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APRIRE PARTITA IVA PER VENDERE ON LINE – LA GUIDA FISCALE

Vendere on-line rappresenta una vera e propria opportunità di business e di incremento delle proprie entrate:

 

• Per chi ha già un’attività commerciale affiancare un e-commerce offre numerosi vantaggi, tra cui l’aumento di visibilità del tuo brand, dei tuoi prodotti e del fatturato;

• Per chi invece vuole costruirne una da zero i margini dell’online e la praticità di poter lavorare da casa possono contribuire allo sviluppo di un reddito secondario;

 

In entrambi i casi ridotti sono i costi di start-up, basti pensare come con l’utilizzo di semplici software si possa gestire in autonomia magazzino e ordini, vendite e marketing.

 

Con questa guida voglio chiariti l’aspetto fiscale e amministrativo degli e-commerce, ed in particolare di Amazon FBA e il dropshipping in generale, in modo da poter essere in regola con il fisco. Tu dovrai semplicemente concentrarti sulla crescita del tuo business.

1. COMMERCIO ELETTRONICO E REQUISITI

La normativa italiana definisce l’e-commerce come: 

 

“La vendita di prodotti o servizi effettuata tramite l’utilizzo di tecnologie informatiche”

 

L’e-commerce è regolato dal d.lgs. n. 114/98, la c.d. “Legge Bersani”, in cui viene paragonato ad una tra le forme speciali di vendita al dettaglio. Infatti al comma 1 dell’art. 4 l’e-commerce viene trattato come una vendita per corrispondenza tramite televisione o altri sistemi di comunicazione.

L’attività di e-commerce equivale a tutti gli effetti ad una attività di vendita al dettaglio da cui ne conseguono tutti gli obblighi informativi, dichiarativi e contabili.

La normativa al primo comma dell’art 18 prevede che chi inizia un’attività di vendita e-commerce deve darne comunicazione al comune di residenza o della sede legale: 

 

“La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.”

 

Al terzo comma del medesimo articolo, la normativa specifica cosa deve contenere la comunicazione:

 

“Nella comunicazione di cui al comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 e il settore merceologico.”

 

In particolare deve essere specificato il settore merceologico, necessario ad individuare specifici casi per i quali sono necessarie determinate autorizzazioni. Si pensi ai prodotti alimentari, o alle armi da fuoco o i combustibili.

A prescindere dal settore merceologico è indispensabile il possesso di tutti i requisiti, sia professionali che personali previsti al comma 2 dell’art. 5.  

(Es: con riferimento ai prodotti alimentari avrai bisogno di una serie di autorizzazioni sanitarie e certificazioni HACCP senza le quali la tua attività non sarà lecita.)

2. VENDERE ON LINE E L’OBBLIGO DI P.IVA

Iniziare a vendere on-line rappresenta a tutti gli effetti un’ attività commerciale.

L’obbligatorietà del possesso della partita iva scaturisce dal mondo in cui l’attività è svolta: Difatti l’attività online, proprio per la sua continua presenza è svolta in modo continuativo ed abituale e con l’organizzazione aziendale sufficiente a darle la qualifica di impresa. 

 

N.B. Ci sono comunque alcuni casi per i quali l’apertura della partita iva non è richiesta.

Il legislatore non ha mai fornito una definizione di continuità e abitualità, per cui ogni attività deve essere esaminata caso per caso valutando se è necessario aprire la partita iva o meno.

 

Risulta più facile capire l’obbligatorietà facendo qualche esempio di alcuni casi più frequenti:

 

2.1 Prestazione occasionale

“Il lavoratore autonomo occasionale è chi si obbliga a compiere dietro corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione, né potere di coordinamento del committente e in via del tutto occasionale.”

 

Ad esempio lo studente che nei mesi estivi impartisce ripetizioni, senza dubbio svolge una attività occasionale e pertanto non è obbligato ad avere una partita iva.

Per identificare se una prestazione è occasionale oppure professionale, il legislatore ci ha dato alcuni suggerimenti:

• Limite di 5.000 € di compensi dell’intero anno solare;

• Durata non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;

Superati questi limiti la prestazione svolta non si considera più occasionale, e quindi vi è la necessità di adempiere tutte gli obblighi previsti per un’attività professionale o commerciale.

 

Voglio fare particolare attenzione al limite dei 5000 €, in molti considerano questa soglia come il confine che divide l’obbligo dalla facoltà di apertura della partita iva, non c’è cosa di più sbagliato!

Come già detto in precedenza si è obbligati a possedere la partita iva quando svolgiamo una attività continuativa ed abituale, quindi anche nel caso che i compensi siano uguali a zero. Il limite dei 5000€ fa riferimento più che altro a obblighi contributivi. 

