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adozioni requisiti

Quali sono i requisiti per adottare un bambino? Ecco la risposta dell’avvocato

Se stai pensando di adottare un bambino, sono molte le informazioni che devi conoscere. Qui ne facciamo un riassunto, per aiutarti a orientarti in questo complesso settore.

Adozione: cos’è e come funziona in Italia? 

L’adozione nasce come istituto giuridico disciplinato dalla legge 184/1983 che all’art. 1 sancisce il diritto del minore ad una famiglia. In altri termini questo istituto vuole garantire una famiglia ai bambini rimasti orfani.  

La domanda di adozione consiste nella dichiarazione di disponibilità degli aspiranti adottanti ad accogliere come figlio un minore in stato di abbandono.  

Per avviare una pratica di adozione sono necessari due requisiti: 

  • la dichiarazione dello stato di abbandono di un minore 
  • l’idoneità dei coniugi ad adottare.

Competente a emettere entrambi i provvedimenti è il tribunale per i minorenni nel cui distretto si trova il bambino abbandonato. 

I requisiti per l’adozione internazionale sono gli stessi che per l’adozione nazionale, e sono previsti dall’art. 6 della legge 184/83 (come modificata dalla legge 149/2001) che disciplina l’adozione e l’affidamento e prevede che: “L’adozione è permessa ai coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, o che raggiungano tale periodo sommando alla durata del matrimonio il periodo di convivenza prematrimoniale, e tra i quali non sussista separazione personale neppure di fatto e che siano idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare.” 

  • Chi può adottare: 
  • coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni 
  • conviventi che siano sposati da meno di tre anni, ma che abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, e ciò venga accertato dal Tribunale per i minorenni. 
  • coniugi tra i quali non vi sia, né vi sia stata negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto. 
  • Età degli adottanti e degli adottati: 
  • la differenza minima tra adottante e adottato è di 18 anni; 
  • la differenza massima tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di 55 per l’altro. Tale limite è derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo. Nel primo caso lo scopo è quello di tutelare l’interesse affettivo di due fratelli ed evitare di separarli, affinché non subiscano ulteriori traumi. 
  • I limiti di età introdotti dalla legge hanno lo scopo di garantire all’adottato genitori idonei ad allevarlo e seguirlo fino all’età adulta, in una condizione analoga a quella di una genitorialità naturale. Poiché l’abbinamento con il bambino adottabile è deciso dall’Autorità straniera, nonostante la legislazione italiana abbia spostato in avanti i limiti di età per permettere anche a coppie non giovani di adottare, di fatto la maggior parte dei paesi stranieri privilegia le coppie giovani. 
  • I presupposti per adottare: 
  • essere coniugati al momento della presentazione della dichiarazione di disponibilità; 
  • provare documentalmente o per testimonianza, ove il matrimonio sia stato contratto da meno di tre anni, la continua, stabile, perdurante convivenza antecedentemente alla celebrazione del matrimonio per un periodo almeno pari al complemento a 3 anni; 
  • non avere in corso nessun procedimento di separazione, nemmeno di fatto. 
  • Idoneità degli aspiranti adottanti ad educare, istruiremantenere i minori che intendono adottare. Ciò va accertato “nel merito”, cioè nei contenuti e nelle modalità del rapporto di coppia, che viene espletata dai Tribunali per i minorenni e realizzata tramite i servizi socio-assistenziali degli Enti locali, anche in collaborazione con i servizi delle aziende sanitarie locali; e ciò perché l’interdisciplinarità è necessaria per un’osservazione corretta della relazione di coppia e della sua reale disponibilità ad accogliere un figlio, delle sue risorse a fronteggiare le eventuali difficoltà di inserimento. 
  • L’iter di adozione 
  • innanzitutto la coppia deve presentare la dichiarazione di disponibilità all’adozione al tribunale dei minori competente per il territorio di residenza dei coniugi → gli aspiranti adottanti: 
  • devono dichiarare la propria disponibilità ad adottare più fratelli ovvero minori che si trovino nelle condizioni indicate dall’art. 3, comma 1, della Legge 5 febbraio 1992, n.104, concernente l’assistenza, l’integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate. 
  • Possono presentare più domande anche successive a più tribunali per i minorenni, purché in ogni caso ne diano comunicazione a tutti i tribunali precedentemente aditi. 
  • Devono redigere la domanda in carta sempliceallegando anche i dovuti documenti che consentono di confermare il possesso dei requisiti richiesti. La domanda ha validità tre anni e, allo scadere del termine, può essere rinnovata, ripresentando la documentazione per comprovare la permanenza dei requisiti richiesti. 
  • Devono allegare alla domanda: 
  • certificato di nascita dei coniugi richiedenti 
  • stato di famiglia 
  • dichiarazione di assenso all’adozione da parte dei genitori dei richiedenti, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, oppure, in caso di decesso certificato di morte dei genitori dei richiedenti 
  • certificato rilasciato dal medico curante che attesti il buono stato di salute degli adottanti 
  • certificati economici: mod.101 o mod. 740 oppure busta paga 
  • certificato del Casellario giudiziale dei richiedenti 
  • atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l’attestazione che tra i coniugi adottanti non sussiste separazione personale neppure di fatto 
  • La seconda fase del procedimento è la verifica dei requisiti richiesti dalla legge:  
  • il tribunale dispone l’esecuzione di indagini volte ad accertare la capacità di educare il minore, la situazione personale ed economica, la salute, l’ambiente familiare dei richiedenti, i motivi della domanda. e affida ai servizi sociali il compito di conoscere e valutare i potenziali genitori del minore. L’ordinamento dà ampia libertà organizzatoria ai singoli tribunali, in particolare: 
  • potranno essere svolti colloqui con il giudice minorile togato od onorario o con equipe di specialisti  
  • potranno essere richieste diverse formalità nella presentazione delle domande. 
  • Tali indagini dovranno essere avviate e concluse entro 120 giorni, prorogabili per non più di una volta, decorsi i quali gli operatori dei servizi sociali redigono una relazione conclusiva che deve essere rimessa alla valutazione del tribunale. 
  • A questo punto il tribunale convoca la coppia per uno o più colloqui e, se necessario, dispone nuovi approfondimenti: 
  • Se il tribunale concede l’idoneità adottiva predispone l’affidamento preadottivo, ma sempre se il minore è consenziente.  
  • Il tribunale per i minorenni, sulla base delle indagini effettuate, sceglie la coppia che ritiene più idonea per il minore tra quelle che hanno presentato domanda. 
  • Il provvedimento di affidamento preadottivo è disposto con ordinanza, sentiti il pubblico ministero, gli ascendenti dei richiedenti ove esistano, il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed in alcuni casi anche il minore di età inferiore. 
  • Nel corso dell’affidamento sarà svolta dal tribunale un’attività non solo di controllo ma anche di sostegno. 
  • L’affidamento preadottivo può essere revocato in presenza di gravi difficoltà. 
  • Normalmente l’affidamento preadottivo dura un anno – prorogabile una sola volta – e serve agli assistenti sociali per verificare che la coppia sia realmente idonea e che il minore si stia integrando nella nuova famiglia.  
  • Decorso un anno dall’affidamento, con possibilità di proroga di un anno, il tribunale, se la convivenza viene valutata positivamente, emetterà il decreto di adozione che ha due effetti: 
  • il minore adottato diventerà a tutti gli effetti figlio legittimo della coppia adottante (con i diritti e i doveri che ne derivano) e ne assumerà il cognome; 
  • cesseranno i rapporti giuridici tra il minore e la famiglia d’origine. 

