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CARTELLE, AVVISI DI ADDEBITO, PIGNORAMENTI: ECCO LE NOVITÀ DEL D.L. 7/2021

1. Cosa cambia in termini di riscossione con il nuovo D. L. 7/2021?

Il Decreto Legge n. 7/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021, recante “Proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari, nonché di modalità di esecuzione delle pene in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”, ha differito al 28 febbraio 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 31 gennaio 2021 dal D. L. n. 3/2021.

Ciò significa che l’attività di riscossione è “congelata” fino a fine febbraio.

Di seguito, le misure già introdotte in materia di riscossione dai provvedimenti normativi emanati nel periodo di emergenza sanitaria, aggiornate al D. L. n. 7/2021.

2. Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento

Il versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie, derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione è posposto al 28 febbraio 2021.

Sono, pertanto, sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 – al 28 febbraio 2021.

Tuttavia, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” – ossia quelli individuati dall’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020 – la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

Con riferimento alle attività predette dell’Agente della riscossione, sul sito di Ader sono state aggiornate le Faq alla nuova tempistica dettata nel D. L. 7/2021.

3. Sospensione attività di notifica e pignoramenti

L’attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi – effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020) e fino al 31 dicembre 2020 e dall’entrata in vigore del D.L. 3/2021 e fino al 28 febbraio, su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati – è sospesa fino al 28 febbraio 2021.

In particolare, fino al 28 febbraio 2021, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione.

Dal 1° marzo 2021, al cessare degli effetti della sospensione, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore; cioè le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione verranno rese indisponibili al debitore fino alla concorrenza del debito, ossia fino al suo saldo.
Con l’intervento operato sull’articolo 157 del Dl 34/2020, si è dunque disposto che tutti gli atti impositivi in scadenza a fine 2020, emessi entro dicembre dello scorso anno, devono essere notificati non prima del 1° marzo 2021 e non oltre la fine di febbraio 2022. Le medesime regole valgono per la totalità delle comunicazioni di irregolarità, derivanti dalle liquidazioni e dai controlli formali, a prescindere dalle annualità di riferimento.

Derogano al divieto di notifica, i casi di indifferibilità ed urgenza (ad esempio, fattispecie penalmente rilevanti).

Per tutto il mese di febbraio, dunque, continuerà il divieto di notificare cartelle di pagamento, fermi amministrativi e ipoteche, nonché di avviare nuove azioni esecutive. Sono bloccati inoltre i pignoramenti degli stipendi, anche se avviati in precedenza.

Il termine per notificare gli avvisi con scadenza 2020 slitta a febbraio 2022.

4. Nuovo piano di rateizzazione

Il “Decreto Ristori” (DL n. 137/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176/2020) ha differito al 1° marzo 2021 il termine di pagamento delle rate 2020 della Definizione agevolata, in precedenza fissato al 10 dicembre 2020 dal “Decreto Rilancio”, e introdotto importanti novità sull’istituto della rateizzazione.

In particolare, i soggetti nei cui confronti, sempre all’8 marzo 2020, erano già maturate decadenze per dilazioni pregresse, possono richiedere un nuovo piano di rateazione senza dover versare le quote scadute, ai fini dell’ammissione alla dilazione.

Al riguardo, si ricorda che per tutte le domande presentate entro la fine del 2021 nonché per le dilazioni pendenti all’8 marzo 2020 la soglia di tolleranza disposta ai fini della perdita del beneficio del termine è elevata da 5 a 10 rate non pagate. Inoltre, è aumentato da 60mila a 100mila euro il limite di debito entro il quale non occorre dimostrare la situazione di difficoltà economica. Ne deriva che entro tale importo il debitore è libero di scegliere la durata del piano di rientro.

La ripresa delle azioni esecutive, infine, non è sempre correlata alla fine della moratoria nei riguardi dell’agente della riscossione. Con riferimento alle somme sospese, infatti, poiché il debitore ha tempo fino a marzo per pagare, le operazioni di recupero non potranno iniziare prima di aprile (circolare 25/E del 2020 delle Entrate).

5. Pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni superiori ad euro 5.000,00

Le verifiche di inadempienza che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica devono effettuare ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a cinquemila euro, sono sospese dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021. La sospensione è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020).

Le verifiche già effettuate sono prive di qualunque effetto se, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 34/2020 (e quindi dal 19/5/2020) che ha introdotto tale previsione normativa, l’Agente della riscossione non aveva notificato il pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973. Con riferimento alle somme oggetto di tali verifiche, per le quali era già stato notificato il pignoramento, le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica, hanno potuto procedere al pagamento in favore del beneficiario.

Avv. Marialetizia Polizzi

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