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ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE – COS’E’ E COME FUNZIONA

1. Introduzione associazione in partecipazione

Il contratto di associazione in partecipazione ha subìto profondi cambiamenti nel corso degli anni e il suo utilizzo, oggi, risulta limitato per l’apporto di lavoro. Scegliere questa forma contrattuale rimane comunque un’opzione vantaggiosa e versatile. Scopriamo insieme perché e quali sono le sue caratteristiche.

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L’associazione in partecipazione è un negozio giuridico, o contratto, con il quale un imprenditore, sia persona fisica che giuridica (denominato “associante”), si accorda con uno o più soggetti (denominati “associati”) per esercitare una attività di impresa o uno specifico affare congiuntamente, condividendo utili e perdite (sulla base del risultato). Questo particolare contratto non obbliga di fatto l’associante a instaurare un vincolo giuridico definitivo, come può essere quello societario, con l’associato o gli associati.

2. Normative ed evoluzione giuridica del contratto

Il contratto di associazione in partecipazione è disciplinato dal Codice Civile (dall’art.2549 all’art.2554) e negli anni ha subito profondi cambiamenti rispetto alla disciplina originale. Un’evoluzione legislativa resasi necessaria per scongiurare il rischio che dietro questa forma si nascondesse una prestazione di lavoro subordinato per violare le normative vigenti in tema di lavoro. In passato, infatti, l’associazione in partecipazione è stata più volte utilizzata per assumere lavoratori che, come previsto dal negozio, non venivano remunerati con uno stipendio, ma bensì con gli utili derivanti dall’attività oggetto della partecipazione.

Se fino a pochi anni fa l’associazione in partecipazione era una delle tipologie contrattuali più utilizzate (vantaggiose e versatili) per consentire a due o più soggetti di svolgere un’attività professionale senza necessariamente aprire una società, dal 2012 si è resa necessaria una profonda ridefinizione del negozio. Prima la Legge Fornero (92/2012) ha comparato l’Associazione in partecipazione al lavoro subordinato in assenza di determinate condizioni. Successivamente il Jobs act (D.Lgs 81/2015) ha eliminato la possibilità per le persone fisiche di avviare associazioni in partecipazione con apporto, anche parziale, in forma di lavoro, consentendone solo l’apporto di capitali e beni.

3. Associazione in partecipazione: caratteristiche

L’articolo 2549 comma 1 del Codice Civile inquadra: “Con il contratto di associazione in partecipazione l’associante attribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto sia esso lavoro, denaro o beni”.

Non esistendo alcun vincolo giuridico societario tra le parti (e non essendo il rapporto contrattuale rilevante verso terzi), l’associante ha il diritto di gestire la sua impresa o l’affare in oggetto liberamente, senza dover rispondere all’associato delle sue scelte.

Il tratto distintivo di questa forma contrattuale è che, stipulandola, non si costituisce un nuovo soggetto giuridico. Associato e associante sono legati da un vincolo contrattuale non spendibile nei confronti dei terzi, che può essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. L’associante dovrà essere una persona, fisica o giuridica, che esercita attività di impresa, in forma individuale o collettiva. L’associato invece, può essere una persona giuridica o una persona fisica (purché non apporti lavoro), esercente o meno attività di impresa.

Gli elementi che identificano questa tipologia contrattuale sono, principalmente:

  • la condivisione del rischio d’impresa da parte dell’associato che partecipa, oltre che agli utili dell’impresa, anche alle eventuali perdite (nel limite del suo apporto e anche se l’apporto è di solo lavoro);
  • il diritto dell’associato a controllare (ma non decidere) l’attività dell’impresa dell’associante o dell’affare;
  • il conferimento da parte dell’associato di un apporto di varia natura;
  • il diritto dell’associato di percepire una quota di utili.

La forma del contratto – L’istituzione dell’associazione in partecipazione non richiede forme particolari, ma per rispondere alle richieste della normativa fiscale, ai fini probatori, si richiede la forma di scrittura privata registrata o autenticata oppure l’atto pubblico.

