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MILLEPROROGHE 2021: ECCO LE PRINCIPALI NOVITÀ

1. Introduzione

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 il decreto Milleproroghe 2021 (D.L. n. 183 del 31 dicembre 2020). Lo ha approvato il Consiglio dei Ministri e è entrato il vigore il 1° gennaio. Diversi sono i contenuti del decreto: la proroga di alcune norme del Codice degli appalti, proroga anche il blocco degli sfratti per ulteriori 6 mesi, l’obbligo formativo relativo al 2020 e al 2021 per i revisori legali, il differimento dell’entrata in vigore della lotteria degli scontrini e il differimento al 31 dicembre 2022 dell’aumento dei pedaggi autostradali. Vediamoli nel dettaglio.

2. Emergenza sanitaria Covid

Il Governo ha deciso di prorogare fino al 31 marzo 2021 l’operatività delle disposizioni sull’emergenza sanitaria Covid-19, che comprendono: l’attività del Commissario straordinario Domenico Arcuri, le norme che facilitano la produzione di mascherine e l’acquisizione dei dispositivi medicali e di protezione individuale, le reti di assistenza territoriale e la permanenza in servizio del personale sanitario.

3. Lotteria degli scontrini

Viene rinviata la partenza della lotteria degli scontrini, precedentemente prevista per il 1° gennaio 2021. In particolare, viene disposto che l’avvio della lotteria sarà definito con provvedimento dell’Agenzia delle Dogane e monopoli, da adottare entro e non oltre il 1° febbraio 2021.

Un’importante novità riguarda il caso in cui l’esercente al momento dell’acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria; il consumatore potrà segnalare tale circostanza sul portale della Lotteria (www.lotteriadegliscontrini.gov.it) a partire dal 1° marzo 2021. Tali segnalazioni saranno utilizzate dall’Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza nell’ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

A tal proposito si richiama la legge di Bilancio 2021 (art. 1, comma 1095), che limita la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico.

L’operazione comporta l’incremento dell’aliquota contributiva dei liberi professionisti della gestione separata di 0,26 punti percentuali nel 2021 e di 0,51 punti nel 2022 e 2023.

L’erogazione dell’Iscro è abbinata alla partecipazione a corsi di aggiornamento professionale i cui criteri e modalità devono essere individuati con decreto ministeriale entro il 2 marzo 2021.

È compito del ministero del Lavoro monitorare annualmente l’attuazione di questo strumento al fine di valutarne gli effetti “sulla continuità e la ripresa delle attività dei lavoratori autonomi” e proporre eventuali modifiche.

4. Proroghe Codice Appalti

All’art. 13 vengono prorogate una serie di norme del Codice Appalti (D.lgs. 50/2016); ecco le principali:

  • introdotta la possibilità di incrementare l’anticipazione del corrispettivo di appalto, di cui all’art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti (D.Lgs. n. 50/2016), fino ad un importo massimo non superiore al 30% del prezzo, nei limiti delle risorse annuali stanziate per il singolo intervento a disposizione della stazione appaltante;
  • nello specifico il termine entro il quale è consentito aumentare la percentuale dell’anticipazione al 30% slitta di 6 mesi: dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021;
  • confermata la possibilità di progettare e avviare le procedure di affidamento anche nel caso di finanziamenti limitati alla sola progettazione, senza dovere attendere di disporre della copertura dell’intera spesa prevista nel quadro economico dell’opera;
  • prorogato per tutto il 2021 il regime transitorio dettato dall’art. 1, comma 6, D.L. n. 32/2019 relativo ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, si conferma anche per l’anno 2021 la possibilità di affidare i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione di quelli che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, sulla base del solo progetto definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso. L’esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall’avvenuta redazione e approvazione del progetto esecutivo;
  • estesa la validità delle misure provvisorie in materia di subappalto. In particolare, viene spostato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 il termine entro il quale resta in vigore l’aumento del limite al subappalto fino al 40% dell’importo complessivo dei contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i subappaltatori in sede di gara;
  • confermata fino al 31 dicembre 2021 la sospensione dell’applicazione del comma 6 dell’articolo 105 del Codice Appalti che prevede l’obbligo di indicare una terna di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche.

