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RISCOSSIONE ESATTORIALE: TUTTE LE NOVITÀ DEL D. L. 129/2020

 

1. Quali sono le disposizioni del nuovo D.L. 129/2020?

Per affrontare le nuove difficoltà sanitarie ed economiche legate all’aumento dei contagi da Coronavirus, il D.L. 129/2020 ha disposto una nuova sospensione fino alla fine del 2020 sia per la notifica di nuove cartelle esattoriali, sia per i pagamenti delle stesse. Si tratta di un provvedimento che ha differito al 31 dicembre 2020 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione precedentemente fissato al 15 ottobre 2020 dal “Decreto Agosto.
Di fatto la sospensione fino al 31 dicembre 2020 riguarda:
– le notifiche di nuove cartelle esattoriali;
– i pagamenti delle cartelle che sono già state ricevute;
– i pignoramenti in corso.
L’altra importante novità di questo nuovo provvedimento concerne la rateizzazione.
Per i piani di dilazione già in essere alla data del giorno 8 marzo 2020, e per i provvedimenti di accoglimento delle richieste presentate fino al 31 dicembre 2020, la decadenza del debitore dalle rateizzazioni accordate si verificherà nel caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, e non più delle cinque rate precedentemente previste.
• Per i contribuenti decaduti dai benefici della Definizione agevolata (“Rottamazione-ter”, “Saldo e stralcio” e “Definizione agevolata delle risorse UE”), per mancato, insufficiente o tardivo versamento delle rate scadute nel 2019, rimane in vigore la possibilità, introdotta dal DL 34/2020, di chiedere la dilazione del pagamento (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973) per le somme ancora dovute.

2. La sospensione dei pagamenti di cartelle e avvisi

Il Decreto Legge n. 129/2020 ha esteso l’arco temporale degli interventi agevolativi già contenuti nel Decreto “Cura Italia” (DL n. 18/2020) e nei successivi Decreto Rilancio (DL n. 34/2020) e Decreto Agosto (DL n. 104/2020). È stata quindi disposta la sospensione fino al 31 dicembre 2020 del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione dal giorno 8 marzo.
In particolare, la sospensione dei pagamenti prolungata fino alla fine dell’anno dal DL 129/2020 riguarda sia le cartelle per le quali i 60 giorni dalla notifica scadono nel periodo di moratoria sia le rate delle dilazioni in essere al giorno 8 marzo 2020. Gli importi non versati potranno essere corrisposti:
• in un’unica soluzione entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e dunque entro la fine di gennaio 2021;
• in base al piano di dilazione qualora venga richiesto dal contribuente e accolto. Secondo le Faq dell’agenzia Entrate-Riscossione, aggiornate alle novità del decreto, infatti, chi ha ricevuto una cartella di pagamento a ridosso della data 8 marzo 2020 può presentare entro il 31 gennaio 2021 una domanda di dilazione, in base alla normativa ordinaria di cui all’articolo 19 del Dpr 602/1973. Se la domanda viene accolta, il debitore dovrà rispettare le scadenze delle singole rate, senza attenersi al termine del 31 gennaio.

3. Come comportarsi con cartelle e avvisi di pagamento scaduti da tempo?

Se analizziamo l’articolo 19 sopracitato possiamo osservare che non prevede alcun termine per la proposizione dell’istanza di rateazione. Pertanto il contribuente che abbia ricevuto in passato cartelle o avvisi di accertamento esecutivi scaduti da tempo e che non abbia mai chiesto la dilazione per le stesse, potrà richiedere per la prima volta un piano di rientro.
È consigliabile che la richiesta di dilazione venga effettuata prima che l’agente della riscossione inizi le operazioni di recupero coattivo.
Nel caso di debiti già scaduti prima del giorno 8 marzo, la data ultima entro cui è opportuno provvedere alla trasmissione della domanda di rateazione non è il 31 gennaio, bensì il 31 dicembre. Dobbiamo tener conto che in base alla circolare 25/E del 2020 dell’Agenzia delle Entrate, che le azioni esecutive possono partire già dal primo gennaio del 2021 e pertanto le domande di dilazioni dovranno essere presentate per tempo.
In generale:
• è sempre conveniente anticipare entro fine anno la presentazione della domanda di rateazione. Questo perché l’articolo 68 del DL 18/2020, dopo le modifiche del decreto di ottobre, ha previsto che per tutte le dilazioni non scadute alla data del giorno 8 marzo 2020 nonché per quelle richieste entro fine anno il limite a partire dal quale si decade dal piano di rientro passa da cinque a dieci rate non pagate, anche non consecutive. A partire dalle domande trasmesse dall’anno prossimo, il limite ritorna alle cinque rate impagate originarie.
• le stesse Faq dell’Agenzia delle Entrate ammettono la facoltà del pagamento “anticipato” a fronte di un interesse specifico del contribuente. Si fa al riguardo l’esempio di chi, volendo sospendere il fermo amministrativo già iscritto, paghi la prima rata della dilazione.
A tal proposito, si ricorda che:
per somme non superiori a 60mila euro, la durata del piano di rientro è decisa dal debitore;
per somme superiori, il numero di rate dipende dal valore dell’Isee (se persona fisica) e dai dati contabili (se impresa).

4. Stop a notifiche e pignoramenti

È stata estesa fino al 31 dicembre 2020 anche la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.
Fino al 31 dicembre 2020, le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun “vincolo di indisponibilità”, cioè non devono essere “cedute a titolo di pignoramento e il soggetto terzo pignorato (ad esempio il datore di lavoro) deve renderle fruibili e disponibili al debitore (ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione).
Una volta cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° gennaio 2021, riprenderanno a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore – e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla copertura del debito.

 

5. A chi possono rivolgersi i contribuenti per avere chiarimenti?

L’Agenzia delle entrate fa sapere dunque che “in considerazione del protrarsi della situazione di emergenza epidemiologica da Covid-19, i cittadini possono utilizzare i servizi online presenti sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it e sull’app Equiclick, e ricevere assistenza rivolgendosi al Contact Center al numero 060101. Inoltre rimangono disponibili gli indirizzi di posta elettronica attivati dall’Agenzia appositamente per le situazioni urgenti e ai quali è possibile inviare la richiesta semplicemente allegando un documento di riconoscimento. Tali canali di assistenza, con il perdurare dell’emergenza sanitaria, sono preferibili rispetto agli sportelli che rimangono comunque aperti su appuntamento“.

Avv. Marialetizia Polizzi

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