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BONUS PER SERVIZI DI BABY-SITTING E BONUS PER ISCRIZIONE AI CENTRI ESTIVI: QUALI SONO LE NOVITA’?

1. Introduzione

Col perdurare della situazione di emergenza sanitaria derivante dal contagio epidemiologico da Covid-19, col decreto Rilancio sono state apportate significative modifiche in merito al bonus baby-sitting, rispetto a quanto già previsto dal decreto Cura Italia.
Grazie al nuovo decreto, infatti, la domanda di sostegno al reddito familiare non si ferma al solo servizio di baby-sitting, bensì riguarda anche l’iscrizione ai centri estivi per l’infanzia.
Vediamo, nel dettaglio, tutte le caratteristiche del bonus.

 2. Chi può beneficiarne?

I nuovi bonus per servizi di baby-sitting e centri estivi per l’infanzia spettano alle seguenti categorie di lavoratori:
• dipendenti del settore privato,
• iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps,
• autonomi iscritti all’Inps,
• autonomi iscritti alle casse professionali.
Per tali soggetti, i bonus spettano nel limite massimo complessivo di 1.200€ per nucleo familiare.
Ulteriori beneficiari sono:
• medici e infermieri,
• tecnici di laboratorio biomedico e tecnici di radiologia medica,
• operatori sociosanitari,
• personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica.
In tali casi, i bonus sono riconosciuti nel limite massimo complessivo di 2.000€ per nucleo familiare. 

3. Le condizioni per beneficiarne

Indicate le categorie di lavoratori che possono godere del bonus di cui trattasi, il decreto Rilancio ha, inoltre, individuato le condizioni utili affinché, dello stesso bonus, se ne possa effettivamente fare domanda all’ente di previdenza.
Nello specifico, i richiedenti:
• non devono aver mai presentato domanda per la prestazione bonus baby-sitting, MA
• se già beneficiari della prestazione bonus baby-sitting, con ricezione dell’importo pari a 600€ (o 1.000€ a seconda del settore di appartenenza), potranno fare richiesta di bonus ottenendo SOLO l’importo integrativo rispetto al precedente, senza poter superare le somme massime previste, pari a 1.200 o 2.000€;
• non devono aver fruito del congedo parentale di cui all’articolo 23 previsto dal decreto Cura Italia;
• non devono essere percettori di NASPI o di altro strumento di sostegno al reddito, né essere disoccupati o non lavoratori alla data della domanda;
• non devono aver già fruito, per gli stessi periodi, del bonus nido erogato dall’Inps.
Si ricordi che il beneficio spetta anche ai genitori affidatari (per le adozioni nazionali e internazionali e gli affidi pre-adottivi), a condizione che nel nucleo familiare l’altro genitore (naturale o affidatario) non sia beneficiario degli strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa e non sia disoccupato o non lavoratore.

4. Modalità di erogazione

Per quanto concerne le modalità di erogazione della prestazione, i bonus saranno erogati dall’Inps mediante il cd. Libretto Famiglia.
Il decreto Rilancio ha, però, introdotto anche la possibilità di optare, per una parte o per tutto l’importo, per l’accredito diretto in favore del richiedente – ma ciò solo in caso di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa o ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.
Attenzione! Come anticipato, la fruizione del bonus è incompatibile con la fruizione, negli stessi periodi, del bonus asilo nido, a meno che, in sede di domanda per la nuova prestazione, il genitore richiedente non formalizzi la rinuncia ad eventuali mensilità del bonus nido già prenotate.
Nel caso di opzione per la frequenza a centri estivi o servizi integrativi, il genitore dovrà allegare alla domanda di richiesta del bonus l’iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono servizi integrativi per l’infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore (che non dovrà essere inferiore ad una settimana, e potrà durare fino al 31 luglio 2020).
Dovrà, inoltre, essere allegata anche la documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo: la somma erogata sarà parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/servizio integrativo dichiarati nel modello di domanda.
La domanda di bonus per servizi di baby-sitting potrà essere presentata sul portale web dell’Istituto, all’indirizzo www.inps.it, mediante il PIN personale di accesso.

 5. I limiti di età del minore 

Il bonus, in linea generale, potrà essere utilizzato per uno o più figli minori di 12 anni. Tale limite di età, però, non trova applicazione nei casi di figli con disabilità grave, accertata ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge 104/1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Attenzione! Salvo quanto previsto per i minori portatori di handicap grave, in tutti gli altri casi, il limite di età non deve essere superato alla data del 5 marzo 2020.​

 

Se ritieni di poter beneficiare del bonus baby-sitting e centri estivi, non esitare a chiedere assistenza ad un esperto del settore che possa aiutarti a non commettere errori!

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A presto!

Dott.ssa Adriana Valentino 

 

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