5. Blocco sfratti per morosità

Viene prolungato fino al 30 giugno 2021 il blocco degli sfratti per morosità. L’art. 13, comma 13, in particolare, stabilisce che la sospensione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche ad uso non abitativo, prevista dall’art. 103, comma 6 del decreto Cura Italia (D.L. 18/2020) è prorogata fino al 30 giugno 2021 limitatamente ai provvedimenti di rilascio adottati per mancato pagamento del canone alle scadenze e ai provvedimenti di rilascio conseguenti all’adozione del decreto di trasferimento di immobili pignorati ed abitati dal debitore e dai suoi familiari.

Vengono sospese fino al 30 giugno 2021 anche le procedure esecutive immobiliari riguardanti la prima casa (articolo 13, comma 14).

6. Lavoro e previdenza

  • Vendite online su piattaforme digitali:
    • L’art. 3, comma 3, incide sull’articolo 13 del decreto Crescita (D.L. 34/2019), ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di comunicare i dati relativi alle vendite a distanza. Le regole per la trasmissione dei dati sono state fissate con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 31 luglio 2019, prot. n. 660061, mentre con la circolare n. 13/E del 1° giugno 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sugli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione della norma. Con la modifica apportata, l’efficacia della disposizione viene prorogata di 6 mesi, cioè fino al 30 giugno 2021 e non più fino al 31 dicembre 2020, come nella norma originaria.
    • Viene rinviataal 1° luglio 2021 l’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 11-bis, commi da 11 a 15, del D.L. 135/2018 (decreto Semplificazioni): “nel caso di vendite o cessioni dei predetti beni, facilitate da soggetti passivi che mettono a disposizione di terzi l’uso di un’interfaccia elettronica, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, questi ultimi soggetti, pur non entrando direttamente nella transazione, sono considerati come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni, con conseguente applicazione agli stessi del meccanismo dell’inversione contabile (reverse charge)”.
  • Smart working: L’art. 19 proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative richiamate nell’Allegato 1 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza e in ogni caso non oltre il 31 marzo 2021. Pertanto i datori di lavoro privati possono applicare la modalità di lavoro agile ad ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa vigente. In tal caso avranno l’obbligo di comunicare, in via telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  • Recupero indebiti pensionistici: Sempre all’art. 11, il comma 5 proroga al 31 dicembre 2021 il termine (di cui al comma 2 dell’articolo 13, della legge n. 412/1991) per il recupero delle prestazioni indebite correlate alle campagne di verifica reddituale, nei confronti dei pensionati della Gestione previdenziale privata, relative al periodo d’imposta 2018, nonché ai fini delle conseguenti attività di sospensione, revoca ed eventuale ripristino delle prestazioni medesime.
  • Prescrizione contributi previdenziali e assistenziali: Il comma 9 dell’art. 11 prevede la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria dal 31 dicembre 2020 (data di entrata in vigore del decreto Milleproroghe) al 30 giugno 2021. Tali termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora, il decorso della prescrizione abbia inizio durante il periodo di sospensione (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), l’inizio stesso sarà differito al 1° luglio 2021: il termine di prescrizione, quindi, maturerà una volta decorsi 5 anni da tale data.

7. Libera professione

  • Revisori legali dei conti: In ragione della straordinaria emergenza epidemiologica da Covid-19, al comma 7 dell’articolo 3 viene previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, previsti dall’art. 5, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 39/2010, consistenti all’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.
  • Esami di Stato per l’accesso alle professioni Confermate per un ulteriore anno (a tutto il 2021) le norme eccezionali in tema di svolgimento di esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni. Nello specifico, il comma 8 dell’articolo 6 proroga fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni di cui all’articolo 6, commi 1 e 2, del D.L. 22/2020, che prevedono la possibilità, per il Ministro dell’Università e della Ricerca, di definire particolari normative in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali e di organizzazione delle sessioni degli esami di Stato di abilitazione all’esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonché delle prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale.
  • Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l’organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell’istruzione.
  • Esonero contributivo agricoltori: Per gli imprenditori agricoli professionali, i coltivatori diretti, i mezzadri e i coloni, beneficiari dell’esonero contributivo di novembre e dicembre 2020 previsto dagli articoli 16 e 16-bis del decreto Ristori (D.L. 137/2020), viene sospeso il pagamento della rata in scadenza il 16 gennaio 2021 fino alla comunicazione da parte dell’Inps degli importi contributivi dovuti e comunque non oltre il 31 marzo 2021 (articolo 10, comma 6).

Avv. Marialetizia Polizzi

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