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Tassazione criptovalute, investimenti online, consulenza finanziaria

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

 

CRIPTOVALUTE,
INVESTIMENTI ON LINE,
CONSULENZA FINANZIARIA 

Avv. Carlo Alberto Micheli – Fiscalista
Dott. Gianluca Tommasino – Commercialista

Dott. Filippo Angeloni – Consulente Finanziario e Formatore
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Se hai deciso di acquistare dei Bitcoin, oltre a conoscere le basi finanziarie che ti consentono di trarre guadagni dall’acquisto e ridurre i rischi, devi ben conoscere le regole fiscali per evitare le dure sanzioni dell’Amministrazione Finanziaria. 

 

Il mondo virtuale evolve molto velocemente e l’ordinamento fiscale, spesso costruito su principi e regole rigide, cerca sempre di trovare escamotage al fine di attrarre a tassazione più fonti di reddito. 

 

Tra questi principi ne cito uno che è alla base di qualsiasi ordinamento tributario: la territorialità. 

 

Secondo questo principio, ai sensi dell’art. 2 e 5 del TUIR: 

 

“vengono tassati tutti quei redditi percepiti da persone fisiche che hanno la loro residenza in Italia, o per le persone giuridiche, che hanno la sede legale in Italia o che comunque il reddito percepito è stato prodotto in Italia”

 

La “Valuta Virtuale” è definita dall’articolo 1, comma 2, lettera qq del d.lgs. 231/2007 come:

 

“la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”

 

A causa delle caratteristiche che identificano le cripto-valute è difficile individuare un territorio che ne abbia la potestà tributaria. 

In questo periodo di transizione verso ordinamenti tributari più globalizzati, le Amministrazioni Finanziarie con i loro strumenti stanno cercando di dare una direzione univoca che possa aiutare il contribuente a dichiarare correttamente i redditi percepiti dalle transazioni finanziarie in cripto-valute nonché agli investimenti su piattaforme online estere. 

Con questo articolo voglio sintetizzarti quali sono stati i suggerimenti dell’Agenzia delle Entrate e delle Commissioni Tributarie al fine di convergere verso un’unica interpretazione. 

1. IL MONITORAGGIO E LA TASSAZIONE

Il monitoraggio fiscale, introdotto dal DL n. 167/90, convertito nella Legge n. 227/90, è un adempimento obbligatorio per tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia che detengono attività patrimoniali o finanziarie all’estero, e che trattano investimenti suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Non tutti sono obbligati a questo adempimento, per la legge sono obbligati:

·      Persone fisiche, sia privati che titolari di Partita Iva;

·      Enti non commerciali;

·      Società semplici;

·      Enti equiparati alle società semplici. (Ad es: associazioni non riconosciute senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni);

·      Enti di previdenza obbligatoria istituiti nelle forme di associazione o fondazione.

Per gli altri enti, come le società di capitali, il legislatore ha ritenuto che gli obblighi di contabilità (bilancio) a cui tali soggetti devono sottostare siano sufficienti per reperire le informazioni relative alle operazioni con l’estero. Pertanto, l’assoggettamento agli obblighi di monitoraggio fiscale avrebbe costituito un inutile adempimento.

Nelle istruzioni al Modello Redditi 2019, per la prima volta, l’Amministrazione Finanziaria ha considerato il caso delle cripto-valute da dover dichiarare nel quadro RW e quindi sottoposte alla normativa del monitoraggio fiscale, in quanto sono state considerate dall’Amministrazione Finanziaria attività estere suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Sono stati chiariti i codici da inserire nelle varie colonne e come individuare, o meglio non indicare, lo stato estero di appartenenza.

IMPORTANTE: Per la compilazione corretta del quadro RW ti invito a guardare il video realizzato da Myaccounting.it in collaborazione con l’Avv. Carlo Alberto Micheli cliccando QUI

 

Le cripto-valute saranno invece soggette a tassazione quando queste generano un reddito, ossia quando generano una plusvalenza sul prezzo di acquisto, e soltanto nel monte in cui questa plusvalenza generata entra nella sfera patrimoniale del contribuente (bonifico in entrata).

La Commissione Tributaria della Lombardia ha considerato la vendita di cripto-valute come una operazione di scambio di valuta estera a pronti da non assoggettare a tassazione ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lett. c-ter) se esiste una giacenza media inferiore a euro 51.645,69 per sette giorni consecutivi. È stata presa questa posizione perché il possesso di cripto-valute viene considerato non speculativo.

A noi questa visione pare non del tutto idonea a qualificare lo strumento in quanto, nel più delle volte il possesso di cripto valute è connesso a finalità speculative e non di scambio di beni e servizi al pari di una tradizionale moneta avente corso legale. Secondo questo inquadramento sarebbe quindi corretto effettuare una tassazione del 26% sulle plusvalenze generate indipendentemente dagli effettivi importi. La normativa però al momento pare incompleta e seguire l’orientamento dell’amministrazione finanziaria rende il contribuente in linea con i propri adempimenti secondo un principio di buona fede.

