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DL 3/2020: MISURE URGENTI PER LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL LAVORO DIPENDENTE

1. Introduzione

Con decorrenza dal 01/07/2020 il Bonus DL 66/2014, così detto Bonus Renzi pari a 960,00 € annui, viene sostituito dal Bonus Fiscale previsto dal DL. n. 3/2020 pari a 1.200€ annui.
Il decreto, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (articolo 1 comma 7 della legge 27 dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti, interviene per rideterminare l’importo ed estendere la platea dei percettori dell’attuale “bonus Irpef”.
Le norme introducono che a partire da luglio 2020 e nelle more di una revisione degli strumenti di sostegno al reddito, una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, per i percettori di redditi di lavoro dipendente fino a 28 mila euro l’anno e che per il periodo luglio – dicembre 2020, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, una ulteriore detrazione per i percettori di redditi di lavoro dipendente sopra i 28 mila euro e fino a 40 mila l’anno.

2. Somma a titolo di trattamento integrativo

A tutti coloro che percepiscono redditi fino a 28 mila euro all’anno è riconosciuta una somma pari a 600 euro per il periodo luglio – dicembre 2020 e di 1.200 euro a decorrere dal 2021 che non concorre alla formazione del reddito.
Contestualmente sono abrogate le norme sul cosiddetto “bonus 80 euro”.

3. Il trattamento integrativo nel periodo luglio-dicembre 2020

Il reddito annuo per il Trattamento integrativo relativo al periodo luglio-dicembre 2020:
Per un reddito complessivo tra 8.175 e 24.600 euro lordi annui l’assegnazione del trattamento integrativo è di 600 euro e viene cancellato “bonus 80 euro” che sarebbe stato pari a 480 euro.
L’incremento di tale bonus è pari a 120 euro (20 euro al mese).
Per un reddito complessivo tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui l’assegnazione del trattamento integrativo è di 600 euro e viene cancellata la quota parte del “bonus 80 euro” che era pari a 480*(26.600 – reddito complessivo)/ 2.000.
Ad esempio chi guadagna 26.000 euro all’anno, in base alla normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al periodo luglio dicembre, pari a 144 euro (24 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 600 con un incremento di 456 euro (+76 euro al mese).
Per un reddito complessivo tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui l’assegnazione del trattamento integrativo è di 600 euro (100 euro al mese).
Coloro che lo ricevono non beneficiano, in quanto va in sostituzione del cosiddetto “bonus 80 euro”.
L’importo del trattamento integrativo spettante è determinato in funzione del numero dei giorni di lavoro nel secondo semestre del 2020.
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il trattamento integrativo, compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24 provvedono al recupero dell’importo, nel caso in cui sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetti.
Il recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.

4. Cosa cambierà a decorrere al 2021?

Il reddito annuo per il trattamento integrativo compreso tra € 8.175 e 24.600 euro lordi annui l’assegnazione del trattamento integrativo è di 1.200 euro.
Ovviamente va in sostituzione del “bonus 80 euro” che sarebbe stato pari a 960 euro.
L’incremento è pari a 240 euro (20 euro al mese).
Tra 24.601 e 26.600 euro lordi annui di reddito l’assegnazione del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro.
Va sottintesa la cancellazione quota parte del “bonus 80 euro” che era pari a 960*(26.600 – reddito complessivo) /2000.
Ad esempio, chi guadagna 26.000 euro all’anno, in base alla normativa precedente avrebbe ricevuto un bonus, rapportato al periodo luglio-dicembre, pari a 288 euro (24 euro al mese). Con la riduzione del cuneo fiscale ne riceverà 1.200 con un incremento di 912 euro (+76 euro al mese).
Tra 26.601 euro e 28.000 euro lordi annui.
I sostituti d’imposta riconoscono in via automatica il trattamento integrativo, compensano il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo mediante l’istituto della compensazione nell’ambito del modello di pagamento F24.
Provvedono al recupero dell’importo, nel caso in cui in sede di conguaglio si verifichi che il trattamento integrativo non spetta. Il recupero è effettuato in 8 rate di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.
L’articolo 128 del Decreto Rilancio (Decreto Legge 34/20) prevede che nel caso in cui l’imposta lorda calcolata sui redditi dei lavoratori dipendenti sia di importo inferiore alle detrazioni spettanti per lavoro dipendente per effetto delle misure a sostegno del lavoro, spettano comunque sia il bonus “80 euro”, fino a giugno 2020, sia il trattamento integrativo, a partire dal mese di luglio 2020.
Per il settore pubblico tale disposizione riguarda i congedi per emergenza COVID-19 che hanno comportato una riduzione della retribuzione (è il caso del congedo di 30 giorni con retribuzione al 50% per i genitori con figli fino a 12 anni) o solamente la conservazione del posto (astensione dal lavoro per l’intero periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, per genitori con figli minori di 16 anni).
Per il settore privato, oltre ai suddetti congedi le misure sono quelle relative:
1. al trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario,
2. al trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria,
3. al trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso,
4. alla Cassa integrazione in deroga.
Inoltre lo stesso articolo 128 stabilisce che nei mesi in cui al lavoratore dipendente del settore privato non è stato attribuito il cosiddetto “bonus 80 euro” in quanto ha fruito delle misure a sostegno del lavoro elencate ai punti 1, 2 e 3, tale credito “è riconosciuto dal sostituto d’imposta a decorrere dalla prima retribuzione utile e comunque entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio.

5. Ulteriore detrazione fiscale

A tutti coloro che percepiscono redditi oltre i 28 mila e fino i 40 mila euro all’anno è riconosciuta per il periodo luglio – dicembre 2020 una ulteriore detrazione secondo le seguenti modalità:
Tra 28.001 e 35.000 euro lordi annui 480 euro a cui si aggiunge l’importo corrispondente a
120*(35.000 – reddito complessivo)/7.000.
Ad esempio, chi guadagna 33.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 514 euro (85,71 euro al mese).
Tra 35.001 e 40.000 euro lordi annui 480 euro*(40.000 – reddito complessivo)/5.000
Esempio, chi guadagna 38.000 euro lordi annui riceverà una ulteriore detrazione pari a 192 euro (32 euro al mese). Oltre 40.000 euro nessuna ulteriore detrazione.
La detrazione è determinata in funzione del numero dei giorni di lavoro nel secondo semestre del 2020. Nel caso in cui, in sede di conguaglio si verifica che tale detrazione non spetta, i sostituti d’imposta provvedono al recupero dell’importo. Il recupero è effettuato in 8 rate (invece che 4) di pari ammontare qualora lo stesso ecceda 60 euro.

 

Elisa Turini
Consulente del Lavoro

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