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sanzioni amministrative come fare ricorso

SANZIONI AMMINISTRATIVE DEL CODICE DELLA STRADA: ECCO COME FARE RICORSO

Hai ricevuto una sanzione amministrativa e non sai cosa devi fare? Ecco i 5 punti che devi assolutamente sapere!

Cosa sono le sanzioni amministrative del codice della strada? 

Le sanzioni amministrative del Codice della strada si dividono in: 

  • Pecuniarie:  
  • consistono nel pagamento di una somma di denaro, variabile tra un minimo e un massimo edittale anche in base alla gravità della violazione commessa; 
  • spesso possono essere pagate col beneficio del cosiddetto pagamento in misura ridotta, coincidente col pagamento di un ammontare ragguagliato alla misura indicata nel minimo edittale e indipendentemente dal fatto che siano o no previste sanzioni accessorie.  
  • Purché: 
  • esso non venga espressamente escluso dalle norme del codice stesso;  
  • il pagamento della sanzione avvenga entro un dato termine – 60 giorni – dalla contestazione della violazione al trasgressore presente o dalla sua notificazione se la contestazione immediata non sia risultata possibile; 
  • è prevista un’ulteriore riduzione del 30% rispetto al minimo edittale qualora il pagamento venga effettuato entro il termine breve di cinque giorni, decorrente da quello della contestazione o notificazione.

  • Accessorie: 
  • sono applicate automaticamente se previste per quel caso concreto, nel senso che accompagnano di diritto la sanzione principale; 
  • consistono nella privazione di un diritto o di una capacità a carico di chi abbia trasgredito ad un precetto normativo. 
  • sono un numerus claususil fermo amministrativo art. 214 del c.d.s., e la confisca amministrativa  del veicolo art. 213 del c.d.s.; il ritiro dei documenti di circolazione, della targa o della patente di guida art. 216 del c.d.s.; la sospensione della carta di circolazione art. 217 c.d.s.la sospensione e la revoca della patente di guida articoli 218 e 219 del c.d.s.. 

Quali sono le conseguenze quando scatta una sanzione amministrativa?  

Il relativo verbale di accertamento costituisce già titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo edittale della sanzione irrogata, fatta salva l’ipotesi in cui si sia già provveduto al pagamento in misura ridotta della sanzione o qualora si proporrà, nei termini e con le modalità che stiamo per vedere, ricorso amministrativo. E ciò in deroga alla normativa generale di cui alla legge n. 689 del 1981, laddove questa prevede che il titolo esecutivo si formerà solo a seguito di adozione di apposita ordinanza-ingiunzione da parte dell’Autorità amministrativa competente. 

Sanzioni amministrative del codice della strada e prescrizione: ecco come funziona 

  • La normativa di riferimento è la legge n. 689 del 1981 che stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione 
  • Per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, cosiddette multe stradali: la contravvenzione deve essere notificata entro massimo 90 giorni dall’infrazione, a pena di decadenza. La prescrizione della multa decorre dal giorno della notifica. Pertanto se entro tale termine l’automobilista non riceve alcun sollecito di pagamento, una cartella esattoriale o un pignoramento è definitivamente libero dall’obbligo di pagare. 
  • Il termine di prescrizione può essere interrotto: Se il trasgressore riceve nei cinque anni alcune richieste di pagamento, la prescrizione si interrompe. La prescrizione ricomincia a decorrere nuovamente da capo a partire dal giorno dopo. 
  • Perché si abbia la prescrizione delle sanzioni amministrative è necessario che nei cinque anni successivi alla violazione il trasgressore non riceva alcuna richiesta di pagamento. Per fare un esempio, nel caso di una violazione commessa il 1° febbraio 2018, se il cittadino riceve una diffida di pagamento il 1° gennaio 2019  – ossia prima del compimento dei 5 anni – il debito cade in prescrizione alla mezzanotte del 31 dicembre 2024 – ossia cinque anni dopo la diffida. 

