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unioni civili e adozioni

Unioni civili e adozioni: qual è la situazione in Italia?

Sei in una coppia omosessuale e vuoi adottare il bambino del tuo partner? Ecco i 5 punti che devi sapere!

Cosa si intende esattamente per stepchild adoption? 

La stepchild adoption: 

  • è l’adozione da parte del genitore non biologico del figlio con il consenso del genitore biologico; 
  • è nata dall’esigenza di tutelare la posizione del minore nella stabilità delle relazioni affettive ed al fine di costituire uno stato giuridico di figlio corrispondente al rapporto di fatto; 
  • si è resa necessaria anche per tutelare il bambino nato a seguito di inseminazione artificiale nell’ambito della famiglia composta da due donne, unite civilmente, al fine di consentire anche alla partner non madre naturale di avere diritti e doveri nei confronti del minore; 
  • non è contemplata dalla legge 20/05/2016, n. 76, cosiddetta legge Cirinnà, che ha introdotto in Italia le unioni civili, senza riconoscere il legame di genitorialità con i figli che nascono a seguito di procreazione medicalmente assistita o nei confronti dei figli del partner; 
  • è stata riconosciuta dalla giurisprudenza anche per le coppie omosessuali dall’anno 2014, attraverso una un’interpretazione estensiva del dettato dell’art. 44, comma 1, lettera d) della Legge 04/05/1983, n. 184, che regola l’adozione in casi particolari. 

Legge Cirinnà e adozione coparentale: qual è la situazione attuale? 

  • La legge n. 76 del 2016, cosiddetta legge Cirinnà, ha regolamentato per la prima volta in Italia le unioni tra persone dello stesso sesso, garantendo una serie di importanti diritti per le coppie gay, senza contemplare la possibilità di adottare il figlio del partner cosiddetta “stepchild adoption”; 
  • in linea di principio la normativa italiana non prevede l’adozione di bambini da parte di coppie dello stesso sesso; 
  • tuttavia, i tribunali hanno dato infatti voce alla esigenza “sociale di fornire un supporto giuridico al rapporto affettivo esistente all’interno del nucleo familiare, considerando preminentemente il superiore interesse del minore, così come previsto all’art. 57, commi I e II, L. 184/1983, e, più in generale, dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20/11/1989(art. 3, comma I), e dalla Carta di Nizza sui diritti fondamentali dell’Unione europea (art. 24, comma II): 
  • Tribunale dei Minorenni di Roma, nel mese di agosto 2014, partendo dal presupposto che nessuna legge esprime esplicitamente il divieto per un genitore omosessuale di richiedere l’adozione del figlio del partner, ha stabilito che “considerando che l’obiettivo primario è il bene superiore del minore”, una donna può adottare la figlia naturale della compagna.  
  • Corte d’appello di Torino ha concesso alle madri non biologiche di due coppie la stepchild adoption dei bambini partoriti dalle rispettive partner. 
  • Corte di Cassazione ha sottolineato la preminenza dell’interesse del minore rispetto a qualsiasi altro interesse dello Stato, e la conseguente necessità di riconoscere il legame affettivo che lega il minore dalla nascita con il secondo genitore sociale. In particolare, con la sentenza n. 12962 del 22/06/2016, la Corte ha riconosciuto la stepchild adoption a coppie dello stesso sesso in Italia, respingendo il ricorso del procuratore generale e confermando la sentenza della Corte d’Appello di Roma del dicembre 2015, con la quale era stata accolta la domanda di adozione di una minore proposta dalla co-madre, partner della mamma biologica della bambina. 

In quali casi può essere richiesta l’adozione coparentale? 

L’adozione coparentale potrà essere concessa se il giudice accerti: 

  • il raggiungimento del benessere del bambino grazie alla relazione tra il minore ed il compagno del genitore, meritevole di essere preservata; 
  • l’interesse del bambino a mantenere una relazione affettiva per lui essenziale con i membri del nucleo familiare di cui fa parte, già sviluppatasi e consolidatasi nel tempo; 
  • l’idoneità affettiva e la capacità educativa di chi ha svolto e svolgerà il ruolo genitoriale. 

Adozioni omosessuali: cosa fare in questo caso? 

Nonostante vi sia stato riconoscimento giurisprudenziale della stepchild adoption, va considerato che tale soluzione non opera automaticamente, ma prevede: 

  • un ricorso presso il Tribunale dei minorenni del luogo in cui si trova il minore; 
  • ascolto della madre naturale con relativo screening; 
  • apertura del relativo procedimento che deve valutare: 
  1. l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dell’adottante; 
  1. i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore; 
  1. la personalità del minore; 
  1. la possibilità di idonea convivenza, tenendo conto della personalità dell’adottante e del minore. 
  1. se la richiesta realizza il preminente interesse del minore. 

Per effetto della adozione: 

  • la potestà sull’adottato ed il relativo esercizio spettano ad entrambi i genitori; 
  • l’adottante ha l’obbligo di mantenere l’adottato, di istruirlo ed educarlo, al pari del genitore biologico; 
  • il minore diviene erede dell’adottante, verso il quale può anche vantare il diritto agli alimenti qualora si ritrovi nel corso della sua vita a essere in stato di bisogno, mentre l’adottante non acquista diritti sulla successione del figlio adottivo. 
  • Attenzione!!! non fa acquistare la parentela da parte del secondo genitore: in altri termini, il bambino “diventa” figlio del genitore sociale – ossia la seconda mamma che non lo ha partorito –  ma non entra a far parte del suo nucleo familiare, e non ha rapporti di parentela con i fratelli, né i nonni, gli zii, né eventuali cugini. 

Stepchild adoption: quali sono le prospettive future?

  • Sebbene vi sia una lacuna normativa i giudici, in maniera ormai uniforme, riconoscono alle coppie omosessuali il diritto di essere considerati agli effetti civili genitori di un bambino.  
  • Dalle decisioni giurisprudenziali sopra richiamate e in particolare dalla sentenza della Corte di Cassazione emerge che è necessario valutare se quanto richiesto dalla coppia omosessuale risulti conforme all’ordine pubblico internazionale. Con tale concetto si fa riferimento all’insieme dei principi fondamentali e dei diritti dell’uomo garantiti dalla Costituzione, dai Trattati internazionali ed europei, dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dalla Corte europea dei diritti dell’uomo e dalla Carta dei diritti dell’Unione europea. 
  • Tutte le fonti sopra elencate, normative e giurisprudenziali, delineano un’apertura all’adozione di bambini da parte di coppie omosessuali 
  • La Corte europea dei diritti dell’uomo, in particolare, ha più volte sanzionato lo Stato italiano a causa dell’assenza di una normativa che disciplinasse il tema delle coppie gay.  
  • Secondo la Cassazione, quindi, non rileva che la legislazione italiana non contempli espressamente la stepchild adoption. Ciò che importa è che i principi fondamentali desumibili dal complesso di norme e sentenze internazionali ed europee non osti a che il bambino venga riconosciuto come figlio di entrambi i genitori omosessuali – e non solo della madre biologica.