • gli Istituti autonomi case popolari trasformati in base alle diverse leggi regionali in enti pubblici economici; 
  • gli enti che per effetto dei processi di privatizzazione si sono trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico; 
  • le ex IPAB trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per trasformarsi in ASP, ed iscritte nel registro delle persone giuridiche; 
  • le aziende speciali costituite anche in consorzio, ai sensi degli articoli 31 e 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 
  • i consorzi di bonifica; 
  • i consorzi industriali; 
  • gli enti morali; 
  • gli enti ecclesiastici. 

Sono esclusi dall’applicazione del beneficio

  • le Amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado, le Accademie e i Conservatori statali, nonché le istituzioni educative; 
  • le Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo; 
  • le Regioni, le Province, i Comuni, le Città metropolitane, gli Enti di area vasta, le Unioni dei comuni, le Comunità montane, le Comunità isolane o di arcipelago e loro consorzi e associazioni;
  • le Università; 
  • gli Istituti autonomi per case popolari e gli ATER comunque denominati che non siano qualificati dalla legge istitutiva quali enti pubblici non economici; 
  • le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni; 
  • gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali; 

5. Requisiti per accedere alle agevolazioni

L’azienda o l’imprenditore che vogliono sfruttare le assunzioni agevolate rivolte alle donne devono avere alcuni requisiti fondamentali. Primo tra tutti la residenza in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea. La Legge n.92/2012 fa riferimento alle Regioni ammissibili ad aiuti regionali, come stabilito nella carta degli aiuti a finalità regionale approvata per il nostro Paese.

Affinché il requisito sia rispettato occorre considerare il periodo di sei mesi precedente alla data di assunzione e verificare che in quel periodo la lavoratrice non abbia svolto una attività di lavoro subordinato con contratto di durata di almeno sei mesi, né tantomeno una attività di collaborazione coordinata e continuativa (o altra prestazione di lavoro) la cui remunerazione annua sia stata superiore a 8.000 euro o ancora una attività di lavoro autonomo tale da produrre un reddito annuo lordo superiore a 4.800 euro.

E’ opportuno chiarire che l’agevolazione spetta all’azienda o all’imprenditore se l’assunzione crea un incremento netto del numero dei dipendenti (ULA) rispetto alla media dei dodici mesi precedenti. Quest’ultimo requisito non è necessario nei casi in cui il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale.

Oltre ai requisiti di accesso all’agevolazione, il datore di lavoro deve rispettare anche una serie di requisiti specifici:

  • Rispetto della normativa in merito alla Sicurezza sul Lavoro 
  • Rispetto del Regolamento CE 800/2008 
  • Rispetto del De Minimis 
  • Rispetto del CCNL 
  • Possesso del DURC 

6. Presentazione della domanda

Il datore di lavoro che intende usufruire dell’agevolazione deve presentare il Modulo Istanza online 92-2012 all’INPS, che contiene anche la dichiarazione di responsabilità ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.

Il Modulo Istanza è disponibile nel Cassetto previdenziale Aziende (sul sito www.inps.it) e va presentato prima dell’invio della denuncia contributiva relativa alla richiesta di contribuzione agevolata. Dal cassetto previdenziale dell’azienda si deve scegliere la funzionalità “Comunicazioni On-Line” e successivamente “Istanza 92/2012”.

L’INPS da parte sua – una volta ricevuta la richiesta e dopo aver verificato la documentazione – autorizza le domande di ammissione al beneficio generalmente entro le 24 ore successive all’accettazione della domanda, attribuendo il codice identificativo di autorizzazione 2H.

Attenzione! L’agevolazione contributiva è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta e a condizione che per gli altri esoneri di cui si intenda fruire non sia espressamente previsto un divieto di cumulo con altri regimi.

Novella Toloni

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