 

2.2 Vendita OnLine (E-Commerce, Amazon Fba, Dropshipping)

Nel caso in cui l’attività sia quella di vendere beni o servizi online, le cose cambiano in base alle modalità di esercizio del lavoro.

 

Ad esempio: 

 

• se decidi di vendere degli oggetti usati che non ti servono più sui classici portali come Ebay o Subito.it, non devi preoccuparti. In questi casi la tua presenza sui portali di vendita non è continuativa, ma esclusivamente dedicata alla vendita di un oggetto o pochi oggetti durante l’anno; Regolerai la vendita con una ricevuta non fiscale. 

N.B: Per il commercio elettronico non è obbligatorio emettere una ricevuta cartacea, per provare l’avvenuta vendita basterà la tracciabilità delle transazioni avvenute online.

 

• Quando, invece, si vendono beni o servizi su un portale web in modo continuativo nel tempo siamo di fronte ad una attività commerciale. Maggiormente rilevante è il caso in cui decidiamo di aprire un’e-commerce (tramite un proprio sito o tramite un negozio virtuale situato in una market place). In questi casi la legge equipara tali attività ad un negozio fisico, con necessario obbligo di apertura della partita iva.

 

2.3 Amazon FBA

Amazon non è solo un e-commerce dove ognuno di noi fa i propri acquisti, ma è una piattaforma che  ti permette di poter vendere i tuoi prodotti. Tramite Amazon potrai gestire la logistica utilizzando le funzioni di FBA (Logistica di Amazon) oppure potrai inserire i tuoi prodotti all’interno di una vetrina visitata ogni giorno da milioni di utenti. 

Amazon FBA permetterà agli imprenditori che decidono di iniziare a vendere on-line, di poter sfruttare l’efficienza della logistica di Amazon, e quindi tutte le funzioni prime, e offrire i propri prodotti ad una ampia platea di consumatori che utilizza Amazon come primo strumento di ricerca di prodotti on-line. Inoltre chi aderisce al servizio di Amazon FBA invierà i propri prodotti direttamente, dal fornitore, al centro di logistica di Amazon, in questo modo si evitano tutti i costi inerenti l’attività di gestione di un proprio magazzino e di spedizione al cliente. 

Amazon rappresenta un canale di vendita dei tuoi prodotti, e ricade a tutti gli effetti nell’ipotesi di una attività organizzata e svolta in modo continuativo. 

Anche se non si ha un proprio magazzino, che potrebbe erroneamente portare a pensare che non si è una impresa, inserire dei prodotti sulla vetrina di Amazon significa svolgere una attività commerciale che è duratura nel tempo, e che comunque ha una solida organizzazione imprenditoriale, e quindi risulta necessario possedere la partita iva ed adempiere a tutti gli obblighi di legge. Attenzione l’ipotesi è realizzata anche quando si vende un solo prodotto!!

 

2.4 Dropshipping

Il dropshipping è una pratica commerciale molto diffusa online, essa rappresenta una giusta soluzione per chi vuole iniziare un’attività commerciale investendo nella fase di start-up un capitale molto basso. Il dropshipping funziona in questo modo: il venditore inserisce sul proprio e-commerce o su un altro Marketplace dei prodotti che ordinerà e comprerà dal fornitore soltanto in seguito alla ricezione dell’ordine da parte del consumatore finale. 

L’attività di dropshipping ricade nell’ipotesi di attività commerciarle e quindi risulta obbligatorio possedere la partita iva.

3. COME APRIRE LA P.IVA

Per aprire la Partita Iva e metterti in proprio, sono necessarie 3 fasi

 

3.1 Definizione dell’attività 

Innanzi tutto, è necessario definire il tipo di attività che andrai a svolgere cosi da identificare il codice ATECO di appartenenza. 

Per la vendita online di oggetti Online è consuetudine usare il codice ATECO 47.91.10 che racchiude tutte le attività rientranti nella descrizione: 

 

“Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet”.

 

Questa prima fase è fondamentale perché in base al tipo di attività che svolgerai avrai bisogno di determinate autorizzazioni, concessioni o comunicazioni che sono tutte necessarie e obbligatorie per l’inizio della tua attività. 

Il codice ATECO è determinante per tutta la gestione della attività: determinerà anche quali costi potrai dedurre, cioè quali costi potrai sottrarre dal totale dei ricavi in modo da ridurre l’imponibile fiscale. In pratica non tutti i costi che sosterrai potrai sottrarli, ma solo quelli che sono inerenti alla tua attività, e quindi al tuo codice ATECO, ad esempio un idraulico non potrà mai portare in deduzione l’acquisto di un quadro di Picasso, come invece potrebbe farlo una galleria d’arte.

