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LE ASSUNZIONI AGEVOLATE: COSA SONO E CHI RIGUARDANO?

Le assunzioni agevolate incentivano l’ingresso, la stabilizzazione o il reinserimento nel mondo del lavoro di specifiche categorie di lavoratori, con alleggerimenti del costo del lavoro, principalmente attraverso una riduzione degli oneri contributivi.
Le principali tipologie di assunzioni agevolate vengano elencate a seguire.

1. Apprendistato professionalizzante senza limiti di età

L’apprendistato professionalizzante senza limiti d’età 2020 è pensato per i disoccupati con indennità , Naspi e in mobilità.
Se l’apprendistato professionalizzante stabilito dalla stessa legge del 2015 prevede l’assunzione per tre anni dei giovani under 29, l’apprendistato senza limiti d’età permette anche a chi abbia compiuto 30 anni di reinserirsi nel mercato del lavoro grazie a una nuova formazione.

L’assunzione tramite apprendistato senza limiti d’età può avvenire per una qualificazione o riqualificazione professionale, condizione essenziale per divenire titolari di un trattamento di disoccupazione
Ciò significa che, conformandosi alle indicazioni fornite dal CCNL, l’apprendistato professionalizzante deve tendere o a una maggiore qualificazione rispetto a quella già posseduta o a una nuova qualificazione in un altro settore che può prescindere da quella già in possesso.
I vantaggi per i datori di lavoro che assumono apprendisti sopra i 29 anni:
• la contribuzione complessiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61%. Di base infatti l’aliquota per l’apprendista è del 10% cui si aggiunge l’1,31% ai fini del finanziamento dell’indennità Naspi e lo 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria;
• l’apprendistato senza limiti d’età è un contratto a tempo indeterminato con contenuto formativo e per questo il datore di lavoro può godere della deducibilità del costo del personale dalla base irap;
• un altro vantaggio per chi assume con apprendistato over 29 è che i dipendenti in questione sono esclusi dal conteggio del numero limite di organico che impone certi obblighi all’azienda (come quello di assumere un disabile se ci sono 15 dipendenti in organico);
• dal punto di vista salariale il vantaggio consiste nella possibilità di un sottoinquadramento (fino a due livelli) del dipendente durante il periodo formativo;
• sia il datore di lavoro che l’apprendista over 29 possono recedere dal rapporto prima della scadenza del periodo formativo: il preavviso previsto nel termine e nei modi stabiliti dalla legge è in questo caso sostituito dalla relativa indennità contrattuale. Non sarà quindi accolta nessuna azione risarcitoria dovuta al mancato rispetto dei termini del periodo formativo previsti, invece, dal contratto di apprendistato fino a 29 anni;
• per finire, ai lavoratori assunti con apprendistato senza limite di età non si applicano i benefici contributivi per i 12 mesi che seguono la fine del periodo formativo.
Anche le aziende con massimo 9 dipendenti che assumono un lavoratore con contratto di apprendistato professionalizzante senza limiti di età hanno vantaggi contributivi che sono addirittura maggiori.
Per queste aziende infatti l’aliquota è differente e varia di anno in anno. In particolare le aliquote saranno così divise:
3,11% per il primo anno di apprendistato;
4,61% per il secondo anno di apprendistato professionalizzante senza limiti di età;
11,61% al terzo anno.
Queste cifre sono comprensive dell’1,31% ai fini del finanziamento dell’indennità Naspi e dello 0,30% per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria.
Un vantaggio con l’apprendistato senza limiti di età vi è anche per il lavoratore assunto il quale ha un’aliquota sull’imponibile che è quasi la metà di quella a carico dei lavoratori dipendenti. In particolare se per i lavoratori dipendenti è pari al 9,19% per il lavoratore assunto con apprendistato senza limiti di età è pari al 5,84%.

2. Donne disoccupate

In caso di assunzione di donne, il datore di lavoro può fruire di uno sgravio contributivo del 50% dei contributi a proprio carico, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:
12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato
Perché si realizzi l’esonero contributivo, la donna deve avere una delle seguenti caratteristiche:
priva di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
– se residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea;
– con una professione o di un settore economico caratterizzati da una accentuata disparità occupazionale di genere superiore al 25%;
ovvero
‒ priva di impiego regolarmente retribuito da almeno 24, ovunque residenti;
ovvero
‒ disoccupata da oltre 12 mesi con almeno 50 di età, ovunque residenti.
L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

3.  Over 50

In caso di assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, disoccupati da almeno 12 mesi, il datore di lavoro ha diritto ad una riduzione dell’aliquota contributiva a suo carico nella misura del 50%, per un periodo variabile a seconda del tipo di contratto stipulato e precisamente, per:
12 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato;
18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
18 mesi complessivi, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato trasformato in contratto a tempo indeterminato.
L’incentivo spetta al datore di lavoro solo se l’assunzione realizza un incremento netto del numero dei lavoratori dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti.