 

Adottare un bambino: le differenze tra l’Italia e l’estero italiano o straniero

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Chi può adottare un minore straniero 

  • le persone italiane o straniere residenti in Italia; 
  • i cittadini italiani residenti in uno stato estero. 

I presupposti dell’adozione legittimante internazionale: 

  • un minore in stato di abbandono, ovvero un minore privo di assistenza morale e materiale da parte dei genitori e l’impossibilità di adottare misure di tutela nel proprio Stato di origine; 
  • gli aspiranti genitori adottivi in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per un’adozione legittimante di un minore italiano, ossia: 
  • devono avere la residenza in Italia o essere cittadini italiani residenti all’estero; 
  • devono essere uniti in matrimonio da almeno tre anni e tra loro non deve sussistere e non deve aver avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto (tale requisito di stabilità è riconosciuto tale dalla legge anche quando i coniugi siano sposati da meno di tre anni, ma abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni); 
  • la loro età deve superare di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando (in taluni casi è consentita una deroga); 
  • devono risultare affettivamente idonei e capaci di educare, istruire e mantenere i minori che intendano adottare; 
  • devono essere stati dichiarati idonei all’adozione e cioè deve essere stato emanato, nei loro confronti, da parte del Tribunale per i minorenni competente, il decreto di idoneità all’adozione. 

