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Hai una società all’estero? Ecco quante tasse paghi in Italia

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

 

 

Investire o aprire una società all’estero è una scelta condizionata da numerosi fattori e molteplici cause.

 

– Una legislazione meno stringente 

– Vantaggio fiscale. 

 

La scelta di possedere delle quote di una società estera deve necessariamente tenere presente i rischi connessi all’estero vestizione nonché gli aspetti riguardanti la doppia imposizione.

Nell’articolo di oggi voglio concentrarmi su questo secondo aspetto rimandando ad altre sedi e magari alla valutazione in consulenza del tuo caso specifico ai fini dell’estero vestizione.

 

I dividendi rientrano tra i redditi di capitale disciplinati dagli art. 44 e 45 del TUIR. Il testo legislativo non fornisce una vera definizione di tali redditi, ma propone un elenco di proventi che sono riconducibili a redditi di capitale.

 

Dalle norme del TUIR possiamo individuare due macro categorie che comprendono i redditi da capitale:

• i proventi derivati da rapporti di finanziamento, ad esempio gli interessi su investimenti;

• i proventi derivanti da capitali impiegati in attività di partecipazione, come ad esempio gli utili conseguiti in seguito ad una partecipazione in una società di capitali.

 

N.B. se il percettore dei proventi agisce in forma di impresa, allora i redditi così generati saranno soggetti alla disciplina del reddito di impresa.

1. TASSAZIONE DEI DIVIDENDI: IL PRINCIPIO DELLA LOCALIZZAZIONE

Quando si parla di partecipazioni in società estere, bisogna stare ben attenti alla localizzazione di tali società.

Sussistono infatti regole diverse per alcuni Paesi che sono stati inseriti nella Black List, ossia la lista nera dei Paesi a fiscalità privilegiata che il fisco italiano non guarda con buon occhio.

I proventi provenienti da questi Paesi non godono in Italia di nessun privilegio, anzi sono svantaggiati in quanto per loro non è possibile usufruire di nessun credito di imposta o riduzione della base imponibile.

Per l’individuazione dei Paesi Black List bisogna fare riferimento all’articolo 167, comma 4, DPR n 917/86:

“si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori individuati, con decreti del Ministro delle finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale” nonché “i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicato in Italia“.

L’applicazione del regime di piena imponibilità dei dividendi provenienti da Paesi Black List, viene limitata alle sole situazioni di detenzione di partecipazioni dirette in una società localizzata in Stati o territori a fiscalità agevolata oppure, in caso di partecipazione indiretta, di titolarità di una partecipazione di controllo in una società intermedia white-list che consegua, a sua volta, utili da partecipate in territori a fiscalità privilegiata.

Pertanto anche chi detiene indirettamente una partecipazione di controllo, anche di fatto, in una o più società estere che, a loro volta, detengono partecipazioni in soggetti residenti in Stati a fiscalità privilegiata sono assoggettati alla disciplina dell’imponibilità integrale dei proventi.

Attenzione, non sempre chi investe in Paesi Black List non può godere di vantaggi, infatti tramite il meccanismo dell’interpello è possibile chiedere all’Agenzia delle Entrate la disapplicazione della norma se sussistono determinate condizioni. Bisogna dimostrare che il motivo di investimento in Paesi Black List corrisponda ad una necessita di controllare una società in quel Pese per fini strategie commerciali e che non ci siano secondi fini soprattutto in termini di risparmio delle imposte.

2. COME AVVIENE LA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI DI SOCIETA’ ESTERE

In linea generale il regime fiscale dei dividendi distribuiti da società non residenti localizzate in Paesi o territori (UE o extra- UE) non ricompresi nella Black list, è analogo a quello previsto per i dividendi di fonte nazionale.

Innanzitutto occorre effettuare 3 premesse:

1) il momento di imposizione è subordinato all’effettiva percezione degli utili da parte del socio secondo il cd principio di cassa

2) Il dividendo estero nel momento in cui viene erogato potrebbe subire una ritenuta in uscita nel Paese di residenza della società. Tuttavia possono esservi delle riduzioni previste da specifiche disposizioni in Convenzioni stipulate dal Paese estero con l’Italia.

3) L’imposizione fiscale dei dividendi in capo al socio è differente in base alla natura del socio:

a) Persona Fisica che agisce privatamente

b) Persona Fisica che agisce in regime di impresa (ditta individuale, società di persone…)

c) Persona Giuridica (srl, spa…)

a) Tassazione dei dividendi in capo al socio persona fisica non imprenditore

“Applicazione di una imposta sostitutiva con aliquota pari al 26%”

La base imponibile su cui applicare la ritenuta è formata dal cd netto frontiera, ossia l’utile netto dopo l’eventuale ritenuta in uscita subita nel Paese di residenza della società.

b) Tassazione dei dividendi in capo al socio persona fisica imprenditore

La tassazione dei dividendi è limitata al 58,14% del relativo ammontare. Quindi solo una parte dell’utile percepito va a formare il reddito complessivo d’impresa.

