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ROTTAMAZIONE TER E SALDO E STRALCIO: NUOVA PACE FISCALE

1. Entro quando effettuare il pagamento per non perdere le agevolazioni?

Il contribuente, che non vuole perdere i benefici della rottamazione ter e del saldo e stralcio e soprattutto che non vuole pagare ulteriori interessi sulle somme dovute, deve effettuare il pagamento delle rate del 2020 entro il 1° marzo 2021.

La nuova data di scadenza è stata stabilita dal decreto Ristori (D.L. n. 137/2020, convertito legge n. 176/2020) che intervenendo in tema di rottamazione ter di fatto ha rinviato, nuovamente, alla data del 1° marzo 2021 il termine per la regolarizzazione “agevolata” delle rate del 2020 – precedentemente già oggetto di proroga al 10 dicembre 2020 disposta dal decreto Rilancio (art. 154, lettera c, D.L. n. 34/2020).

Nella fattispecie il decreto Ristori, all’art. 13-septies ha modificato direttamente il decreto Cura Italia, sostituendo all’art. 68, comma 3, D.L. n. 18/2020, le parole “10 dicembre 2020” con la nuova data del “1° marzo 2021”.

Il 1° marzo 2021 è una deadline di natura perentoria per il contribuente, considerato che l’Agenzia delle Entrate ha precisato che“il mancato, insufficiente o tardivo versamento di quelle in scadenza per l’anno 2020, non determina la perdita dei benefici della definizione agevolata se il debitore effettua integralmente il versamento delle rate entro il 1° marzo 2021”.

2. Cosa pagare entro il 1° marzo 2021?

La chiamata del contribuente al pagamento entro il 1° marzo riguarda:

  • chi è in regola con i pagamenti del 2019 e ha rate scadute e non pagate del 2020 da regolarizzare;
  • chi deve effettuare i pagamenti per l’anno 2021.

Con riferimento alle rate scadute dell’anno 2020, il contribuente dovrà pagare entro il 1° marzo 2021:

  • le 4 rate del 2020 ancora dovute a titolo di definizioni agevolate delle cartelle di pagamento;
  • le 2 rate del saldo e stralcio delle somme dovute, per grave e comprovata difficoltà economica.

Per questi pagamenti non sono previsti i cinque giorni di tolleranza, pertanto non è possibile rimandare il pagamento.

Con riferimento alle scadenze dell’anno 2021, il contribuente potrà effettuare il pagamento:

  • delle rate in scadenza relative alla rottamazione ter e alla definizione agevolata UE nel 2021, il 1° marzo 2021 o posticipare il pagamento di qualche giorno ma non oltre l’8 marzo, potendo beneficiare dei cinque giorni di tolleranza;
  • del saldo e stralcio per il nuovo anno, il 31 marzo 2021; data in cui scade il termine per il versamento della prima rata 2021. In questo caso, la norma consente cinque giorni di tolleranza per effettuare il pagamento che, quindi, dovrà avvenire entro e non oltre il 5 aprile.

In caso di versamenti effettuati oltre tale termine, o per importi parziali, la misura agevolativa non si perfezionerà e i pagamenti ricevuti saranno considerati a titolo di acconto sulle somme complessivamente dovute.

3. Quali rate 2020 slittano al 1° marzo 2021?

Le rate che slittano variano a seconda che si sia aderito alla rottamazione ter o al saldo e stralcio, come si vede dalla presente tabella.

In dettaglio, la nuova scadenza al 1° marzo 2021 riguarda il termine per effettuare il versamento:
a) della rata in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento di cui all’art. 3, comma 2, lettera b), D.L. n. 119/2018, ivi comprese le rate, scadenti nel medesimo giorno, relative alle rottamazioni degli anni precedenti e che, in virtù del D.L. n. 119/2018, sono state riaperte ai contribuenti inadempienti ai precedenti piani di rateazione, nonché rimodulate nel tempo (art. 3, comma 23, D.L. n. 119/2018);
b) della rata in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’UE (art. 5, comma 1, lettera d, D.L. n. 119/2018);

c) della rata in cui è dilazionato l’importo delle somme dovute a titolo di rottamazione ter, per i contribuenti che abbiano aderito a tale rottamazione entro il 31 luglio 2019 (a seguito della successiva riapertura dei termini disposta dall’art. 16-bis, D.L. n. 34/2019);
d) delle rate delle somme dovute a titolo di saldo e stralcio secondo quanto disciplinato dalla legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 190, legge n. 145/2018).

Il decreto Ristori ha esteso la possibilità di inoltrare domanda di rateizzazione (ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973) in favore dei contribuenti decaduti dai benefici della prima rottamazione (D.L. n. 193/2016) e rottamazione bis (D.L. n. 148/2017) per le somme ancora dovute.
Inoltre, per i contribuenti decaduti dalla rottamazione ter o per saldo e stralcio per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme scadute nel 2019, il decreto Rilancio ha previsto la possibilità di richiedere la dilazione del pagamento per le somme ancora dovute – considerato che tali contribuenti non possono fruire del nuovo termine del 1° marzo previsto per il pagamento delle rate del 2020.

4. Come pagare le rate scadute?

Per pagare i bollettini allegati alla “Comunicazione delle somme dovute” delSaldo e stralcio” o della “Rottamazione-ter, oltre al servizio “Paga on-line“, (disponibile sull’APP EquiClick) è possibile utilizzare i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPA. La lista completa dei PSP aderenti e le informazioni sui canali di pagamento attivati sono reperibili sul sito di pagoPA.

È possibile richiedere al proprio Istituto di credito il pagamento delle rate tramite addebito in conto corrente utilizzando il modulo allegato “Comunicazione delle somme dovute“. Per aderire al servizio di addebito diretto su conto corrente, è necessario che la richiesta di attivazione del mandato, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti previsti dal sistema interbancario, venga presentata alla banca del titolare del conto almeno 20 giorni prima della scadenza della rata.
Se la richiesta è effettuata oltre la data limite, l’addebito diretto sul conto corrente sarà attivo a partire dalla rata successiva. In quest’ultimo caso il pagamento della rata in scadenza dovrà essere eseguito con una delle altre modalità.

In alternativa, il contribuente potrà fare riferimento ai bollettini già in suo possesso e ciò anche se il versamento verrà effettuato in date differenti, rispetto alle scadenze indicate nel piano dei pagamenti. In altri termini, il contribuente potrà utilizzare per il pagamento:
a) delle rate 2020 non ancora versate, i bollettini corrispondenti ai pagamenti non ancora effettuati, le cui originarie scadenze erano:

  • per rottamazione ter: 28/2/2020, 31/05/2020, 31/07/2020 30/11/2020;
  • per saldo e stralcio: 31/03/2020 e 31/07/2020;

b) della prima rata del 2021, il bollettino corrispondente alla scadenza.
Chi ha smarrito i bollettini di pagamento può scaricarli dalla propria area riservata presente nel portale ovvero richiedere una copia della “Comunicazione delle somme dovute”, senza bisogno di credenziali.

Avv. Marialetizia Polizzi

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