Il procedimento per l’adozione di un minore straniero: 

  • dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero degli aspiranti genitori adottivi al Tribunale per i minorenni del distretto in cui hanno la residenza – nel caso di cittadini italiani residenti all’estero è competente il Tribunale per i minorenni del distretto di ultima residenza o in mancanza quello di Roma.
  • Il Tribunale per i minorenni, se non ritiene di pronunciare immediatamente decreto di inidoneità all’adozione degli aspiranti genitori adottivi per manifesta carenza dei requisiti, trasmette entro 15 giorni dalla presentazione copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi sociali degli enti locali, affinché questi ultimi svolgano tutte quelle attività di verifica e controllo sulla situazione personale, familiare, sanitaria degli aspiranti genitori adottivi e su tutti gli altri aspetti utili a verificare la loro idoneità all’adozione.
  • I servizi sociali, in esito alle loro verifiche, trasmettono nei successivi 4 mesi al Tribunale per i minorenni una relazione completa sugli aspiranti genitori adottivi. 
  • Il Tribunale, presa visione della relazione, sente gli aspiranti all’adozione ed emette entro 2 mesi: 
  • decreto di idoneità motivato dei genitori ad adottare: se sussistono i requisiti 
  • decreto di inidoneità motivato: se non sussistono i requisiti per adottare; provvedimento che è impugnabile da parte degli aspiranti genitori e da parte del Pubblico Ministero dinanzi alla Corte di Appello.  
  • Il decreto di idoneità ha efficacia per tutta la durata della procedura di adozione che deve essere promossa dagli interessati entro 1 anno dalla comunicazione del decreto stesso.  

Il decreto, la relazione e la documentazione presente in atti vengono trasmessi immediatamente alla Commissione per le adozioni internazionali e, se già indicato dagli aspiranti genitori adottivi, anche all’ente autorizzato che si occuperà di tutto l’iter dell’adozione prescelto.  

  • Se non è stato già indicato un ente autorizzato, gli aspiranti adottanti devono conferire incarico a un ente che curi tutta la procedura di adozione ed in particolare che:
  • svolga le pratiche presso le autorità del Paese straniero indicato dagli aspiranti all’adozione; 
  • raccolga dall’autorità straniera la proposta di incontro tra gli aspiranti all’adozione ed il minore; 
  • verifichi che vi siano tutte le informazioni di carattere sanitario sul minore, sulla sua famiglia di origine e sulle sue esperienze di vita; 
  • trasmetta tutte queste informazioni agli aspiranti genitori, ricevendo il loro consenso scritto all’incontro; 
  • riceva l’attestazione da parte dell’autorità straniera della sussistenza o meno delle condizioni per l’adozione, trasmettendo immediatamente il provvedimento di adozione e tutta la documentazione alla Commissione, affinché dichiari se l’adozione risponda o meno al superiore interesse del minore e ne autorizzi l’ingresso e la permanenza stabile in Italia; 
  • nel caso in cui l’autorità straniera dia l’autorizzazione solo per l’affidamento del minore, informa immediatamente la Commissione, il Tribunale per i minorenni e i servizi sociali territorialmente competenti e richiede alla Commissione, l’autorizzazione all’ingresso e alla residenza permanente del minore in Italia; 
  • segua il trasferimento e l’arrivo del minore in Italia ed il suo inserimento presso i genitori adottivi o coniugi affidatari. 
  • segua tutta la procedura di adozione intrattenendo i rapporti con gli aspiranti genitori adottivi e l’autorità straniera preposta all’adozione.
  • Al termine della procedura l’autorità straniera emette un provvedimento con cui autorizza o meno a procedere con l’adozione o in alternativa con l’affidamento del minore ai futuri genitori adottivi. L’ente trasmette in Italia tale provvedimento alla Commissione, la quale valutate le conclusioni dell’ente stesso, dichiarerà se l’adozione risponda o meno al superiore interesse del minore e, in caso positivo, ne autorizza l’ingresso e la residenza permanente in Italia.
  • Emessa la dichiarazione di autorizzazione da parte della Commissione, il minore giungerà in Italia accompagnato dai genitori adottivi con i quali vivrà stabilmente.
  • Nel caso in cui l’autorità straniera emetta un provvedimento di affidamento, il tribunale per i minorenni lo riconosce come affidamento preadottivo che dura un anno a decorrere dall’inserimento del minore nella nuova famiglia.
  • Decorso tale periodo, il tribunale, se ritiene che sia nell’interesse del minore, pronuncia l’adozione.
  • Dopo che il bambino è entrato in Italia, e sia trascorso l’eventuale periodo di affidamento preadottivo, la procedura si conclude con l’ordine emesso da parte del Tribunale per i minorenni di trascrizione del provvedimento di adozione nei registri di stato civile.
  •  gli effetti dell’adozione pronunciata all’estero sono gli stessi dell’adozione di minorenni pronunciata in Italia e cioè: 
  • l’adottato acquista lo stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti; 
  • l’adottato assume e trasmette il cognome del padre adottivo: 
  • l’adottato assume il cognome della famiglia della madre adottiva se l’adozione viene disposta a favore della moglie separata; 
  • cessano i rapporti dell’adottato con la famiglia d’origine, salvi i divieti matrimoniali. 