4.  Under 35

Si tratta di un beneficio di natura prettamente contributiva, utili a calmierare il costo del lavoro. Sicuramente è l’incentivo più interessante, in primis perché non soggiace al limite del de minimis, non essendo considerato un aiuto di Stato e poi perché permette una decontribuzione consistente per i tre anni successivi all’assunzione.
Si tratta di un esonero contributivo stabile, in quanto non è prevista una scadenza al suo utilizzo. I datori di lavoro interessati sono esclusivamente quelli privati (imprese, studi professionali, associazioni, fondazioni, ONLUS, enti pubblici economici, ecc.).
Entrando nel merito dell’agevolazione, questa può essere richiesta qualora si assuma, con un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tutele crescenti (no con contratto di apprendistato), un giovane di età inferiore a 35 anni (fino a 34 anni e 364 giorni). L’esonero contributivo spetta anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.
Dal 2021 il bonus è fruibile soltanto qualora il giovane assunto sia un “under 30”.
L’incentivo vige anche in caso di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato del contratto (in questo caso il giovane deve essere in possesso del requisito anagrafico al momento della trasformazione del rapporto di lavoro).
Un ulteriore requisito soggettivo, in capo al giovane, è rappresentato dal fatto che non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro.
Una volta effettuata l’assunzione (o la trasformazione), l’agevolazione rappresenta una riduzione, per i successivi 36 mesi del 50% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), entro il massimale di 3.000 euro su base annua (riparametrato e applicato su base mensile).
Per l’anno 2020 si attendono i decreti direttoriali ANPAL che consentano l’applicazione della agevolazione.

5.  Bonus sud

Per il solo anno 2020 viene previsto un esonero contributivo, in caso di assunzione a tempo indeterminato (anche con rapporto di Apprendistato professionalizzante o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato), di lavoratori in una unità operativa dell’impresa privata presente in una delle seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Abruzzo, Molise e Sardegna.
L’incentivo è fruibile indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro, l’importante è che la sede di lavoro sia in una delle Regioni suindicate. L’eventuale spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle Regioni per le quali è previsto l’incentivo, porterà alla fine dell’agevolazione a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento.
Il bonus messo a disposizione è pari all’esonero, per un anno, del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 8.060 euro (riparametrato e applicato su base mensile).
Per quanto riguarda i lavoratori assumibili con il bonus Sud, si tratta di soggetti disoccupati (ai sensi dell’art.19 del d.l.vo n. 150/2015) senza alcun limite di età. Per i lavoratori che hanno un’età superiore ai 34 anni di età (intesi come 34 anni e 364 giorni), per accedere al beneficio, deve risultare che non abbiano avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. Inoltre, il lavoratore, indipendentemente dall’età, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. Il limite riguarda anche le società controllate o collegate, anche per interposta persona.
Ricordo, infine, che tra le regole previste per la fruizione dell’incentivo, è presente quella che dispone che in favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile richiedere l’incentivo da altro datore di lavoro per l’assunzione di quel determinato lavoratore.

6.  Ex studenti

Esonero contributivo pieno (nel limite massimo di 3.000 euro su base annua) per 36 mesi e fermo restando il requisito anagrafico, per i datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato, entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
a) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, attività di alternanza scuola-lavoro per almeno il 30%:
a. delle ore di alternanza previste ai sensi dell’articolo 1, comma 33, della Legge 107/2015,
b. del monte ore previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del Decreto Legislativo n. 226/2005,
c. del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi di cui al capo 11 del D.P.C.M. 25 gennaio 2008,
d. del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari;
b) studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica (c.d. di 1° livello) o periodi di apprendistato in alta formazione (c.d. di 3° livello).
Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una diversificazione prevista dalla normativa dell’incentivo “under 35”.

Elisa Turini
Consulente del Lavoro

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