Sanzioni amministrative e eredi: come regolarsi? 

  • L’art. 7 della legge 689/1981 stabilisce che le sanzioni amministrative si estinguono ope legis con la morte del trasgressore, non essendo trasmissibili agli eredi. 
  • Se il verbale con la multa e le cartelle di pagamento, inviata successivamente, vengono notificati dopo la morte di chi ha commesso l’infrazione: 
  • non è necessario pagarle 
  • va presentata una richiesta di sgravio all’ente che detiene il credito. Qualora fosse già notificata anche una cartella esattoriale, la richiesta di sgravio va presentata anche all’Agente per la riscossione: 
  • Se non si ottiene risposta, va interpretato come silenzio-rigetto della richiesta stessa. Dunque, onde evitare che l’atto diventi definitivo è necessario impugnare: 
  • il verbale con la multa, arrivato dopo la morte del congiunto, davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni o davanti al Prefetto entro 60 giorni.  
  • l’eventuale cartella di pagamento giunta dopo la morte del familiare di cui sopra,  davanti al giudice di Pace entro 30 giorni. 

Come fare ricorso in caso di sanzioni amministrative del codice della strada  

Vi sono due possibilità  

  1. Il ricorso amministrativo: 
  • è proposto al Prefetto del luogo della commessa violazione nel termine di 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione del verbale di accertamento; 
  • può contenere la richiesta di archiviazione degli atti, la modifica in melius della sanzione applicata, o anche la rateizzazione della stessa. 
  • Entro 60 giorni dal ricevimento del ricorso, l’Ufficio o il Comando presso cui presta servizio il soggetto che ha accertato la violazione dovrà trasmettere al Prefetto gli atti inerenti la violazione e il suo accertamento, allegando prova della regolare contestazione o notificazione della stessa. 
  • Il Prefetto – esaminati gli atti e i documenti, valutate le ragioni su cui il ricorso si fonda e sentita la parte che ne abbia fatto espressa richiesta nel ricorso – entro 120 giorni dalla ricezione degli atti trasmessi dall’Organo accertatore, può emettere: 
  • ordinanza-ingiunzione con cui impone al ricorrente il pagamento della sanzione in misura non inferiore al doppio del minimo edittale → il Prefetto rigetta il ricorso ritenendolo infondato. 
  • ordinanza motivata di archiviazione degli atti →  il Prefetto accoglie il ricorso ritenendo infondato l’accertamento della violazione. 
  1. ricorso all’Organo giurisdizionale competente in materia di opposizione a sanzioni amministrative per violazioni del Codice della strada: 
  • la competenza è di norma attribuita al Giudice di pace, fatte salve alcune eccezioni in cui è prevista la competenza del Tribunale,  entrambi del luogo di commissione dell’illecito; 
  • il trasgressore può proporlo nel termine di 30 giorni dalla data della contestazione della violazione o da quella della notificazione del provvedimento con cui viene irrogata la sanzione. 

I due rimedi sono alternativi tra loro ai sensi dell’art. 204 bis del Codice della strada: l’esperimento dell’uno preclude l’esperimento dell’altro, pena l’inammissibilità. 

  • Impugnazione dell’ordinanza-ingiunzione del Prefetto al Giudice di Pace: 
  • entro il termine di 30 giorni dalla data in cui il provvedimento prefettizio è stata notificato. 
  • Il Giudice → se ritiene fondato l’accertamento, rigetterà il ricorso, confermando la sanzione;  

 se ritiene fondate le ragioni del ricorrente, accoglierà il ricorso, annullando, in tutto o in parte, il provvedimento prefettizio. 

  • il ricorso giurisdizionale non sospende l’esecuzione del verbale o dell’ordinanza-ingiunzione emessa dal Prefetto, salvo che il Giudice, su richiesta del ricorrente, non disponga il contrario.
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