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BONUS SPONSORIZZAZIONI 2020: BENEFICIARI, TEMPISTICHE E CONDIZIONI PER RICHIEDERLO

1. Premessa

L’art. 81 del DL Agosto è dedicato a un nuovo credito di imposta denominato “Credito di imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche”.

Ma di cosa si tratta e a quali condizioni può essere richiesto?

È bene chiarire fin dal principio che non tutte le società sportive possono beneficiarne; dunque, scopriamo in tal sede quali sono i requisiti utili ad accedere al bonus, le tempistiche, le procedure e le modalità di fruizione dello stesso.

2. A chi spetta il bonus sponsorizzazioni

Come già anticipato, l’articolo 81 del DL Agosto riguarda un credito di imposta per investimenti pubblicitari richiedibile, per il solo anno fiscale 2020, da parte di:

  • imprese,
  • lavoratori autonomi,
  • enti non commerciali

Insomma, una platea alquanto ampia di soggetti, potenziali beneficiari!

Purtroppo, però, non può dirsi la stessa cosa sul fronte dei soggetti sponsorizzabili, racchiudibili in tre sole aree, ossia:

  • leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche,
  • società sportive professionistiche, operanti in discipline olimpiche e che svolgono attività sportiva giovanile,
  • società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI, operanti in discipline olimpiche e svolgenti attività sportiva giovanile.

Attenzione!

Non basta appartenere ad una delle categorie su elencate. La norma, infatti, prevede particolari cause di esclusione.

Nello specifico:

  1. la mancata realizzazione, durante l’intero anno d’imposta 2019, di ricavi compresi tra 200 mila e 15 milioni di €;
  2. il mancato svolgimento di attività sportiva giovanile da parte di società professioniste, società dilettantistiche e Asd.

Il Bonus sponsorizzazioni 2020 è riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50% degli investimenti effettuati tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2020 – attenzione, l’investimento deve essere pari o superiore a 10.000€.

3. Come presentare l’istanza per il bonus sponsorizzazioni

Le disposizioni attuative dell’agevolazione sono state messe a punto dal Dpcm 30/12/2020. Il decreto definisce i beneficiari del credito, le informazioni da inserire nella domanda, i casi di esclusione, le procedure di concessione e di utilizzo della somma, la documentazione richiesta, le modalità di controllo finalizzate al rispetto della norma e le somme massime stanziate a beneficio dei richiedenti.

Iniziamo specificando che l’istanza deve essere inviata entro il 1° aprile 2021 agli indirizzi PEC o e-mail competenti, ovvero:

  • pec: ufficiosport@pec.governo.it
  • mail: servizioprimo.sport@governo.it,

utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito web del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, insieme agli allegati richiesti.

3.1 Cosa contiene la domanda del bonus sponsorizzazioni?

Il possesso dei requisiti utili ad accedere al bonus sono valutati dal Dipartimento competente sulla scorta di quanto dichiarato nel modulo da presentare; modulo all’interno del quale vanno specificati:

  • gli elementi identificativi del soggetto che ha effettuato l’investimento e dei soggetti riceventi l’investimento,
  • l’ammontare dell’investimento realizzato, di importo complessivo non inferiore a 10.000 €,
  • la durata della prestazione fornita dal soggetto destinatario dell’investimento,
  • l’oggetto della campagna pubblicitaria,
  • l’attestazione delle spese sostenute,
  • l’ammontare del contributo richiesto, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% degli investimenti effettuati,
  • la certificazione resa dal soggetto interessato ai sensi dell’art. 47 del Dpr 28/12/2000 n. 445, o, in alternativa, la dichiarazione della Federazione sportiva di riferimento circa lo svolgimento di attività sportiva giovanile da parte delle società e associazioni sportive, nonché lo svolgimento (anche per le leghe) di discipline olimpiche o paralimpiche,
  • per le società e le associazioni dilettantistiche, il certificato di iscrizione, in corso di validità, al relativo registro del Comitato Olimpico Nazionale Italiano,
  • la dichiarazione sostitutiva resa dal soggetto destinatario dell’’investimento concernente la consistenza dei ricavi prodotti in Italia nel periodo di imposta 2019 (ricavi che devono essere compresi tra i 200 mila ed i 15 milioni di €).

Entro e non oltre il 90° giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Dipartimento per lo Sport, a seguito di verifica dei requisiti di legge e della documentazione, provvede alla concessione del contributo, dandone comunicazione ai soggetti beneficiari mediante pubblicazione di un apposito elenco sul proprio sito istituzionale.

3.2 Come utilizzare il credito d’imposta sponsorizzazioni?

Il decreto attuativo prevede che il credito d’imposta riconosciuto sia utilizzabile a partire dal 5° giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari.

Il bonus sponsorizzazioni potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24: i beneficiari dovranno indicare il tax credit sponsorizzazioni nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento e in quelle successive, fino alla conclusione del suo utilizzo.

Attenzione ad una condizione di vitale importanza: il credito spetta a condizione che i pagamenti siano stati effettuati con versamento bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento di cui all’art. 23 D. Lgs. 241/97, ossia:

  • assegni bancari,
  • carte di debito,
  • carte di credito o prepagate,
  • altri sistemi di pagamento tracciabili.

Dott.ssa Adriana Valentino

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