Importanti aggiornamenti sono arrivati anche nell’estate 2019, dove si è parlato di qualificare la plusvalenza generata non solo al momento del bonifico in entrata ma bensì ogni volta che si qualifica uno scambio (cripto-cripto) e con una contabilità organizzata secondo il metodo LIFO (last in first out).

 

In sostanza per ora è troppo impegnativo per un contribuente calcolarsi manualmente tutte le conversioni, e gli exchange non hanno al momento tale funzionalità.

 

La volontà normativa qua deve scontrarsi con la realtà degli exchange;

 

Purtroppo molti exchange sono soggetti a fallimento, molte volte per cause imputabili a furti da parte di “hackers” (vedasi il caso Cryptopia, mtgox e tanti tanti altri), altre volte per truffe finanziarie, dove magari uno dei fondatori scappa letteralmente con tutti i fondi dei clienti (Quadriga exchange), altre ancora in presenza di falle o inefficienze nella gestione delle chiavi private. E’ successo anche che con il decesso del fondatore di un exchange siano state perse le chiavi private e quindi persi anche tutti i fondi dei clienti detenuti presso l’exchange. L’attività di “exchanger” infatti è molto rischiosa, gli exchange di fatto non sono assolutamente delle banche con tutti i conseguenti obblighi di sicurezza, patrimoniali e pubblicitari ma aziende, solitamente startup che seppur un minimo vigilate e con obblighi di verifica dei clienti (KYC e AML)  sono frequentemente soggette a fallimento.

 

Non è raro che molti exchange chiudano i battenti e scompaiano nel nulla. Quando scompaiono vengono perse letteralmente tutte le tracce delle operazioni (lo storico di trading) svolte presso il medesimo exchange. Per cui diventa molto difficile risalire a prezzi di acquisto/vendita, conversioni crypto-to-crypto,  bonifici in entrata/uscita ed altro.

 

Inoltre, almeno per chi effettua molte operazioni di trading ed in particolare in trading intra-day molti exchange non offrono degli strumenti idonei per tenere traccia e salvare/esportare in maniera semplice tutto lo storico delle operazioni.

 

Proprio per questo potrebbe essere molto difficile ricostruire tutte le movimentazioni avvenute sugli exchange, ma attenzione quando è difficile ricostruire la situazione si complica per il contribuente potendo l’amministrazione finanziaria ricostruire i redditi secondo metodi induttivi.

Nel caso di cripto-valute con difficoltà di individuazione del territorio ove queste risiedono stiamo parlando di attività finanziarie estere.

Nel caso in cui il deposito di cripto-valute e le relative chiavi siano personali e non detenute in exchange di certa localizzazione è dubbio che si debba procedere a compilazione di RW in quanto non si tratterebbe di attività finanziaria estera. Si procederebbe quindi solo alla tassazione di plusvalenze. Nel caso invece che queste attività finanziarie siano gestite da intermediari nazionali abilitati (soggetti “lordisti”), a tale scopo non sono previsti adempimenti in quanto la tassazione è effettuata a monte dal sostituto di imposta e l’investitore, di fatte, percepirebbe soltanto il netto.

Nota Bene: Ad oggi, non esistono intermediari che svolgano tale servizio per le cripto-valute, almeno per clienti al dettaglio. Al momento per clienti al dettaglio che vogliano avvalersi di un sostituto d’imposta esiste solo la possibilità di investire in un ETN (quotato nella borsa di stoccolma) o futeres su Bitcoin; ma non quella di detenere criptovalute o darle in gestione ad intermediari abilitati).

 

Come piccolo accenno volevo sottolineare come siano soggette alla stessa tassazione del 26% anche i redditi percepiti da investimenti in piattaforme di Peer to Peer Landing come Bondora o Mintos.

Anche in questo caso i depositi effettuati presso queste piattaforme con sede all’estero sono da considerarsi come Attività finanziarie detenute all’estero e suscettibili di produrre redditi in Italia, e pertanto soggette agli obblighi dichiarativi di monitoraggio fiscale nel quadro RW.

2. IL CONSULENTE FINANZIARIO

Se hai deciso di diventare un consulente di cripto-valute oppure un consulente per investimenti finanziari online, anche in piattaforme di P2P Lending, stai svolgendo un’attività che per l’ordinamento italiano è d’impresa o comunque  è considerata attività autonoma, in quanto per poter consigliare (In maniera personalizzata e fuori dalla sede dell’intermediario*) un determinato investimento ad un tuo cliente, devi essere iscritto ad un apposito albo e devi essere anche in grado di costruire una struttura organizzativa che per prima cosa raccolga informazioni finanziarie, le elabori e costruisca un portfolio sulla base delle necessità del cliente. Tutte queste operazioni vengono poste in essere da professionisti o da società che svolgono per definizione un’attività di impresa o attività autonoma. 

