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LA SCELTA TRA LA PROROGA DELLA CASSA INTEGRAZIONE +18 E L’ESONERO CONTRIBUTIVO NEL DECRETO AGOSTO 2020

1. Introduzione

Con le novità del Decreto Agosto, nasce per i datori di lavoro che hanno avuto accesso agli ammortizzatori sociali nei mesi di maggio e giugno 2020, la possibilità di scegliere tra le due alternative ovvero la proroga della cassa e l’esonero dal versamento dei contributi .
Nelle prime bozze del testo venivano escluse dal beneficio le aziende che non hanno avuto perdite di fatturato nel primo semestre 2020 rispetto a quello del 2019. Una distinzione che non compare nella versione definitiva. 

2. La proroga della CIG e il contributo aggiuntivo

Il Decreto Legge numero 104 del 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 14 agosto, prevede una proroga della cassa integrazione che allunga la durata massima a 36 settimane ( +18 settimane) e fino al 31 dicembre 2020, come riassunto in tabella, segnando, però, una linea di demarcazione tra le prime e le seconde 18 settimane.
L’altra grande novità contenuta nel testo riguarda l’introduzione di un contributo aggiuntivo per le aziende che hanno subito un calo del fatturato inferiore al 20% nel confronto tra il primo semestre del 2020 e lo stesso del 2019 e richiedono di beneficiare delle ultime 9 settimane aggiuntive, come da tabella.
In via eccezionale, i datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono le ultime 18 settimane disponibili, stabilite con la proroga, e che abbiano già beneficiato, nei mesi di maggio e giugno 2020, degli ammortizzatori sociali introdotti per far fronte all’emergenza coronavirus possono beneficiare di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL per un massimo di quattro mesi.

3. L’esonero contributivo alternativo alla proroga

L’esonero contributivo, alternativo alla proroga della cassa integrazione, che ha preso forma nel Decreto Agosto ha le caratteristiche che seguono:
• può arrivare a una durata massima 4 mesi;
• è fruibile entro il 31 dicembre 2020;
• è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Rispetto alle prime bozze, dal testo definitivo è stata eliminata l’esclusione delle aziende che non hanno avuto una riduzione del fatturato nel confronto tra il primo semestre del 2020 e quello del 2019.
E inoltre la norma specifica:
L’esonero di cui al presente articolo può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del predetto decreto-legge n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020”.
Data che segna uno spartiacque tra il primo e il secondo blocco di cassa integrazione per coronavirus.
Per tutte le aziende che ne hanno diritto, stando l’impianto della norma, la possibilità di accedere all’agevolazione invece di prolungare la fruizione degli ammortizzatori sociali è vincolata al via libera dell’Unione Europea.
Come per tante altre misure di sostegno, l’efficacia della disposizione sarebbe subordinata, “ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea”.

Elisa Turini 
Consulente del Lavoro

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