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Spostamenti tra Regioni in Auto dal 3 giugno: Tutto Quello che Devi Sapere
SPOSTAMENTI TRA REGIONI IN AUTO DAL 3 GIUGNO:
TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE
INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI
1. Introduzione
2. I limiti ai passeggeri sui mezzi privati
3. Quali sono le eccezioni a tali regole?
4. Quali sono le regole in moto o in motorino?
5. Quali sono le sanzioni in caso della violazione delle regole?
6. Quali controlli fare al proprio veicolo prima di mettersi in viaggio?
7. Revisione e assicurazione
8. Siamo ancora abituati a guidare?
Da oggi 3 giugno è possibile spostarsi fuori regione e, in alcuni casi, anche all’estero.
La maggior parte delle persone preferisce muoversi con mezzi propri, auto o moto, per paura del contagio. Tuttavia le regole anti-contagio sussistono anche per i mezzi privati, non solo per quelli pubblici. Vediamole insieme.
2. I limiti ai passeggeri sui mezzi privati
È possibile trasportare sia persone conviventi, che non conviventi. Tuttavia in quest’ultimo caso le regole sono più stringenti.
In generale è necessario adottare le stesse regole “antiassembramento” previste dall’allegato 15 al Dpcm del 17 maggio, che riguarda il trasporto pubblico.
È obbligatorio:
• indossare la mascherina;
• non usufruire di tutti i posti di cui un’auto è dotata;
• che davanti sia seduto solo il guidatore e il posto passeggero sia libero;
• che sulla fila posteriore – o sulle file posteriori, nel caso di vetture a sette posti – siano seduti al massimo due passeggeri, ammesso che la fila sia da tre posti e non da soli due. In altri termini, il posto centrale va lasciato vuoto per garantire la distanza;
• se nei posti a sedere sul retro c’è una sola persona, questa deve sedersi dal lato opposto a quello del guidatore, in modo da assicurare il distanziamento.
Sono tutte accortezze necessarie per evitare il rischio di nuovi contagi.
• Caso di persone conviventi → non sono solo quelle appartenenti allo stesso stato di famiglia o che risiedono insieme, ma anche quelle che possono dimostrare di aver trascorso la quarantena sotto lo stesso tetto – anche se i decreti non sono stati chiarissimi sul punto;
• caso di vettura con plexiglas o separatore fisico fra la fila anteriore e posteriore della macchina → il passeggero e il conducente non hanno l’obbligo di indossare la mascherina, essendo ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Sul punto la Motorizzazione con una circolare ha fissato poche e semplici regole per il montaggio sui soli veicoli adibiti al trasporto pubblico e ha precisato che non è necessario far annotare sul libretto di circolazione la presenza della paratia.
Le Faq del Governo non sono state chiare sul tema. Tuttavia, anche in vista dell’estate, non è sicuramente un mezzo di trasporto da penalizzare.
Ciò che è certo è che non vi è l’obbligo della mascherina per chi viaggia su due ruote da solo.
Il dubbio resta per chi trasporta una persona non convivente, soprattutto se indossa un casco non integrale – il cosiddetto jet, aperto sul mento: non essendo possibile garantire la distanza, si presume che sia obbligatoria la mascherina.
Chi non porta la mascherina è punito con la sanzione pecuniaria pari ad € 533 – riducibili ad € 373,34 se si paga entro cinque giorni.
Ad oggi per il mancato distanziamento non sussistono sanzioni, salvo che sui mezzi pubblici. Questo perché l’allegato 15 al Dpcm del 17 maggio è stato esteso ai mezzi privati solo dalle Faq governative, che sono ufficiali ma non hanno pieno valore giuridico.
Prima di partire, è opportuno accertarsi delle condizioni del veicolo. Soprattutto dopo questi mesi di lockdown nei quali la maggior parte dei veicoli sono stati fermi per mesi. In particolare suggeriamo di:
• controllare il livello dei liquidi e la pressione pneumatici;
• non utilizzare le gomme invernali con temperature alte, in quanto l’aderenza si riduce;
Tuttavia, a livello giuridico è sempre consentito circolare con gomme invernali, salvo che abbiano codice di velocità – cioè la lettera posta alla fine delle misure della gomma – inferiore a quanto richiesto dalla carta di circolazione. In merito la Motorizzazione ha prorogato al 15 giugno l’obbligo di montare le gomme estive, precedentemente fissato per il 15 maggio.
• controllare il filtro della climatizzazione. In ogni caso è preferibile evitare di utilizzare l’aria condizionata e abbassare i finestrini per avere un maggior ricambio d’aria.
- Chi ha la scadenza della revisione entro il 31 luglio è autorizzato a circolare fino al 31 ottobre. Inoltre dal 4 giugno tutte le revisioni con scadenza compresa fra il 1° febbraio e il 31 agosto possono essere posticipate fino a sette mesi. La proroga è valida anche quando si viaggia all’estero, in uno Stato Ue, come previsto dal regolamento Ue 2020/698;
- non è consigliabile sfruttare le proroghe previste per le bombole degli impianti di alimentazione a gas Gpl e a metano;
- chi ha la scadenza della polizza obbligatoria Rc auto compresa fra il 21 febbraio e il 31 luglio può ritardarne il rinnovo per un mese;
- chi invece ha chiesto la sospensione della polizza durante il lockdown deve ricordarsi di riattivarla prima di rimettere il veicolo su strada.
I mesi di lockdown hanno fatto perdere l’abitudine a guidare fuori città e su lunghi tratti. A prescindere dal grado di esperienza di guida, è consigliabile per i primi tempi concentrarsi sulla guida senza utilizzare i sistemi multimediali, che richiedono molta attenzione e possono distrarre alla guida.
Avv. Marialetizia Polizzi