 

L’intermediare tra il cliente e l’emettitore di strumenti finanziari fa di te un consulente finanziario che nel nostro ordinamento è stato regolato solo recentemente nel 2007 a seguito del recepimento della direttiva comunitaria MiFID.

 

“Il consulente finanziario aiuta i propri clienti ad effettuare delle scelte di finanziamento o investimento e ad elaborare piani finanziari personalizzati sulle proprie esigenze”

 

Il consulente finanziario spesso è una figura che offre i propri servizi tramite grandi aziende o banche, tuttavia, molti consulenti (in presenza di alcuni requisiti che successivamente vedremo) hanno scelto di svolgere la loro attività in modo autonomo confidando sulle proprie competenze personali. 

 

L’attività del consulente finanziario, ai sensi dell’art. 1 comma 5-septies del D.Lgs. n. 58/1998, si riferisce a:

 

“Alla prestazione di raccomandazioni personalizzate a un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.”

 

 

Per diventare un consulente finanziario (che opera fuori dalla sede dell’intermediario o per proprio conto e che offra consulenza personalizzata), è necessaria l’iscrizione ad un apposito albo oltre a determinati requisiti prescritti dalla legge che voglio illustrarti attraverso questa guida completa analizzando sia i risvolti giuridici (corretto inquadramento) che fiscali (quanto pagherai di imposte sul tuo lavoro)

 

Prima di iniziare è però bene introdurre cosa si intenda con il concetto “fuori sede”

 

Per l’offerta fuori sede si intende la promozione e il collocamento presso il pubblico:

 

• di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze dell’emittente, del proponente l’investimento o del soggetto incaricato della promozione o del collocamento

• di servizi e attività di investimento in luogo diverso dalla sede legale o dalle dipendenze di chi presta, promuove o colloca il servizio o l’attività

 

Fuori sede vuol dire in luogo diverso dalla sede legale. 

 

Per dipendenze deve intendersi una sede, diversa dalla sede legale dell’intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi o attività di investimento. 

 

Non costituisce offerta fuori sede:

 

• l’offerta effettuata a clienti professionali (pubblici e privati)

• l’offerta di propri strumenti finanziari rivolta ai componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, ai dipendenti, nonché ai collaboratori non subordinati dell’emittente, della controllante ovvero delle sue controllate, effettuata presso le rispettive sedi o dipendenze. 

• L’offerta effettuata da un dipendente di un intermediario a clienti presso la sede dell’intermediario

 

Per cui se un consulente opera solo ed esclusivamente all’interno della sede ed alle dipendenze dell’intermediario non è per forza di cose necessaria l’iscrizione all’albo dei consulenti finanziari.

 

Difatti per la consulenza in sede una banca può non avvalersi di consulenti finanziari. In altre parole se sei dipendente ad esempio di una banca e svolgi il tuo ruolo solo ed esclusivamente dentro la banca, puoi fornire consigli personalizzati anche non essendo iscritto all’albo unico OCF se possiedi determinati requisiti di esperienza:

 

• superamento dell’esame previsto per iscrizione all’albo ed almeno 12 mesi di esperienza professionale.

• Diploma di laurea almeno triennale in discipline economiche, giuridiche, bancarie o assicurative e almeno 12 mesi di esperienza professionale.

• Diploma di laurea almeno triennale in discipline diverse da quelle precedentemente indicate, integrato da un master post lauream in discipline economiche, giuridiche o finanziarie, o titolo di studio estero equipollente, e almeno 12 mesi di esperienza professionale;

• Diploma di laurea almeno triennale in discipline diverse da quelle precedentemente indicate, e almeno 24 mesi di esperienza professionale;

• Diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e almeno 4 anni di esperienza professionale.

 

Limitatamente agli ultimi due casi, il periodo dell’esperienza professionale è dimezzato qualora l’interessato attesti di avere acquisito, mediante una formazione professionale specifica, conoscenze teoriche e pratiche. 

 

La formazione professionale consiste nella partecipazione nei 12 mesi antecedenti l’inizio dell’attività a corsi di durata non inferiore a 60 ore, svolti in aula o a distanza, mirati al conseguimento di conoscenze teoriche aggiornate, di competenze tecnico-operative e di una corretta comunicazione con la clientela.

 

I corsi di formazione si concludono con lo svolgimento di un test di verifica, effettuato a cura di un soggetto diverso da quello che ha effettuato la formazione.

 

Durante il periodo di maturazione dell’esperienza professionale, l’operatore privo dei requisiti può operare esclusivamente sotto la supervisione di un altro membro del personale in possesso di uno dei requisiti citati. La durata massima del periodo di supervisione è prevista in 4 anni.

 

Si può svolgere attività di consulenza finanziaria NON personalizzata (generica) senza essere iscritti all’albo OCF e senza requisiti di esperienza. La linea che divide la consulenza finanziaria personalizzata da quella generica è molto sottile per cui ti consiglio di prestare molta attenzione, se intendi svolgere solo attività di consulenza non personalizzata senza essere iscritto all’albo.

