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CASSA INTEGRAZIONE E DECRETO “RISTORI BIS”

1. Introduzione

Con il nuovo decreto-Legge n. 149 “Ristori bis”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 09 Novembre 2020, arriva la cassa integrazione Covid anche per i lavoratori dello spettacolo. Prevede inoltre, ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle aziende, connesse all’emergenza sanitaria da Covid19 a seguito delle restrizioni previste dal DPCM del 3 Novembre 2020.

Il decreto legge estende, il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche ai lavoratori assunti dopo il 13 Luglio 2020.

Un’altra modifica sta nei termini di trasmissione della Cassa integrazione prevista dal decreto Ristori. La nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali di invio delle domande di accesso alla integrazione salariale per i periodi intercorrenti tra il 1° e il 30 settembre 2020.

2. Cassa integrazione: n. 6 settimane aggiuntive del decreto Ristori

Il decreto-legge n. 137 “Ristori” del  28 ottobre 2020, all’art. 12 prevede un nuovo periodo di 6 settimane di trattamenti di Cassa integrazione.

Le sei settimane devono essere collocate, anche parzialmente, nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID19.  Le sei settimane di trattamenti sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali siano già stati autorizzati i periodi precedenti, ovvero 9 settimane più altrettante 9 settimane con certificazione relativa alla diminuzione del fatturato.

Qualora per tale periodo, fossero già stati richiesti ed autorizzati periodi d’integrazione Laddove collocati, anche parzialmente, successivamente al 15 novembre 2020, l’imputazione verrà attribuita alle nuove 6 settimane, con conseguente contrazione del periodo totale.

I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento; al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche.

Le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale devono essere trasmesse all’Inps a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione e/o entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge.

Il comma 7 dell’articolo 12 del Decreto Legge Ristori prevede la scadenza dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza epidemiologica da Covid19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che, si collocano tra il 1° e il 10 settembre 2020, è fissata al 31 ottobre 2020.

3. Le novità del decreto Ristori bis

Come in precedenza accennato, la prima importante modifica apportata dal decreto-legge “Ristori bis”  riguarda la platea dei lavoratori destinatari dei trattamenti d’integrazione salariale. È stato previsto, finalmente, il riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del decreto ovvero alla data del 9 novembre 2020. Nello specifico perciò è stato ufficializzato che sono destinatari delle prestazioni di integrazione salariale i lavoratori in forza al 9 novembre 2020.

Si estende così la possibilità di accedere alla cassa integrazione anche ai lavoratori assunti dopo il 13 luglio con causale COVID-19.

Un’altra modifica riguarda la rimessione nei termini prevista dall’articolo 12, comma 7 del decreto Ristori (D.L. n. 137/2020). Il predetto comma è stato interamente sostituito.

La nuova formulazione prevede la proroga al 15 novembre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle domanda di accesso alla cassa integrazione per coronavirus e dei dati utili al pagamento e non solo per le scadenze fino al 10, ma per tutto il mese di settembre 2020.

Elisa Turini
Consulente del Lavoro

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