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NUOVO DPCM DEL 18 OTTOBRE: COSA SI PUÒ FARE E COSA NO?

 

1. Introduzione

Le nuove misure che di seguito verranno specificate sono entrate in vigore lo scorso 19 ottobre e saranno valide fino al 21 novembre 2020.
Entreranno, invece, in vigore oggi 21 ottobre le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, fra cui la didattica più flessibile alle scuole superiori e le norme sulla sospensione dell’esame pratico di guida.
Per far sì che le nuove disposizioni raggiungano lo scopo di evitare l’aumento dei contagi e per rendere immediato il contact tracing dell’App Immuni, l’operatore sanitario del Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale, accedendo al sistema centrale di Immuni dovrà caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività.

 

2. Limitazioni alla movida e restrizioni per ristoranti, pub, bar, gelaterie e pasticcerie

A) Piazze della movida:
•Il dpcm prevede che possa essere disposta la chiusura di vie o piazze dei centri urbani, dalle 21, nelle zone di movida dove si potrebbero creare assembramenti. Resta possibile in queste zone l’accesso e il deflusso alle abitazioni private e agli esercizi commerciali legittimamente aperti.
B) Ristoranti, pub, bar, gelaterie e pasticcerie:
•Le cene al ristorante sono consentite solo fino a mezzanotte. In base al nuovo dpcm le attività dei servizi di ristorazione – inclusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie – sono consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 24 con consumo al tavolo, e con un massimo di sei persone per tavolo, e sino alle ore 18 in assenza di consumo al tavolo. Il ristorante ha l’obbligo di esporre all’ingresso del locale un cartello con il numero massimo delle persone ammesse contemporaneamente nel locale.
•Nei locali dove non è possibile la consumazione al tavolo le attività dei servizi di ristorazione sono consentite dalle ore 5 del mattino sino alle ore 18.
•La ristorazione con asporto è consentita fino alle ore 24, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Le attività di ristorazione in base al nuovo dpcm sono attive dalle 5 del mattino alle ore 24.
•La ristorazione con consegna a domicilio è consentita, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Le attività di ristorazione, come già detto, in base al nuovo dpcm sono attive dalle 5 del mattino alle ore 24.
C) Autogrill, bar degli aeroporti e degli ospedali: restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
D) Mense e Catering: sono consentite su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, nel rispetto dei principi e delle linee guida contenute nei protocolli di sicurezza anti Covid e nelle linee guida regionali e nazionali.

 

3. Scuola, corsi di formazione e università

A) Scuole di II grado per le quali le disposizioni entrano in vigore a partire dal 21 ottobre: per contrastare la diffusione del contagio, previa comunicazione al ministero dell’Istruzione da parte delle autorità regionali, locali o sanitarie delle situazioni critiche e di particolare rischio riferito ai specifici contesti territoriali, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado – licei e istituti tecnici – adottano forme flessibili nell’organizzazione dell’attività didattica, incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, che rimane complementare alla didattica in presenza.
Intervento sugli orari di ingresso e di uscita degli alunni: l’entrata non avverrà prima delle ore 9 e dovranno essere utilizzati se necessari eventuali turni pomeridiani.
•Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può svolgersi a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà della partecipazione alle elezioni.
Le riunioni degli organi collegiali scolastici in base al dpcm possono svolgersi a distanza o in presenza a seconda della possibilità di garantire il distanziamento fisico e la sicurezza del personale convocato.
B) Scuola d’infanzia: L’attività didattica educativa del primo ciclo di istruzione e della scuola d’infanzia continua a svolgersi in presenza.
C) Corsi di formazione per i quali le disposizioni entrano in vigore dal 21 ottobre:
•sono consentiti i corsi di formazione specifica in medicina generale e le attività didattico-formative degli Istituti di formazione dei ministeri dell’Interno, della Difesa, dell’Economia e delle finanze e della Giustizia. I corsi per i medici in formazione specialistica e le attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie e medica possono in ogni caso proseguire anche in modalità non in presenza.
•Sono consentiti gli esami di qualifica dei percorsi di Istruzione e formazione professionale, secondo le disposizioni emanate dalle singole regioni e i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di prevenzione anti-Covid dell’Inail. Per mantenere il distanziamento sociale è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa.
D) Università: sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento, predispongono, in base all’andamento del quadro epidemiologico, piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari in presenza e a distanza in funzione delle esigenze formative tenendo conto dell’evoluzione del quadro pandemico territoriale e delle corrispondenti esigenze di sicurezza sanitaria. Queste disposizioni si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