 

In tutti gli altri casi per operare da consulente finanziario è necessario essere iscritti all’albo unico OCF, in caso contrario si configurerebbe un reato di abusivismo finanziario. 

 

Il nostro ordinamento prevede tre tipologie di abusivismo finanziario:

 

• abusiva prestazione di servizi e attività di investimento – è lo svolgimento di attività riservate (es. collocamento di strumenti finanziari, gestione di portafogli, negoziazione di strumenti finanziari o valute, consulenza personalizzata per investimenti ecc.) in assenza delle autorizzazione rilasciate dalle Autorità competenti;

• svolgimento abusivo dell’attività di promotore finanziario (e dell’offerta fuori sede) – è l’esercizio professionale, da parte di una persona non iscritta all’Albo dei promotori finanziari, dell’offerta fuori sede (ad esempio a casa dei clienti) come agente, dipendente o mandatario di un intermediario;

• offerta abusiva di prodotti finanziari e attività pubblicitaria relativa all’offerta al pubblico – si ha quando viene posta in essere o pubblicizzata un’offerta di prodotti finanziari (es. azioni, obbligazioni, contratti derivati, fondi comuni d’investimento, polizze assicurative a carattere finanziario, ecc.) senza la pubblicazione e il deposito presso la Consob o altra Autorità di un prospetto informativo, laddove la legge lo preveda.

 

Coloro che operano senza essere iscritti all’albo, prestando consulenza personalizzata, e svolgendo l’attività fuori sede o in autonomia, rischiano la reclusione da uno ad otto anni oltre ad una multa da 4000 a 10000€.

 

Vedendo gli anni di reclusione che si rischiano, oltre alla sanzione pecuniaria (quest’ultima risulta non essere estremamente elevata) , è bene evitare di incorrere in problemi.

3. COME SI DIVENTA CONSULENTE FINANZIARIO

Nel caso di consulente dipendente della banca (o dell’intermediario) addetto a servizi ed attività di investimento, nella sede e alle dipendenze della banca (o intermediario), non vi sono molti requisiti. E’ chiaro che devi ottenere un lavoro in banca, e per ottenere un lavoro in banca è molto utile una laurea triennale o specialistica in economia.

 

Caso diverso per consulente fuori sede o comunque non alle dipendenze di un intermediario.

 

In questo caso il consulente finanziario è un professionista (consulente abilitato all’offerta fuori sede o consulente finanziario autonomo) o una società di consulenza finanziaria iscritta all’Albo unico tenuto dal OCF (Organismo di vigilanza e tenuta dell’Albo dei Consulenti Finanziari).

 

Tale organismo garantisce il rispetto delle regole per i propri iscritti e vigila sul rispetto dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere l’attività di consulente finanziario. L’organismo di vigilanza e tenuta dell’albo dei consulenti finanziari è a sua volta vigilato dalla CONSOB.

Il consulente finanziario potrà svolgere la sua attività sia come persona fisica, oppure tramite la costituzione di una SPA o una SRL, a cui potranno partecipare altri soci che non necessariamente dovranno svolgere l’attività di consulente finanziario ma che hanno deciso di investire in questo tipo di business. 

 

La scelta del miglior profilo giuridico è comunque personale ed in funzione delle particolari esigenze  e possibilità dell’imprenditore, non essendo quindi possibile fare un discorso generalizzato ti invito a richiedere una consulenza specializzata per definire il tuo caso specifico. 

 

Ad ogni modo l’albo unico tenuto dall’ OCF in cui è necessaria l’iscrizione, oltre ad essere suddiviso in base alla territorialità (sezione I per il centro-sud Italia e sezione II per il Nord Italia) viene anche diviso in 3 sezioni:

 

1. Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

2. Consulenti finanziari autonomi

3. Società di consulenza finanziaria

 

Non è possibile l’iscrizione dello stesso soggetto in più sezioni dell’albo unico. Se sei un consulente finanziario autonomo non puoi iscriverti anche nella sezione dei consulenti abilitati all’offerta fuori sede.

 

Per richiedere l’iscrizione all’albo oltre ad alcuni requisiti, è necessario il superamento di una prova valutativa, ad eccezione di alcuni casi di esonero

 

Puoi evitare la prova valutativa se:

 

– sei un agente di cambio (iscritto al ruolo unico o speciale);

– negoziatore abilitato per lo svolgimento dell’attività di intermediazione mobiliare nei mercati regolamentati;

– funzionario di banca addetto a servizi o attività di investimento (almeno 3 anni);

– funzionario di impresa di investimento o di SGR addetto a servizi o attività di investimento  (almeno 3 anni).

 

Da questo si evince che se sei stato almeno per 3 anni un consulente finanziario alle dipendenze di un intermediario ed hai svolto la tua attività solo all’interno della sede dell’intermediario; nel caso decidessi di iscriverti all’albo per fare offerta fuori sede o per metterti in proprio sei esonerato dal superamento della prova valutativa.

