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IVA RIDOTTA AL 10% PER I RISTORATORI: QUANDO E COME APPLICARLA

1. Premessa

In un momento così difficile per l’economia italiana, la Legge di Bilancio 2021 sta facendo parlare di sé e di una delle novità più importanti garantite agli imprenditori della ristorazione.
Ebbene, l’aliquota ridotta al 10% trova finalmente spazio non solo nel caso di somministrazione di alimenti e bevande ma anche per la vendita di pietanze pronte e preparate al momento, al di fuori dalla somministrazione stessa – dunque, pietanze consegnate a domicilio.

2. Breve excursus storico

La regola originaria prevedeva l’Iva al 10% per i soli cibi consumati al tavolo del ristorante o al bancone del bar. Il 22%, invece, trovava regolare applicazione per i cibi da asporto o consegnati a domicilio.
Sul punto, alla luce delle chiusure e delle forti limitazioni che le attività di somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, pizzerie, bar, pub, e così via) hanno subito a causa dell’emergenza epidemiologica originata dal diffondersi del Covid-19, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha più volte proposto una equiparazione delle percentuali Iva (con la riduzione dell’imposta al valore più basso), in quanto “è possibile considerare l’asporto e la consegna a domicilio come una delle modalità integrative di svolgimento dell’attività di ristorazione”.

Nel merito – ahimè – il Mef non ha mai trovato terreno fertile da parte dell’Agenzia delle Entrate tanto che, nell’interpello n. 581 del dicembre 2020, quest’ultima non ha affatto perso occasione per ribadire che l’aliquota del 10% sarebbe valsa solo e soltanto in caso di somministrazione, confermando quindi l’Iva al 22% per l’asporto.

3. L’intervento del Parlamento e la Legge di Bilancio 2021

A seguito della suddetta pronuncia dell’Agenzia delle Entrate sul tema, il Parlamento italiano ha deciso di intervenire al fine di allineare le aliquote Iva dell’asporto e della consegna a domicilio con quelle della somministrazione di alimenti e bevande.
Nella Legge di Bilancio 2021 (comma 40, art. 1, Sez. I) può, infatti, leggersi che sono soggette all’aliquota Iva del 10% “le cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell’asporto”.

Attenzione: la norma parla di soli piatti pronti e preparati al momento per essere immediatamente consumati, consegnati a domicilio o acquistati e portati via – con esclusione delle bevande e di tutte le altre tipologie di beni che non presentino le caratteristiche appena indicate, alle quali dovranno essere applicate le aliquote ordinarie.
In altri termini, la norma scritta non ha inteso assimilare l’asporto e la consegna a domicilio alla somministrazione di alimenti e bevande; di conseguenza l’aliquota ridotta al 10% sarà riconosciuta ai SOLI piatti pronti e preparati al momento per il consumo immediato, all’asporto e alla consegna a domicilio, escludendo “tutto il resto”.

La possibilità di applicare l’Iva ridotta per consegne a domicilio o asporto, nelle indicazioni fornite dal Mef, è strettamente connessa all’andamento dell’emergenza Coronavirus e delle restrizioni imposte dai DPCM susseguitisi nel tempo. È giusto, dunque, parlare di una eccezione alla regola che – in quanto tale – non si permette di assimilare la pratica di somministrazione sul posto a quella di asporto e consegna a domicilio. Anzi, ne pone fin da subito una netta ed importante differenziazione.

Nonostante questa puntualizzazione, però, una cosa non va dimenticata:

con la Legge di Bilancio 2021 è stato messo un importante tassello al cambiamento.

Certo, ci troviamo dinanzi a rigidi paletti indicanti il quando e il come poter beneficiare dell’aliquota ridotta al 10% ma, comunque, è giusto dire che siamo finalmente giunti alla conclusione di un lungo capitolo che ha portato con sé un importante favor per i ristoratori, gravemente colpiti da una crisi che sembra lasciare poco spazio al futuro imprenditoriale!

Dott.ssa Adriana Valentino

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