4. Convegni, cerimonie e riunioni, sagre e fiere

A) Convegni: sono sospese tutte le attività convegnistiche o congressuali. Fanno eccezione solo quelle che si svolgono a distanza.
B) Cerimonie: sono purché si svolgano nel rispetto di protocolli e linee guida vigenti, a patto che siano state prese misure per limitare la presenza del pubblico.
C) Riunioni:
•Nell’ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgono a distanza, a meno che sussistano motivate ragioni.
•Il dpcm raccomanda “fortemente” di svolgere a distanza anche le riunioni private.
•le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza in base alla possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. La norma entra in vigore il 21 ottobre.
D) Sagre e fiere:
Il dpcm vieta le sagre e le fiere di comunità. Sono consentite solo le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale, previa adozione di protocolli validati dal Comitato tecnico scientifico e con misure stringenti in grado di garantire il rispetto del distanziamento di un metro.

 

5. Esami di guida: entrata in vigore il 21 ottobre

Sono consentiti i corsi abilitanti e le prove teoriche e pratiche effettuate alla motorizzazione civile e nelle autoscuole, i corsi per l’accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori e i corsi sul buon funzionamento del tachigrafo, nonché i corsi di formazione e abilitanti o comunque autorizzati o finanziati dal ministero delle Infrastrutture.
In presenza di un aggravamento della situazione epidemiologica, per contenere la diffusione dell’infezione da Covid-19, sentito il presidente della regione o delle Regioni interessate, con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti è disposta la temporanea sospensione delle prove pratiche di guida da espletarsi nel territorio regionale. Viene prorogata la scadenza del foglio “rosa” per i candidati che non hanno potuto sostenere le prove.

 

6. Sport e svago

A) Sport:
•In base alle nuove regole sono consentiti gli sport individuali e di squadra riconosciuti a livello nazionale o regionale dal Coni, dal Comitato paralimpico e dalle Federazioni sportive nazionali.
In questi casi è consentita la presenza di pubblico del 15% rispetto alla capienza massima e comunque non oltre i mille spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e 200 al chiuso alle seguenti condizioni:
•prenotazione e assegnazione del posto a sedere
•adeguato ricambio dell’aria, con distanziamento di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente
•obbligo di misurazione della temperatura all’ingresso e di indossare la mascherina.
Regioni e province autonome potranno fissare, d’intesa con il ministero della Salute, limiti diversi in base alla capienza, purché entro il 15% della capienza.
Non è possibile organizzare le partite di calcetto in quanto il decreto prevede che lo svolgimento di sport di contatto sia consentito solo per sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale. L’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto sono consentite solo in forma individuale e non c’è il via libera per gare e competizioni. Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto di carattere ludico-amatoriale.
B) Palestre e piscine: restano aperte, ma sono osservate speciali. Il premier Giuseppe Conte ha dato una settimana di tempo alle palestre e alle piscine per allinearsi ai protocolli di sicurezza. Poi saranno prese decisioni sulle chiusure per chi non rispetterà i protocolli.
C) Sale giochi: Il decreto prevede che le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo siano consentite dalle ore 8 alle ore 21, a condizione che le regioni e le province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento di queste attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che abbiano individuato i protocolli o le linee guida per prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore. Tali protocolli o linee guida sono adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Avv. Marialetizia Polizzi

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