 

La prova valutativa ha carattere teorico-pratico ed è indetta con cadenza almeno annuale dall’organismo.

 

“La prova è composta in forma di quiz con 60 quesiti a risposta multipla (una corretta e tre distrattori) di cui 40 quesiti da 2 punti, in cui rientrano 12 quesiti pratici, e 20 da 1 punto. Il punteggio minimo per superare la prova, il cui esito è comunicato al termine della sessione d’esame, è di 80 su una votazione massima di 100. (si effettua una media ponderata)

 

I test di esame sono somministrati ai candidati grazie ad un tablet e tramite l’estrazione casuale da un database di quesiti ed ogni prova ha lo stesso livello di difficoltà per ciascun candidato.

 

Il database è composto da 5.000 domande e 20.000 risposte (di cui 15.000 distrattori, 4 risposte multiple), viene aggiornato periodicamente in linea con l’evoluzione del settore e comunque sempre in presenza di una modifica di legge o regolamentare”

 

Gli argomenti da studiare inerenti alla prova sono:

 

• Nozioni di matematica finanziaria e di economia del mercato finanziario, pianificazione finanziaria e finanza comportamentale (1600 quesiti dei 5000, in esame troverai 19 quesiti)

• Diritto del mercato finanziario degli intermediari e disciplina dei consulenti finanziari (2000 quesiti dei 5000, in esame 24 quesiti)

• Nozioni di diritto tributario riguardante il mercato finanziario (500 quesiti dei 5000, in esame 6 quesiti)

• Nozioni di diritto privato e di diritto commerciale (400 quesiti dei 5000, in esame 5 quesiti)

• Nozioni di diritto previdenziale ed assicurativo (500 quesiti dei 5000, in esame 6 quesiti)

 

Per partecipare alla prova valutativa è necessario però non rientrare nei casi impeditivi (successivamente ne vedremo alcuni), e possedere almeno il diploma di istruzione secondaria superiore (di durata quinquennale).

Se ad esempio hai solo il diploma di terza media non puoi partecipare alla prova e non puoi richiedere l’iscrizione all’albo.

 

Ti consiglio di non sottovalutare questa prova valutativa, solitamente solo il 30-35% dei candidati per sessione riesce a superarla (puoi trovare le statistiche aggiornate sul sito dell’ OCF). Il punteggio minimo di 80 su 100 è abbastanza elevato, ed è pressoché impossibile superare tale prova senza un’ottima preparazione e senza essersi esercitati a sufficienza con i quiz.

 

Se intendi esercitarti per passare la prova valutativa ti consiglio di studiare sul sito ufficiale dell’OCF (ti forniranno delle slide…potrebbe essere utile avere anche un libro per la preparazione del test di consulente finanziario, un’ottima scelta potrebbe essere quello pubblicato da alpha test). Non è consigliabile invece esercitarsi nel workspace che si può trovare nel sito OCF. Purtroppo i quiz vengono sbloccati pian piano e non vi sono funzioni utili al candidato per prepararsi al meglio.

 

Vi sono sul marketplace Android o IOS, delle applicazioni totalmente gratuite come (concorsando o Mininterno) dove puoi esercitarti (anche per argomento) e vedere in tempo reale quanti dei 5000 quesiti hai già visto o effettuato e quanti ne hai sbagliati. Puoi (funzionalità molto utile) inserire tutti i quiz dove incontri più difficolta in una cartella specifica cosi da riprovarli più e più volte successivamente.

 

La prima cosa da fare se intendi iscriverti all’albo è quella di effettuare una registrazione di primo livello (creazione account) sul sito dell’OCF e versare i contributi per la prova valutativa.

 

Per essere consulenti finanziari è necessario anche possedere una PEC e la firma digitale, non puoi operare senza.

 

Per cui una volta superata la prova valutativa, devi procurarti una PEC e richiedere la firma digitale presso uno dei rivenditori autorizzati (li troverai mediante una proceduta guidata nel sito OCF). Quando ti sei procurato tutto, puoi richiedere la registrazione di secondo livello sul sito dell’OCF, e puoi richiedere l’iscrizione all’albo fornendo tutti i documenti (oltre al pagamento delle tasse di iscrizione) che vengono richiesti dall’OCF stessa in base alla sezione dell’albo unico dove ci si intenda iscriversi.

 

N.B. per mantenere lo status di iscritto all’albo vanno effettuati annualmente dei corsi formativi dalla durata di 30 ore alla fine dei quali vi è un test da superare.

 

Passiamo ora a vedere in dettaglio ogni sezione dell’albo.

 

Consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede

 

Il “consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede” è la persona fisica iscritta nell’apposita sezione dell’albo previsto dall’articolo 31, comma 4, del TUF (albo unico dei consulenti finanziari) che, in qualità di agente collegato, esercita professionalmente l’offerta fuori sede come dipendente, agente o mandatario. 