Qualora l’autorità straniera abbia emesso un provvedimento di adozione prima che il minore sia arrivato in Italia, tale provvedimento produce nell’ordinamento italiano gli stessi effetti dell’adozione di minorenni se il Tribunale accerta: 

  • che siano stati acquisiti i consensi, liberamente prestati, dalle persone tenute a manifestarli; 
  • che non sia stato pagato alcun corrispettivo per ottenere tali consensi; 
  • che l’adozione non sia contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori (ad es. le regole relative alla differenza di età tra adottanti e adottato). 

Attenzione!!! Nel caso di adozione internazionale: le uniche differenze sono che la dichiarazione di idoneità adottiva emessa dal giudice va trasmessa alla Commissione per le adozioni internazionali – istituita presso il Consiglio dei Ministri – e all’ente autorizzato prescelto che si occuperà di tutto l’iter dell’adozione seguendo gli adottanti passo dopo passo.

 

Quali sono i requisiti economici per adottare un bambino? 

Come già visto gli aspiranti adottanti quindi devono allegare una serie di documenti tra i quali: 

  • la busta paga  
  • l’ultima dichiarazione dei redditi. 

Il fine è assicurare la stabilità economica della famiglia al bambino, spesso con problemi sanitari e psicologici anche critici, che gli consenta di avere un tenore di vita idoneo alle sue esigenze.  

Ad oggi molti coniugi non possono fornire certezze economiche adeguate per l’adozione, a causa della mancata continuità lavorativa, come nel caso di lavoratori precari o a contratto determinato. Queste coppie non possono far altro che rimandare la loro scelta e sperare in una futura stabilizzazione del loro reddito.  

 

Adottare un bambino da single: è possibile in Italia? 

Sì, in base all’articolo 44 l. 184 del 1983 che prevede questa possibilità → è idoneo all’adozione una persona single:  

  • nei casi persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o di rapporti stabili e duraturi tra chi vuole adottare e il bambino, o ancora se il minore è orfano di padre o madre 
  • in caso di grave disabilità del minore orfano  
  • nel caso sussista l’impossibilità di un affidamento preadottivo. 

Il caso: nel 2005 una donna single italiana si è rivolta alla Corte Costituzionale per chiedere la possibilità di adottare una bambina bielorussa con la quale aveva instaurato per anni un consolidato rapporti di affetto e convivenza e che aveva necessità di sottoporsi ad urgenti e tempestive cure mediche. 

I presupposti per le adozioni per i single: 

  • il minore deve trovarsi in difficoltà e deve essere allontanato dalla propria famiglia di origine, che non è al momento in grado di occuparsi di lui e con la quale deve comunque mantenere rapporti affettivi e nella quale è previsto prima o poi il suo rientro; 
  • l’adulto deve essere in condizioni di occuparsi temporaneamente di un minore; 
  • l’adulto deve dimostrare di avere spazio adeguato in casa propria per accogliere il bambino, impegnarsi a mantenere i rapporti con la famiglia di origine, poter seguire il minore in un tratto del suo percorso per aiutarlo a sviluppare le sue potenzialità; 
  • Età: anche nel caso di adozione a single, devono essere rispettati gli altri requisiti previsti dalla legge e, in particolare, il requisito anagrafico secondo cui l’età dell’adottante deve superare almeno di diciotto e non più di quarantacinque quello dell’adottato; 
  • L’affido dura al massimo due anni, che sono prorogabili nel caso in cui la famiglia di origine non abbia risolto le sue problematiche e non dimostri di potersi occupare del minore; 
  • Si applica il principio della continuità affettiva: un single può adottare un bambino orfano di mamma e papà, purché abbia instaurato con lui un rapporto continuativo e duraturo di affetto durante l’affidamento; 
  • è possibile anche quando l’adottante subentra in una condizione particolare, acquistando lo status di single: in particolare, se durante il pre-affido uno dei coniugi muore o diviene incapace o se la coppia si separa, il giudice può comunque procedere a consentire l’adozionenell’esclusivo interesse del minore, alla persona rimasta single. 

 

Le tempistiche dell’adozione in Italia  

  • Dal momento di presentazione della domanda di adozione si presenta la propria disponibilità ad adottare possono passare dai 5 ai 10 mesi prima che il Tribunale dei Minori emetta il decreto di idoneità.  
  • Dopo essere stati dichiarati idonei non si può far altro che attendere un’ulteriore convocazione, qualora vi siano minori adottabili. 
  • Se c’è un minore adottabile, il tribunale: 
  • convoca le coppie che ritiene più idonee ad accoglierlo 
  • conduce colloqui preliminari prima di scegliere la coppia più adatta.  
  • In tutto, per l’adozione nazionale possono passare circa 3 anni.

 

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