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affidamento servizi sociali

Tuo figlio è stato affidato ai servizi sociali e non sai come fare? Ecco tutto quello che c’è da sapere

Se tuo figlio è stato affidato ai servizi sociali, hai la possibilità di verificare che siano stati rispettati tutti i presupposti. Leggi l’articolo per saperne di più!

Affidamento dei figli ai servizi sociali: quando scatta e perché?   

L’allontanamento di un figlio dai genitori può dipendere da cause differenti: 

  • trascuratezza fisica o malnutrizione: determinata dalla mancanza di cura da parte dei genitori verso la salute del figlio o da condizioni ambientali non consone e non agevoli in cui vive quest’ultimo; 
  • maltrattamento o violenza fisica o psichica; 
  • benessere messo a rischio; 
  • ogni situazione di degrado: se i bambini sono vittime di reati, costretti a vivere con genitori drogati, alcolisti o madri prostitute, interviene il tribunale per i minorenni su segnalazione procura della Repubblica.  
  • se il genitore non è in grado di rispondere ai bisogni di crescita del proprio figlio, costringendolo a vivere esperienze non adatte alla sua età 
  • se il genitore non è in grado di assicurargli una routine corretta, con degli orari definiti e precisi così come dovrebbe succedere in un contesto consono. 
  • se il bambino è circondato da un ambiente completamente inaffidabile, che vede la mancanza di una buona gestione dei rapporti interpersonali, o in cui per esempio è costretto ad assistere a scene di violenza tra i suoi genitori. 

Si tratta di ragioni differenti che stanno alla base di un complesso processo di sostegno, disposto esclusivamente dall’autorità giudiziaria, rivolto al minore di età e alla sua famiglia. 

È assolutamente escluso l’allontanamento per motivi economici o ambientali. La povertà non è una ragione sufficiente per allontanare il figlio da casa.

 

Affidamento dei figli ai servizi sociali: come funziona?

affidamento servizi sociali come funziona

  • L’istituto affonda le sue radici nella legge 25 luglio 1956 n. 888 che ha modificato il r.d.l. 1404 del 1934 istitutivo del Tribunale per i minorenni, meglio nota come legge minorile. 
  • Viene disposto con provvedimenti, anche di natura provvisoria ed urgente; 
  • I servizi sociali che ottengono l’affidamento del minore hanno il compito di svolgere un’importante attività di sostegno e controllo della vita del minore. 

Il procedimento per l’affidamento al servizio sociale ai sensi dell’articolo 25 della legge minorile è il seguente:  

