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RAPPORTI ECONOMICI E REDDITI ALL’ESTERO: TASSAZIONE IVIE E IVAFE

1. Introduzione

Sono sempre di più gli italiani che hanno rapporti economici con i paesi esteri. Dai conti correnti ai prodotti finanziari fino agli immobili posseduti in altri paesi, chi possiede redditi all’estero sa che su questi è obbligato a pagare una serie di imposte patrimoniali. Queste ultime prendono il nome di IVIE e IVAFE e ciascuna di loro colpisce un determinato reddito economico.

A dover pagare IVAFE e IVIE sono, rispettivamente, tutti coloro che detengono attività finanziarie ed economiche all’estero e/o posseggono immobili fuori dai confini italiani. Se fino allo scorso hanno la platea dei soggetti interessati dal versamento di queste particolari imposte era ridotto alle persone fisiche, con il 2020 qualcosa è cambiato.

Dal 2020, infatti, sono soggetti al pagamento delle imposte sui patrimoni esteri anche gli enti non commerciali e le società semplici (in nome collettivo e in accomandita semplice), residenti in Italia, che sono tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti in base all’articolo 4 del decreto legge n. 167/1990 (monitoraggio fiscale).

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2. Cos’è l’IVIE e quando è dovuta

L’imposta sugli investimenti immobiliari all’estero è detta IVIE (Imposta sul valore degli immobili situati all’estero). Questa segue, in linea di massima, la normativa applicata all’IMU. La sua adozione, infatti, ha l’intento di tassare gli immobili dislocati all’estero da parte dei contribuenti italiani.

A doverla pagare sono le persone fisiche (dal 2020 anche enti non commerciali e società in nome collettivo e in accomandita semplice) con residenza in Italia che possiedono beni immobili fuori dai confini nazionali, a qualsiasi uso e destinazione.

Sono soggetti a tassazione IVIE dunque:

– proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività d’impresa o di lavoro autonomo;

– titolari dei diritti reali di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi;

– concessionari, nel caso di concessione di aree demaniali

– locatari, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

Eccezione – L’IVIE non si applica, dal 1° gennaio 2016, al possesso degli immobili adibiti ad abitazione principale (e relative pertinenze) e alla casa coniugale assegnata al coniuge (in caso di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione del matrimonio) che in Italia non risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

2.1 Imponibile e aliquote di tassazione

Il valore sul quale si applica l’aliquota IVIE varia a seconda dello Stato in cui l’immobile è situato ed è stabilito nella circolare n. 28/E del 2 luglio 2012.

Per quanto riguarda l’aliquota è pari allo 0,76% del valore degli immobili ed è calcolata in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali il possesso c’è stato e al netto di una franchigia di 200 euro. Questo significa che se l’importo dell’IVIE non supera tale soglia la tassa non è dovuta.

L’aliquota scende allo 0,4% per gli immobili adibiti ad abitazione principale che in Italia risultano classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per i quali è possibile, inoltre, detrarre dall’imposta (fino a concorrenza del suo ammontare) 200 euro, rapportati al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è destinato ad abitazione principale. Dall’Ivie è possibile dedurre, infine, l’eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l’immobile.

3. Cos’è l’IVAFE: come e quando va pagata

L’IVAFE (Imposta sul Valore delle Attività all’Estero) è la tassa che pesa sulle persone fisiche, enti non commerciali (ad esempio trust e fondazioni) e società semplici che risiedono in Italia e che posseggono prodotti finanziari come conti correnti e libretti di risparmio presso intermediari esteri.

La tassa sui patrimoni finanziari all’estero è entrata in vigore nel 2012 e in sostanza obbliga tutti i contribuenti residenti in Italia a rendere nota nella dichiarazione dei redditi l’entità e la consistenza delle attività finanziarie che posseggono in altri paesi esteri. Il tutto per rispettare la normativa sul Monitoraggio Fiscale.

Ma quali sono le attività finanziarie soggette a tassazione IVAFE? A chiarirlo è la normativa del Monitoraggio fiscale che inserisce tra i patrimoni finanziari esteri:

Conti correnti e deposito, correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di alimentazione (accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);

– Finanziamenti, prestito titoli e tutti i contratti di natura finanziaria stipulati con controparti non residenti;

Polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione stipulate con compagnie di assicurazione estere;

Partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti residenti o non residenti;

Obbligazioni italiane o estere e i titoli similari e/o titoli pubblici italiani e i titoli equiparati emessi in Italia o all’estero;

– Valute estere e metalli preziosi;

Ogni altra attività da cui possono derivare redditi di capitale o redditi diversi di natura finanziaria di fonte estera.

Il pagamento dell’IVAFE segue le regole previste per l’Irpef, comprese quelle riguardanti le modalità di versamento dell’imposta in acconto e a saldo.

3.1 IVAFE – Imponibile e aliquote

L’IVAFE si calcola sul valore dei prodotti finanziari e all’atto pratico è dovuta nella misura del 2 per mille in modo proporzionale alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Sui conti correnti e i libretti di risparmio detenuti all’estero l’IVAFE è stabilita in una quota fissa (non percentuale) pari a 34,20 euro per ogni singolo conto o libretto. Attenzione però, non si è tenuti al pagamento di questa quota fissa qual ora la giacenza media annua dei conto e dei libretti non superi i 5.000 euro. Inoltre se il contribuente possiede rapporti cointestati il limite di 5000 euro è da considerarsi per gli importi a lui riferibili pro quota.

Il valore dei prodotti finanziari sul quale si applica il 2 per mille è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui le stesse sono detenute. Per quanto riguarda invece le azioni, obbligazioni e tutti quei titoli o strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati è necessario fare riferimento al valore nominale o al valore di rimborso.

Per conoscere i codici tributo da utilizzare è possibile fare riferimento all’Agenzia delle Entrate.

4. Richiedi una consulenza

Hai redditi e/o rapporti economici all’estero e vuoi sapere se devi pagare le tasse patrimoniali? Richiedi una consulenza a MyAccounting.it. Avrai un consulente esperto che potrà toglierti qualunque dubbio e saprà darti tutte le informazioni di cui hai bisogno per avviare la tua attività e seguirti sotto l’aspetto commerciale e fiscale.

Novella Toloni

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