In deroga al regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile, gli utili di fonte estera concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile se provenienti da soggetti residenti in Paesi Black List, fatto salvo il caso in cui, alternativamente, detti utili:

• siano stati imputati al reddito del socio per trasparenza;

• venga dimostrato (attraverso l’attivazione della procedura di interpello prevista per le CFC) che dalle partecipazioni non è stato conseguito l’effetto di localizzare, sin dall’inizio dello stesso periodo di possesso, i redditi in Stati o territori privilegiati;

• venga dimostrato lo svolgimento di un’effettiva attività industriale o commerciale nello Stato estero da parte del soggetto non residente.

c) Tassazione dei dividendi percepiti da una società di capitali

Per quanto riguarda l’imposizione dei dividendi in capo a società di capitali, soggette ad IRES, si applicano le disposizioni dell’art. 89, comma 2 del DPR n. 917/86.

Sulla base di questa norma formano il reddito complessivo soltanto il 5% dei proventi percepiti da società estere non residenti in territori Black List.

Se gli utili provengono da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata, l’esclusione da tassazione (in misura pari al 95% del relativo ammontare) è riconosciuta previa presentazione di un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate − secondo le modalità previste dal comma 5, lett. b), dell’art. 167 TUIR – finalizzate alla dimostrazione che i redditi imputati dalla società partecipata sono stati regolarmente assoggettati a tassazione in un Paese a fiscalità ordinaria già dal primo periodo di possesso della partecipazione.

In caso contrario i dividendi saranno tassati per il loro intero ammontare (100%). In particolare la tassazione integrale dei dividendi riguarda non solo le somme che sono distribuite direttamente dalla società partecipata residente in uno Stato o territorio avente fiscalità privilegiata al soggetto residente italiano, ma anche i dividendi provenienti da tali società in via indiretta attraverso operazioni di triangolazione sui dividendi (ossia le operazioni che consentono ai soci di ricevere utili da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata tramite società intermedie – cd sub-holding – residenti in paesi a fiscalità ordinaria al solo scopo di evitare la tassazione integrale).

3. La direttiva ”Madre – Figlia”

Questa direttiva ha l’obiettivo, sotto alcune condizioni, di esentare da imposizione gli utili in uscita dal Paese della società residente

La Direttiva n. 90/435/CEE è stata recepita nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 136/1993. La legge ha subito delle modifiche, l’ultima delle quali è avvenuta con la Legge 122/2016. In base a questa legge i dividendi in uscita dalle società figlie a società madri residenti in UE, non sono soggetti a ritenuta alla fonte.

Per applicare la direttiva sono tuttavia necessari alcuni requisiti:

• la società madre deve detenere almeno il 10% del capitale della società figlia;

• il possesso del capitale deve corrispondere ad un periodo non inferiore ad un anno;

• le società devono essere di capitali, ossia devono essere assoggettate ad una imposta paragonabile all’IRES in Italia. Per questa motivo le società di persone non rientrano tra i beneficiari della direttiva.

La direttiva opera in due modi:

• Art. 5 – Divieto di ritenuta: Obbliga lo Stato della società madre a non applicare una ritenuta alla fonte;

• Art. 4 – Credito di imposta: nel caso che fosse stata applicata la ritenuta alla fonte, allora lo Stato alla società figlia deve riconoscere un credito di imposta sulle imposte pagate a monte dalla società madre.

Esempio di applicazione della direttiva Madre – Figlia

Si considerino dei dividendi pagati da una società residente in Uk ad una società SRL italiana:

Utile

100.000

Tassazione 19%

19.000

Dividendo UE

81.000

Tassazione alla fonte

0

Dividendi in uscita

81.000

Imponibile SRL Italiana (5%)

4.050

IRES (24%)

972

Dividendo netto

80.028

    Il dividendo una volta percepito dalla società italiana concorre a formare reddito impresa e quindi allo stesso importo potrebbero essere applicate le deduzioni di spesa, ma potrebbe essere anche distribuito ai soci della stessa, ipotizziamo che il socio sia una persona fisica, il risultato netto in capo al socio sarebbe il seguente:

Dividendo netto

80.028

Ritenuta alla fonte (26%)

20.807

Dividendo netto distribuito

59.221

 

    • Avv. Carlo Alberto Micheli – Dott. Gianluca Tommasino
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