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SMART WORKING EMERGENZIALE: NON OLTRE IL 31 MARZO 2021

1. Smart working senza accordo, non cambia fino al 31 Marzo 2021

Lo smart working senza accordo individuale è stato previsto dal governo a inizio emergenza con Il DPCM 11 marzo 2020 che conferma all’art. 1, comma primo, numeri da 6 a 10, il ricorso alla “modalità di lavoro agile” come misura di contenimento del contagio; non viene però soppresso l’art. 2 lettera r) del DPCM 8 marzo 2020, le cui misure vengono private di efficacia soltanto “ove incompatibili”. La sua validità per il momento, come comunicato anche dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, durerà fino al 31 marzo 2021.

Il decreto Milleproroghe in Gazzetta Ufficiale dal 31 dicembre 2020 ha prorogato la data inizialmente fissata al 31 gennaio 2021 per la fine dello smart working senza accordo, al 31 Marzo 2021.

Il governo ad oggi, con le disposizioni in vigore per l’emergenza, raccomanda lo smart working per i dipendenti, prevedendolo anche per i genitori con i figli in didattica a distanza o in quarantena.

2. Smart working per i lavoratori fragili fino al 28 febbraio con la Legge di Bilancio

Con le novità della Manovra 2021, cambia ancora l’articolo 26 del DL Cura Italia, provvedimento emergenziale che era intervenuto in prima battuta sulla questione dei lavoratori fragili equiparando l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero fino al 30 aprile, poi prorogato con il DL Rilancio fino al 31 luglio 2020.

Dopo un periodo di vuoto normativo che ha riguardato il periodo estivo, con la conversione in legge del Decreto Agosto l’articolo 26 è stato modificato ed è stata formulata una soluzione fino alla fine dell’anno, divisa in due periodi:

  • fino al 15 ottobre 2020 si equipara il periodo di assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero;
  • dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 i lavoratori fragili devono essere impiegati in smart working.

Nel frattempo, però, il DL numero 125 del 7 ottobre 2020 ha prorogato lo stato di emergenza al 31 gennaio 2020: appena risolta, la questione della durata per le tutele dei lavoratori fragili si è posta di nuovo.

Con la Legge di Bilancio 2021 entrambe le disposizioni diventano applicabili anche per i primi due mesi dell’anno.

3. Cambiamenti dal 1° Aprile 2021

Allo smart working è possibile accedere oggi senza accordo. Ovviamente trattiamo i lavoratori del settore privato; questa precisazione perché per lo smart working nella PA sono previste delle regole specifiche.

Tutto cambia dal 1° aprile 2021, considerata la recente proroga annunciata anche dal ministero del Lavoro. Come si legge nella notizia sul sito del dicastero guidato da Nunzia Catalfo, il decreto Milleproroghe in vigore:

“proroga i termini previsti dalle disposizioni legislative specificatamente individuate nell’Allegato 1 al Decreto stesso fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e, comunque, non oltre il 31 marzo 2021 (art. 19). Tra queste si segnala, in particolare, la proroga al 31 marzo 2021 dell’utilizzo della procedura semplificata di smart working di cui all’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in L. 17 luglio 2020, n. 77.”

Il ministero inoltre ricorda che in base all’articolo 21 bis del decreto Agosto, convertito nella legge 13 ottobre 2020, n. 126, e modificato dal decreto Ristori, i genitori lavoratori dipendenti, il cui figlio convivente minore di 16 anni è stato sottoposto a quarantena o al quale è stata sospesa la didattica in presenza, hanno diritto a svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile utilizzando la procedura semplificata di comunicazione. Tale procedura resta valida fino alla fine dello stato di emergenza e comunque non oltre il 31 marzo 2021.

“Nel periodo in cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, le modalità di comunicazione del lavoro agile restano quelle previste dall’art. 90, commi 3 e 4, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, utilizzando la procedura semplificata già in uso (per la quale non è necessario allegare alcun accordo con il lavoratore), con modulistica e applicativo informatico resi disponibili dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.”

Le comunicazioni a fine stato di emergenza dovranno essere effettuate con i modelli predisposti dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Modello per effettuare la comunicazione – Template per comunicare l’elenco dei lavoratori coinvolti) e l’accordo è detenuto dal datore di lavoro che dovrà esibirlo al Ministero, all’Inail e all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per attività istituzionali di monitoraggio e vigilanza.” Ritorneranno in vigore le vecchie disposizioni

L’articolo 23 comma 1 della legge n.81/2017 stabilisce che:

“L’accordo per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e le sue modificazioni sono oggetto delle comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.”

Il decreto del 1996 fa riferimento alle comunicazioni al centro per l’impiego.

La comunicazione deve essere effettuata secondo i modelli indicati dal ministero nella sua risposta:

Questa deve essere trasmessa insieme all’accordo individuale per lo smart working agli organi di competenza dal 1° agosto (secondo il vecchio termine) quindi a oggi dal 1° aprile 2021 salvo successivi interventi del legislatore.

Elisa Turini

Consulente del Lavoro

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