 

3.2 Scelta della forma giuridica 

La forma giuridica che sceglierai andrà ad influenzare tutta una serie di adempimenti futuri, brevemente puoi scegliere tra due opzioni: operare individualmente e quindi aprire la partita IVA come lavoratore autonomo, oppure se vuoi svolgere l’attività con altre persone potrai aprire la partita iva in forma societaria. Le alternative hanno entrambe dei vantaggi e degli svantaggi, la giusta scelta dipende dalla attività che vuoi svolgere, dalla sua complessità e dall’ammontare del capitale che andrai ad investire nel tuo progetto.

 

3.3 Scelta del regime fiscale e contabile 

Attualmente in Italia è possibile scegliere principalmente tra due regimi fiscali: forfettario o ordinario. 

Il regime forfettario è esclusivo per le ditte individuali e per i professionisti, quindi se hai optato per una società sei obbligato a scegliere il regime ordinario.

Si precisa che il regime forfettario per i lavoratori autonomi è un regime naturale, ossia non vi è bisogno di effettuare nessuna comunicazione all’Agenzia delle Entrate, ma la sua applicazione si presume da una scelta concludente. Ad esempio se un professionista emette la prima fattura dell’anno applicando l’IVA , allora sarà escluso, per l’anno in corso dal regime forfettario, potrà applicarlo l’anno successivo se rispetta gli altri requisiti. (link al video — Link altro articolo)

 

La scelta della giusta forma giuridica e del regime fiscale è un momento molto importante.

4. COMPILARE LA COMUNICA E SCIA

Compilare la ComUnica e la SCIA

Una volta terminate le precedenti fasi, sarà necessario passare alla parte formale dell’apertura della partita iva. Sarà necessario seguire i classici adempimenti:

• Presentazione al SUAP del Comune di residenza, o della sede legale della società, la SCIA che è l’acronimo di Segnalazione Certificata di Inizio Attività, non è altro che, una dichiarazione che consente alle imprese di iniziare, modificare o chiudere un’attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale).

• Iscrizione all’INPS 

• Iscrizione al Registro delle Imprese 

Tutti questi adempimenti possono essere eseguiti contemporaneamente attraverso il sistema di ComUnica avvalendosi di un intermediario abilitato (Myaccounting.it)

 

La presentazione della SCIA deve essere fatta anche nel caso in cui la partita iva già esistente intenda iniziare l’attività di vendita on-line affiancando al negozio fisico un e-commerce con conseguente comunicazione alla Camera di Commercio dello svolgimento dell’ulteriore attività di vendita al dettaglio per corrispondenza.

5. LA FATTURAZIONE

Il venditore on-line è soggetto alle stesse regole di fatturazione di chi esercita la vendita diretta in un negozio fisico, con alcune deroghe:

• la normativa non prevede l’obbligo del rilascio della ricevuta per tutte quelle transazioni che sono state eseguite sul web. Per queste è sufficiente provare la transazione finanziaria, ossia il pagamento che è avvenuto con strumenti elettronici e quindi tracciabili.

• Nei casi in cui il cliente richieda espressamente la fattura, questa dovrà esser prontamente emessa dal venditore con l’impossibilità di avvalersi del meccanismo della fattura differita.

 

Dal 1 gennaio 2018 è necessario l’emissione della fattura elettronica secondo le regole ordinarie. 

 

Il titolare dell’e-commerce è comunque tenuto a registrare i corrispettivi giornalieri, ossia per tutte quelle transazioni avvenute sul web, al pari di un negozio fisico, dovrà quindi annotare gli incassi giorno per giorno, e sul totale sarà necessario stornare l’iva pagata dai clienti e versarla allo Stato secondo il principio della rivalsa. Anche in questo caso i forfettari sono agevolati, essendo esonerati dagli obblighi IVA non dovranno versare la relativa imposta e non dovranno in alcun modo addebitarla in fattura al cliente. 

 

Dal 1 luglio del 2019, chi genera un volume di affari maggiore o uguale a € 400.000, dovrà trasmettere telematicamente i corrispettivi all’Agenzia delle Entrate, così come avviene per la trasmissione delle fatture elettroniche. Dal 1 gennaio 2020 obbligo sarà esteso anche a chi genera ricavi minori di € 400.000.