 

il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede lavora per altri, vi è un conflitto di interesse quindi difficilmente tale soggetto (anche se le normative lo impongono) farà totalmente gli interessi dell’investitore. E’ un soggetto che deve vendere, raggiungere target/budget aziendali,  applicare commissioni e far guadagnare l’intermediario (Ad esempio la banca per la quale lavora).

 

Per conseguire l’iscrizione all’albo unico dei consulenti finanziari in qualità di consulente abilitato all’offerta fuori sede è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

 

1. Requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività: è necessario essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 1 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 1998, n. 472, nonché non versare in una delle situazioni previste dall’art. 2 del predetto Decreto Ministeriale. E’ inoltre necessario non versare in una situazione che comporti l’incompatibilità con l’esercizio dell’attività di cui all’art. 157 del Regolamento Intermediari. Quindi non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, o condannato a una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria; non essere stati condannati con sentenza irrevocabile.

 

2. Requisiti professionali: è necessario aver conseguito un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale (ovvero quadriennale con anno integrativo), nonché aver superato la prova valutativa indetta dall’Organismo. Sono esonerati dal superamento della prova valutativa coloro che risultano in possesso dei requisiti di professionalità accertati dall’Organismo previsti dall’art. 4 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’11 novembre 1998, n. 472.

 

I consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede stabiliti sul territorio della Repubblica di cui si avvalgono le imprese di investimento UE e le banche UE sono equiparati, ai fini dell’applicazione delle regole di condotta, a una succursale costituita nel territorio della Repubblica.

 

Tale consulente può operare solo per un soggetto abilitato. (es. può collaborare solo con Fineco, non con più banche)

 

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede promuove e colloca i servizi d’investimento e/o i servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi d’investimento o prodotti finanziari, promuove e colloca prodotti finanziari, presta consulenza in materia di investimenti ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti prodotti o servizi finanziari.

Può promuovere e collocare contratti relativi alla concessione di finanziamenti o alla prestazione di servizi di pagamento per conto del soggetto abilitato nell’interesse del quale esercita l’attività di offerta fuori sede.

 

Ai sensi del comma 2-bis dell’art. 31 del TUF, i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede non possono detenere denaro e/o strumenti finanziari dei clienti o potenziali clienti del soggetto per cui operano.

Ai sensi del successivo comma 3, inoltre, il soggetto abilitato che conferisce l’incarico è responsabile in solido dei danni arrecati a terzi dal consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, anche se tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede penale.

 

Il comma 3-bis dell’art. 31 del TUF dispone che i soggetti abilitati devono garantire che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede comunichino immediatamente a qualsiasi cliente o potenziale cliente in che veste operano e quale soggetto abilitato rappresentano.

 

I soggetti abilitati adottano tutti i necessari controlli sulle attività esercitate dai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede in modo che i soggetti abilitati stessi continuino a rispettare le disposizioni del presente decreto e delle relative norme di attuazione. I soggetti abilitati che si avvalgono di consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede verificano che i medesimi possiedano le conoscenze e la competenza adeguate per essere in grado di prestare i servizi d’investimento o i servizi accessori e di comunicare accuratamente tutte le informazioni riguardanti i servizi proposti al cliente o potenziale cliente.

 

I soggetti abilitati che nominano consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede adottano misure adeguate per evitare qualsiasi eventuale impatto negativo delle attività di questi ultimi che non rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2014/65/UE (c.d. MiFID II) sulle attività esercitate dagli stessi per conto del soggetto abilitato.

 

L’art. 155 del regolamento intermediari n. 20307/2018 precisa che i consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede svolgono i compiti e assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell’incarico loro conferito.

Il consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede, diventa il soggetto su cui ricade l’obbligo di rispettare le regole di condotta imposte al soggetto abilitato da cui ha ricevuto l’incarico, anche se, ai sensi dell’art. 155 del medesimo regolamento intermediari , quasi a limitare la portata degli obblighi che incombono sui consulenti finanziari, si dice che essi svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l’attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell’incarico loro conferito. 

 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 146, comma 5, del regolamento intermediari, secondo cui non è possibile la contemporanea iscrizione delle persone fisiche nelle due sezioni dell’albo dedicate ai consulenti finanziari autonomi e ai consulenti finanziari abilitati all’offerta fuori sede, ai sensi dell’art. 157 del medesimo regolamento, l’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede è incompatibile: 

 

A con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell’articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati o società di consulenza finanziaria;

 

B con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di una società di consulenza finanziaria o di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il consulente finanziario stesso;

 

C con la qualità di socio di una società di consulenza finanziaria;

 

D con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente del soggetto incaricato della revisione legale dei conti del soggetto abilitato per conto del quale opera il consulente stesso;

E con l’iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

 

Consulenti finanziari autonomi 

 

Sono professionisti indipendenti che operano per l’appunto non in conflitto di interessi, non guadagnando alcunché dalla vendita di prodotti finanziari. Il guadagno del consulente finanziario autonomo è rappresentato dalla parcella (fee-only). Questi soggetti non hanno nessun incentivo od obbligo “dall’alto” a consigliare/vendere un determinato prodotto finanziario al proprio cliente anche perché tale soggetto non ha alcun legame con il sistema bancario e non viene retribuito da esso. Il lavoro del CFA è fare esclusivamente gli interessi dei clienti. 