  • inizia con una segnalazione del minore al tribunale per i minorenni da parte del pubblico ministero minorile, oppure da parte dei genitori, o dell’ufficio di servizio sociale, o degli organismi di educazione. 
  • Il tribunale competente effettuerà le dovute indagini sulla personalità del minore, all’esito delle quali può disporre con decreto l’affidamento al servizio sociale con o senza collocamento in comunità. 
  • Se il Tribunale opta per l’affidamento al servizio sociale: 
  • il giudice convoca il minore e il rappresentante del servizio sociale, e stabilisce le prescrizioni che il minore dovrà seguire in ordine alla sua istruzione o formazione professionale e all’utilizzazione del tempo libero, nonché le linee direttive dell’assistenza alle quali egli deve essere sottoposto; 
  • Il servizio sociale avrà il compito di “controllare” la condotta del minore e di riferire periodicamente al tribunale, chiedendo talvolta la modifica delle prescrizioni, la cessazione o la revoca.  
  • L’assistente sociale svolge anche un ruolo di consulenza e di sostegno alla famiglia affidataria. Egli, infatti, deve affiancare i genitori nella formulazione di un programma volto a rendere quanto più naturale possibile l’inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare; 
  • la potestà genitoriale viene solitamente compressa e condizionata. I genitori sono tenuti ad accettare le prescrizioni impartite al figlio e il controllo del servizio sociale affidatario, e dovranno perciò conformare la loro linea educativa a quanto stabilito dal giudice, senza intralciare il lavoro dei servizi sociali.  
  • il dovere di mantenimento della prole continua a gravare sui genitori. 
  • Lo scopo di un provvedimento in tal senso è proteggere il figlio da trascuratezza, maltrattamenti o violenze poste in essere dai genitori nei suoi confronti. 
  • è emesso con decreto motivato previsti dagli artt. 330, 333 e 336 del codice civile. 
  • La competenza è del tribunale per i minorenni, il quale può privare il genitore dalla potestà, oppure limitarla adottando “secondo le circostanze i provvedimenti convenienti”. 
  • spesso viene emesso anche dal tribunale civile nelle separazioni giudiziali e nei divorzi. 
  • Purtroppo spesso nei provvedimenti di affidamento non sono chiari i poteri attribuiti dal giudice ai servizi: 
  • Talvolta si tratta di un mandato generico, che non consente di comprendere quali sono i poteri attribuiti al servizio sociale se e in che modo il servizio affidatario possa contrastare le decisioni assunte dai genitori. 
  • La legge non determina la durata di tali provvedimenti anche se essi hanno natura temporanea per espressa previsione normativa: 
  • L’affidamento ai servizi sociali è una misura nata e pensata per i casi di disadattamento minorile: qualora un nucleo familiare stia attraversando un periodo di difficoltà, motivato sia da un disagio economico che psichico, la legge interviene per tutelare eventuali minori, i quali vengono dati in affidamento temporaneo fino a quando l’evento che impedisce loro di crescere in maniera sana ed equilibrata non cessa di esistere. 
  • L’affidamento quindi è temporaneo e di natura provvisoria: 
  • non può durare oltre il termine massimo previsto dalla legge di 24 mesi, al termine del quale si deciderà se far ritornare il minore nella famiglia d’origine oppure farlo adottare da parte di un nuovo nucleo familiare.  
  • può terminare anche prima della scadenza dei 24 mesi, qualora le ragioni ostative alla crescita sana ed equilibrata del minore siano venute meno. Il minore quindi torna nel nucleo familiare di appartenenza quando scompare definitivamente la situazione di disagio che ha avviato il provvedimento. 

 

Affidamento ai servizi sociali e collocamento presso la madre

  • Accade spesso che il minore sia collocato presso i genitori, ma affidato ai servizi sociali 
  • Vantaggi: L’intento è quello di non privare i figli di ambiente e affetti, durante un percorso di sostegno ai genitori che vengono ritenuti temporaneamente non in grado di svolgere del tutto i loro compiti.  
  • Rischi: conflitti e delegittimazione dei genitori agli occhi dei figli: 
  • In pratica il genitore mantiene la potestà, ma di fatto ha poca libertà decisionale. Qualsiasi scelta deve essere previamente approvata dai servizi sociali: dalle scelte scolastiche al permesso per uscire con gli amici. Spesso accade che il minore si appelli all’assistente sociale per ottenere quel che gli sarebbe negato dalla madre o dal padre. 
  • Un esempio di racconto di una madre collocataria, ma non affidataria a causa del conflitto con l’ex marito: le figlie minorenni ricorrevano all’assistente sociale per potersi fare piercing, tatuaggi, poter uscire la sera: la madre non poteva che prendere atto delle scelte concordate tra figlie e assistente sociale. Le due minorenni rimasero “figlie dello Stato” fino ai 18 anni. Dalla maggior età in poi acquisiscono l’autodeterminazione, riconosciuta dalla legge, con l’effetto della ritrovata responsabilità genitoriale fino all’indipendenza economica del figlio. In pratica il genitore ritrova tutti i doveri, ma non più l’autorità. Del resto anche durante la condizione di “figlio dello Stato” del minore, il genitore aveva in capo a sé tutti gli obblighi economici, ma era privato di ogni vantaggio, come gli assegni famigliari o qualsiasi altro sgravio fiscale. 
  • Alcuni casi di collocamento presso la madre: 
  • in caso di violenza del padre sui figli; 
  • in caso di violenza sulla moglie in presenza dei figli quando questi ne abbiano subito un trauma; 
  • se vi sono forti carenze di un genitore sul piano affettivo. Ad esempio: il padre non provvede alla cura e all’educazione del figlio minore, o  fa uso di sostanze stupefacenti o abusa di sostanze alcoliche; 
  • se il minore, ascoltato dal giudice, riesce a spiegare i motivi per i quali preferisce essere affidato alla madre. 