6. LE OPERAZIONI CON L’ESTERO 

Aprire un negozio Online offre numerosi vantaggi tra cui il principale è non avere confini fisici, per questo potrà capitarti di avere relazioni commerciali con altre imprese o consumatori al di fuori dei confini nazionali. 

Le operazioni con l’estero si dividono in intracomunitarie ed extracomunitarie, per le quali ci sono obblighi differenti.

 

6.1 L’Iva nelle operazioni intracomunitarie 

Per operazione intracomunitaria, intendiamo quelle operazioni intercorse tra operatori residenti in due diversi Paesi dell’Unione Europea. Queste operazioni riguardano:

• acquisti intracomunitari di beni;

• cessione (vendite) intracomunitarie di beni;

• prestazioni di servizi intracomunitari ricevuti;

• prestazioni di servizi intracomunitari resi.

Per ognuna di queste ipotesi vige una normativa differente.

 

6.1.1 Cessioni di beni intracomunitarie

Nel caso di cessioni di beni intracomunitarie, l’Iva si considera assolta nel Paese di destinazione se la cessione è stata effettuata tra operatori economici (B2B), mentre si considera assolta nel paese di origine se la cessione è stata effettuata a privati consumatori (B2C).

Affinché una operazione di cessione intracomunitaria possa definirsi non imponibile è necessaria l’esistenza di 3 elementi:

• Soggettivo: entrambi gli operatori devono essere titolari di partita IVA, residenti in diversi Stati dell’UE ed iscritti al VIES, ossia alla banca dati delle partite IVA europee, l’iscrizione può avvenire con la certificazione di inizio attività o con una successiva istanza;

• Oggettivo: l’operazione deve comportare il trasferimento della proprietà del bene a titolo oneroso;

• Territoriale: la transazione deve comportare la fisica esportazione del bene aldilà dei confini territoriali. Lo spostamento del bene deve essere provato con idonea documentazione: documento di trasporto, certificato di assicurazione della spedizione, contratto di spedizione ecc. 

 

In mancanza di uno di questi elementi l’operazione si considera Imponibile nel paese di origine, e quindi con la conseguente applicazione dell’iva nella fattura di vendita. 

Per la fattura di vendita, essa deve riportare la dicitura: 

 

“operazione non imponibile ai sensi dell’art art. 41 D.L. 331/1993”

 

6.1.2 Acquisti di beni intracomunitari

Gli acquisti intracomunitari di beni si considerano assoggettati al regime IVA italiano, pertanto l’operatore soggetto IVA italiano che riceve la fattura senza IVA, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.L. 331/1993 dovrà:

• Numerare la fattura ricevuta dal fornitore comunitario ed integrarla (meccanismo del REVERSE CHARGE) con l’ammontare dell’IVA, calcolata secondo l’aliquota applicabile in vigore in Italia per quell’operazione;

• Registrare la fattura sul registro delle fatture ricevute con la relativa integrazione;

• Contestualmente registrare la fattura ricevuta anche nel registro delle fatture emesse, operazione necessaria per la liquidazione dell’IVA dovuta. 

 

6.1.3 Acquisti e cessioni di servizi intracomunitari

La regola generale per quanto riguarda la cessione di servizi prevede la tassazione del servizio nel paese in cui avviene effettivamente il consumo. In particolare ai sensi dell’art. 7 del Dpr. 633/72, bisogna distinguere in operazioni:

• B2B che riguardano tutte le operazioni intercorse tra soggetti IVA residenti in Stati diversi dell’UE. Per queste operazioni il luogo della tassazione viene stabilito nel Paese di residenza del Committente del servizio. Ne sono un esempio gli acquisti riferiti alla promozione su Facebook;

• B2C che invece riguarda le prestazioni rese a soggetti consumatori finali senza partita iva, in questo caso invece, il luogo di tassazione viene individuato nel paese di residenza del Prestatore del servizio.

 

Per le cessioni di servizi nei confronti di un committente soggetto passivo IVA residente in un altro Paese dell’UE, il prestatore Italiano dovrà emettere fattura senza l’applicazione dell’IVA con la dicitura: 

“reverse charge ai sensi dell’art. 7-ter del Dpr 633/72.

 

Nel caso in cui la cessione avvenga ad un consumatore finale, allora la cessione deve essere tassata nel paese di residenza del Prestatore del servizio con l’applicazione della relativa disciplina IVA.

 

Nel caso della ricezione di servizi da Prestatori residenti in uno Stato UE, il prestatore emetterà fattura senza IVA con la dicitura reverse charge. Ricevuta la fattura, essa dovrà essere integrata dell’iva secondo l’aliquota vigente in Italia e registrata al pari di una fattura di acquisto di beni intracomunitario. 

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