 

Come stabilito dall’art. 18-bis del TUF, le persone fisiche che rispettano determinati requisiti e che siano in possesso di una struttura organizzativa idonea ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa, sono legittimati a prestare servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenere fondi o titoli.  Queste attività possono essere svolte in modo autonomo e/o come collaboratore presso una o più società di consulenza finanziaria.

 

Per ottenere l’iscrizione all’Albo, gli aspiranti consulenti devono possedere alcuni requisiti imprescindibili:

• Onorabilità: non essere stato dichiarato fallito, interdetto o inabilitato, o condannato a una pena che importa l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria; non essere stati condannati con sentenza irrevocabile. 

• Professionalità: possedere un titolo di studio idoneo allo svolgimento dell’attività di consulente finanziario, in particolare è necessario essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore rilasciato a seguito di un corso di durata quinquennale, e di avere superato con profitto la prova valutativa unica indetta dall’OCF. 

• Indipendenza: è necessario possedere i requisiti di indipendenza e pertanto non intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare con:

 

o emittenti e intermediari,

o società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo,

o azionista o il gruppo di azionisti che controllano tali società,

o amministratori o dirigenti di tali società,

 

Tali rapporti possono infatti condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti.

 

• Requisito patrimoniale: per chi decide di svolgere la professione di consulente finanziario in modo autonomo è necessario che esso stipuli una assicurazione professionale adeguata per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell’attività . L’assicurazione deve prevedere una polizza con copertura di almeno 1.000.000€ per singola richiesta di indennizzo o di almeno 1.500.000€ per richieste totali di indennizzo. Questa copertura assicurativa è un requisito indispensabile per l’iscrizione e per la permanenza presso l’albo unico dei consulenti finanziari autonomi. Per ovviare a questo requisito si può richiedere l’adesione a NAFOP (associazione dei consulenti finanziari indipendenti), in quanto l’adesione permette di beneficiare di un’assicurazione RC professionale. NAFOP inoltre organizza corsi di formazione annuale di 30 ore che sono obbligatori (per la permanenza nell’albo unico) per ogni soggetto iscritto all’albo unico.

 

• Requisito organizzativo:  il consulente finanziario che operi in proprio deve fornire (all’OCF) un programma di attività specificando i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa e le procedure adottate per l’adempimento degli obblighi normativi previsti in materia.

 

Ai soggetti che intendono svolgere l’attività unicamente per conto di società di consulenza finanziaria non si applicano i requisiti patrimoniali e il possesso dei requisiti organizzativi si intende assolto con la dichiarazione autentica resa dal legale rappresentante della società di consulenza finanziaria attestante la conclusione di un contratto di collaborazione il soggetto richiedente l’iscrizione (la cui efficacia è condizionata all’iscrizione all’albo del soggetto stesso).

 

Società di consulenza finanziaria 

 

L’art. 18-ter del TUF, prevede che anche le persone giuridiche costituite come società per azioni (SPA) o a responsabilità limitata (SRL), possono svolgere attività di consulenza finanziaria per i propri clienti senza detenere fondi o titoli. 

 

Anche le società di consulenza finanziaria, ed in particolare le varie figure aziendali, per poter svolgere la propria attività, devono essere iscritte all’OCF e possedere determinati requisiti: 

 

• Requisiti di onorabilità e assenza di situazioni impeditive o di incompatibilità con l’attività: è necessario che sussistano in capo ai soci ed agli esponenti aziendali i requisiti di onorabilità di cui agli artt. 5, 6 e 7 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 aprile 2012, n. 66, nonché che gli esponenti aziendali non versino in una delle situazioni impeditive previste dall’art. 3 del decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2008, n. 206. È inoltre necessario che la società non versi in una delle situazioni per cui è prevista l’incompatibilità con lo svolgimento dell’attività ai sensi all’art. 163 del Regolamento Intermediari.

• Requisiti di professionalità: è necessario che i titolari di funzioni di amministrazione e di direzione presso la società possiedano i requisiti di professionalità previsti per i consulenti finanziari autonomi e che coloro che svolgono funzioni di controllo possiedano i requisiti di professionalità stabilito dal codice civile per i sindaci, i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione.

• Requisito di indipendenza: è necessario che la stessa società, nonché i suoi soci e titolari di funzioni di amministrazione e di direzione siano indipendenti. A tal fine essi non possono intrattenere, direttamente, indirettamente o per conto di terzi, rapporti di natura patrimoniale o professionale o di altra natura, compresa quella familiare, con:

 

o emittenti e intermediari,

o società loro controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo,

o azionista o gruppo di azionisti che controllano tali società,

o amministratori o dirigenti di tali società,

o se tali rapporti possono condizionare l’indipendenza di giudizio nella prestazione, della consulenza in materia di investimenti.