 

Affidamento ai servizi sociali e collocamento presso il padre

Oltre a quanto già detto al paragrafo 3 in merito a vantaggi e rischi dell’affidamento ai servizi sociali, ecco alcuni casi di collocamento presso il padre: 

  • maltrattamenti familiari: è il caso della madre che pone in essere, nei confronti del figlio, violenze fisiche o anche solo verbali, ingiurie, minacce, umiliazioni. Subire tali comportamenti da parte di un genitore può provocare nel minore gravi ripercussioni psicologiche, comportando mancanza di autostima e stress e determinando, con la crescita, gravi conseguenze (come difficoltà nella vita di relazione, ansia, depressione, sviluppo di comportamenti violenti); 
  • alienazione parentale: una manipolazione psicologica posta in essere da uno dei genitori (in questo caso la madre) per allontanare affettivamente il figlio dall’altro genitore: 
  • quando la coppia è già separata e il figlio vive con la madre, quest’ultima cerchi di allontanare il bambino o il ragazzo dal padre, mettendolo continuamente in cattiva luce, parlandone male, facendo risaltare i suoi difetti e i suoi errori, riferendo al figlio fatti e situazioni tali da fargli perdere la stima del genitore.  
  • quando la madre, alla quale il minore è affidato, ostacola gli incontri dello stesso con il padre: ciò può avvenire non facendosi trovare in casa quando l’ex marito deve incontrare il figlio, accampando delle scuse per rinviare gli appuntamenti e in tanti altri modi. Il comportamento della madre nuoce all’equilibrio e alla corretta crescita del minore, che ha il diritto di mantenere rapporti sereni e continuativi con entrambi i genitori. Se già vi è separazione legale, egli può chiedere al tribunale di modificarne le condizioni, disponendo che il minore sia affidato a lui in via esclusiva, oppure può fare questa richiesta al momento del divorzio. Anche in questo caso egli dovrà dare prova delle circostanze sopra descritte; 
  • relazione patologica tra madre figlio: Si tratta di casi in cui la madre, per le sue particolari condizioni psichiche, tiene nei confronti del figlio comportamenti non equilibrati: 
  • è gelosa, possessiva, non lascia al bambino o al ragazzo spazi di autonomia, impone al figlio gusti, preferenze, indirizzo degli studi, passioni che egli non sente di avere; 
  • inidoneità educativa della madre: È il caso della madre troppo “distratta”, che non si occupa di ciò che necessita all’educazione e alla cura del figlio. Ciò può essere dovuto a  
  • anaffettività, cioè in una particolare situazione psicologica che rende incapaci di provare sentimenti ed emozioni nei confronti di altre persone (inclusi i figli);  
  • eccessivo impegno lavorativo: la madre riempie le sue giornate con il lavoro, le attività associative, le relazioni sociali, le amicizie, il volontariato. In quest’ultimo caso la donna, trascura il tempo da dedicare al figlio, ritenendo che sia sufficiente che quest’ultimo sia accudito da parenti o da persone estranee (domestici, baby sitter).  
  • Non è da solo sufficiente che la madre sia troppo impegnata lavorativamente, non è certamente una colpa. Ciò che rileva è la sua concezione del rapporto col figlio, considerandolo di scarsa importanza; 
  • fanatismo religioso: Ciò si verifica quando la madre professa una religione con modalità tali da impedire un equilibrato sviluppo psicologico del minore. Si pensi al caso in cui al bambino o al ragazzo venga impedito di frequentare amici appartenenti a confessioni religiose differenti, o a quello in cui ogni comportamento del figlio venga etichettato come peccaminoso e meritevole di punizione; 
  • quando lo stesso minore insiste per essere collocato presso il padre.  