Tipologie di apporto

Il contratto di associazione in partecipazione fiscalmente prevede un diverso trattamento in base a due variabili: la tipologia dell’apporto (lavoro, capitale o misto) e la natura del soggetto associato (persona giuridica, persona fisica imprenditore, persona fisica privato).

L’apporto rappresenta di fatto l’elemento centrale del contratto di associazione in partecipazione. La caratteristica senza la quale il contratto non sussiste. Sulla base dell’accordo, l’associato può apportare all’azienda denaro, beni, servizi oppure lavoro. A seconda della tipologia di apporto – che comporta un diverso trattamento fiscale – un contratto di Associazione in partecipazione può essere:

con apporto di solo lavoro: è permesso, in base all’articolo 2549 comma 2 del Codice civile, esclusivamente ai soggetti diversi dalle persone fisiche (vedi riforma Jobs act  DLeg. 81/2015). In questo caso i compensi percepiti dall’associato sono qualificati come ricavi e partecipano alla determinazione del reddito d’impresa di questi, secondo le normali regole, per cassa o per competenza a seconda della dimensione o delle scelte dell’impresa.

con apporto di (solo) capitale: è consentito sia alla persona fisica che alla persona giuridica, anche per una persona fisica qualificabile come privato non imprenditore. Gli utili derivanti da associazioni in partecipazione si considerano redditi di capitale (salvo che l’apporto dell’associato sia di solo lavoro). Il trattamento fiscale è simile a quello di una partecipazione a una società di capitali: la distribuzione dell’utile non è deducibile per l’associante, mentre il regime fiscale per l’associato varia a seconda che questo sia un soggetto Ires, un soggetto Irpef imprenditore o un soggetto Irpef privato (in ogni caso imponibili secondo il principio di cassa), secondo le regole per ognuno di questi previste.

con apporto misto (lavoro e capitale): è consentito sia alla persona fisica che alla persona giuridica, anche per una persona fisica qualificabile come privato non imprenditore. In questo caso valgono le medesime previsioni, in termini di imposte dirette, esposte per il caso dell’apporto di solo capitale, ricordando che alle persone fisiche, in base all’articolo articolo 2549 comma 2 del Codice civile, non è permesso l’apporto di lavoro neanche parzialmente.

4. Associazione in partecipazione: obblighi e diritti delle parti

Modalità ed entità della partecipazione agli utili è definita tra le parti in sede di stipula contrattuale, in base all’apporto dell’associato e che può essere una percentuale fissa o variabile. Normalmente si prevede una partecipazione, in percentuale, ai ricavi invece che agli utili. Questo rappresenta un valore meno sensibile per eventuali contestazioni. Può essere previsto, per accordo tra le parti, il pagamento di acconti all’associato.

Sulla base dell’articolo 2553 del Codice civile, l’associato partecipa anche alle eventuali perdite ma solo nei limiti del suo apporto. La partecipazione alle perdite, da parte dell’associato, può essere esclusa per accordo contrattuale tra le parti.

Associante – Gli spetta il controllo e la gestione dell’impresa o dell’affare in relazione a cui è stata contratta l’associazione in partecipazione, non spettando invece all’associato neanche il diritto di veto, neppure sulle operazioni straordinarie.

Associato – Gli spetta il rendiconto sulle attività compiute (o quello annuale della gestione) se questa si protrae per più anni. La forma sarà quella del conto economico, dell’impresa o dell’affare, redatto secondo le regole della contabilità ordinaria o semplificata (a seconda della tipologia dell’azienda), e dovrà essere datato e firmato da entrambi i contraenti. All’associato spetta, anche, a fine contratto, la restituzione dell’apporto o del suo valore (in denaro o beni), al valore nominale (diminuito delle eventuali perdite). Anche in caso di apporto di lavoro, ma solo se quantizzato monetariamente dalle parti in sede di stipula contrattuale.

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Novella Toloni

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