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FERIE NON GODUTE: FRUIZIONE E/O PAGAMENTO

1. Introduzione

“Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi”. A stabilirlo è l’articolo 36 della Costituzione Italiana. Il diritto alle ferie del lavoratore è irrinunciabile. La questione ferie non godute è sicuramente una delle questioni più spinose. In questo articolo ci occupiamo proprio delle ferie non godute e dei diritti e dei doveri del datore di lavoro e del lavoratore.

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2. Ferie maturate, godute e non godute

La durata minima delle ferie è fissata dalla legge (art.10 DL n° 66/2003) in quattro settimane (equivalenti a 26 giorni di calendario se utilizzate consecutivamente). I contratti collettivi possono però derogare e ampliare tale periodo, ma sicuramente non ridurlo. Le ferie maturano nel corso del rapporto – anche se questo dura meno di un anno o è in prova – in misura proporzionale all’effettiva prestazione lavorativa. Questo significa che il lavoratore cumula un numero di giorni di ferie proporzionale ai giorni lavorati.

Le ferie devono essere godute in un arco di tempo stabilito dal datore di lavoro sulla base delle esigenze organizzative dell’azienda, ma il lavoratore deve essere sempre informato con anticipo. Il datore di lavoro, in materia di ferie, deve realizzare un equo contemperamento tra le esigenze dell’impresa e gli interessi del lavoratore. Per la legge, le ferie devono essere godute per almeno due settimane nel corso dell’anno di maturazione e, se il lavoratore ne fa richiesta, queste possono essere continuative. Le restanti ferie maturate devono essere fruite nei diciotto mesi successivi all’anno di maturazione, salvo periodi più lunghi previsti dai contratti collettivi di categoria.

3. Ferie non godute: divieto di monetizzazione delle ferie

Proprio per il fatto che le ferie sono un “diritto irrinunciabile” del lavoratore, queste non possono essere convertite in moneta. Questo significa che il dipendente non può chiedere al proprio datore di lavoro – né quest’ultimo può farlo di sua spontanea volontà – di trasformare in retribuzione i giorni di ferie non goduti. Se il lavoratore non usufruisce delle ferie a lui spettanti non può richiederne la monetizzazione in busta paga.

A sancire il divieto di monetizzazione delle ferie è la legge con il Decreto Legislativo n°29/1993 poi modificato e reso definitivo dal Decreto Legislativo n°66/2003. La monetizzazione delle ferie non godute nell’anno di maturazione è consentita solo nel momento della risoluzione del rapporto di lavoro (licenziamento o dimissione del lavoratore) o salvo eventuale specifica disciplina stabilita dalla contrattazione collettiva, come nel caso della mancata fruizione dovuta a esigenze di servizio improrogabile ed improvvise che causano un’impossibilità oggettiva non imputabile alla volontà del dipendente.

I casi possono essere:
Risoluzione del rapporto nel corso dell’anno: in questo caso l’indennità sostitutiva delle ferie sarà liquidata unitamente alle altre competenze di fine rapporto come ad esempio TFR, eventuale indennità di preavviso ed altre ed eventuali;
Ferie eccedenti il periodo minimo di 4 settimane: in questo caso le ferie in eccesso maturate ma non fruite possono essere indennizzate sempre e solo se previsto dalla contrattazione collettiva nazionale;
Contratti a tempo determinato di durata inferiore ad un anno: in questo caso, sulla base della circolare Ministero Lavoro n. 8/2015, è sempre ammissibile la monetizzazione delle ferie in quanto cessa il rapporto di lavoro a termine.

4. Retribuzione delle ferie

La legislatura in materia di ferie obbliga il datore di lavoro ad assegnarle sulla base delle esigenze dell’azienda e in accordo con il lavoratore, ed anche a corrispondere al dipendente la relativa retribuzione per tale periodo di fruizione delle stesse. Nel periodo di ferie il lavoratore, infatti, ha diritto ad una retribuzione uguale a quella che avrebbe percepito se avesse lavorato.

5. Permessi non goduti: cosa cambia

A differenza delle ferie, i permessi e/o ROL non goduti possono essere monetizzati. Ma la disciplina dei permessi è lasciata interamente ai CCNL – contratti nazionali di lavoro – in base al settore produttivo di riferimento e alle sigle sindacali che lo hanno sottoscritto. A differenza delle ferie che sono soggette a precise disposizioni normative in merito al loro godimento.

Molti contratti impongono l’utilizzo delle ore di permessi retribuiti maturati nel 2020 entro il 31 dicembre prossimo (2021). Un eventuale residuo può essere liquidato nella busta paga di dicembre a meno che – come ad esempio nel caso del contratto del Commercio – non si preveda il godimento dei permessi entro il 30 giugno 2021.

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Novella Toloni

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