 

• Requisito patrimoniale: Anche per le società di consulenza finanziaria è necessario che esse possiedano il requisito patrimoniale consistente nella sottoscrizione della polizza professionale a copertura della responsabilità civile per i danni derivati da negligenza professionale. La copertura deve essere di almeno 1.000.000€ per ciascuna richiesta di indennizzo e di 5.000.000€ all’anno per l’importo totale delle richieste di indennizzo.

• 5. Requisiti organizzativi: è necessario fornire un programma di attività specificando i contenuti del servizio di consulenza prestato e la struttura organizzativa (es. organigramma e governance) e le procedure adottate per l’adempimento degli obblighi normativi previsti in materia (es. obblighi di riservatezza e informativi alla clientela).

 

Sia per i consulenti che operano in modo autonomo, che per le società di consulenza, i compensi sono definiti fee-only, in quanto consistenti in un compenso, che deriva da una parcella professionale, erogato soltanto dal proprio cliente.

Non possono percepire un’altra somma, o qualsiasi altro beneficio, da soggetti diversi dai clienti, questo al fine di garantire il rispetto del requisito dell’indipendenza. 

Tali compensi dovranno essere dichiarati all’interno del reddito d’impresa secondo il regime fiscale adottato.

 

4. GLI AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

I consulenti finanziari autonomi (art. 164 del medesimo regolamento) cosi come i consulenti abilitati all’offerta fuori sede sono tenuti all’aggiornamento professionale mediante partecipazione a corsi su base periodica, a conclusione dei quali sono rilasciati attestati di frequenza.

L’art. 164 del regolamento intermediari, a sua volta, prevede che i consulenti finanziari autonomi siano tenuti all’aggiornamento professionale coerentemente con la natura e le caratteristiche dell’attività prestata ai clienti. I consulenti finanziari autonomi devono, quindi, partecipare, almeno ogni dodici mesi, a corsi di formazione della durata di almeno trenta ore, tenuti da soggetti con esperienza almeno quinquennale nel settore della formazione in materie economiche, finanziarie, tecniche e giuridiche, rilevanti nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti.

A tal fine le società di consulenza finanziaria devono dotarsi di idonee procedure per garantire l’adeguata formazione e l’aggiornamento professionale dei consulenti finanziari autonomi operanti per loro conto. L’Organismo vigila sul rispetto del dovere di aggiornamento professionale richiedendo la trasmissione periodica della copia degli attestati rilasciati all’esito dei corsi di formazione. Conformemente a quanto previsto dall’articolo 81, comma 1, lettera h), del regolamento intermediari, i corsi di aggiornamento professionale devono concludersi con lo svolgimento di un test di verifica delle conoscenze acquisite.

5. LA PARTITA IVA E IL CODICE ATECO

Una volta stabilita la forma giuridica adatta per svolgere l’attività di consulente finanziario, sarà necessario procedere agli obblighi comunicativi e all’apertura della Partita IVA. 

 

Per quanto riguarda il codice ATECO da adottare, la scelta (basata sull’attività concretamente esercitata) può basarsi su due codici principali: 

 

– 70.22.09 – Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

 

– 64.99.60 – Altre intermediazioni finanziarie nca. 

 

Questa scelta è molto importante perché andrà a determinare l’attività svolta dall’impresa e i relativi limiti di deduzione dei costi inerenti all’attività.

 

Per quanto riguarda l’iscrizione alla Camera di Commercio, essa non è obbligatoria in quanto la figura del consulente finanziario è più simile a quella di un professionista che di un commerciante.

Nonostante ciò in alcuni casi ricorre l’obbligo di iscrizione, ad esempio quando il consulente finanziario svolge l’Attività di Promotore finanziario, ossia svolge una funzione di promozione di strumenti finanziari rilasciati da una società creditizia secondo un rapporto di agenzia.

In questo caso l’attività esubera quella professionale e ricade nella fattispecie del commercio con il relativo obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese.

6. LA CONTRIBUZIONE E IL REGIME FISCALE CONTABILE

Prendiamo da esempio il caso di consulente finanziario indipendente senza un rapporto di agenzia. In questo caso il professionista è obbligato all’iscrizione alla Gestione Separata INPS.

I contributi da versare si calcolano applicando l’aliquota del 25,72% al reddito lordo: dunque non ci sono contributi fissi da versare e questo è un bene per chi si avvia all’attività di lavoratore autonomo.

 

L’adozione del regime fiscale è in funzione della forma giuridica scelta.

Per le forme societarie, le scelte sono poche, in quanto per le società di capitale è possibile adoperare soltanto il regime ordinario in quanto devono sottostare ad obblighi dichiarativi e di tenuta contabile a cui non è possibile derogare.

Per chi invece ha deciso di operare come persona fisica e quindi come una ditta individuale, allora potrà scegliere tra il regime ordinario, semplificato o il forfettario. 

 

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