 

Affidamento ai servizi sociali in caso di separazione: è possibile?

Sì, in quanto: 

  • separazioni e divorzi coinvolgono inevitabilmente i figliqualora i genitori che si separano siano in una relazione conflittuale può rendersi indispensabile l’intervento dei Servizi Sociali per determinare l’affidamento dei figli 
  • In casi di alta tensione tra i genitori che possa causare un’incapacità di gestire in maniera congiunta e condivisa il progetto di crescita dei figli, il Giudice, al fine di stabilire quale sia il genitore idoneo all’affidamento e le modalità di visita dei figli, può avvalersi della collaborazione dei Servizi Sociali. 
  • Tali professionisti che operano sono in grado di rappresentare al Giudice non solo la posizione degli adulti coinvolti nel conflitto ma anche, e soprattutto, il punto di vista dei minori. 
  • i Sevizi effettuano un’accurata analisi psico-sociale, vale a dire una valutazione delle caratteristiche personali e relazionali dei soggetti coinvolti – padre, madre bambino – e che di norma comprende: 
  • colloqui con i genitori (individuali e di coppia); 
  • colloqui informativi con coloro che, a vario titolo, si rapportano alla famiglia interessata (es. parenti e insegnanti); 
  • visite domiciliari per un’osservazione del contesto di vita del minore e della sua famiglia. 
  • Successivamente, gli operatori sociali devono redigere  e presentare al Giudice una relazione socio-ambientale. 

 

Come difendersi dai servizi sociali

La materia è alquanto complessa, tuttavia cerchiamo di riportare i passi da compiere nel modo più chiaro possibile per i genitori.  

  • Attenzione!!! Attivarsi prima del potenziale allontanamento: 
  • rivolgersi ad un legale. È più semplice prevenire l’allontanamento eventuale del minore dalla casa familiare, piuttosto che riportarlo a casa, in seguito ad un affidamento in comunità.  
  • L’allontanamento coatto causerebbe anche notevoli danni al minore, mentre sicuramente i danni non saranno gli stessi evitando l’eventuale allontanamento.  
  • Nella prassi purtroppo accade che gli allontanamenti coatti siano dovuti a false o errate valutazioni iniziali (di natura soggettiva e psicologica) di psichiatri, psicologi e assistenti sociali, con una formazione errata e inadeguata o una scarsa competenza in ambito minorile o famigliare, tendono ad accumularsi e a divenire sempre più solide con il passare del tempo.  
  • La maggior parte delle famiglie si sente tranquilla perché non hanno fatto nulla di male e si muovono quando ormai è troppo tardi e il danno è stato fatto. A quel punto è molto più difficile correggere l’errore. 
  • Dopo l’allontanamento 
  • il provvedimento che ha stabilito la sottrazione del minore, è difficile che venga ribaltato dal  Tribunale. Questo spesso affida la gestione del caso agli stessi professionisti o assistenti sociali che hanno commesso l’errore o la valutazione errata. 
  • Avvalersi del diritto del minore di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia: L’articolo 1 della legge 149/2001 dice: “il minore ha diritto di crescere ed essere educato nell’ambito della propria famiglia”.  
  • la sottrazione del minore alla propria famiglia è l’eccezione, non la regola.  

Tutte le persone coinvolte: psicologi, psichiatri, assistenti sociali, avvocati e giudici minorili dovrebbero fare di tutto per garantire questo fondamentale diritto del minore, rispettare il principio ispiratore della legge e chiedendone meramente l’applicazione. 

Ogni sforzo dovrebbe essere volto a mantenere i figli in famiglia o con i parenti fino al quarto grado, o a far rientrare i figli in famiglia.

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