Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Maxbizz is a values-driven consulting agency dedicated.

Gallery

Contact

+1-800-456-478-23

411 University St, Seattle

maxbizz@mail.com

BONUS CASA, REQUISITI E NOVITÀ: QUANDO CONVIENE INCASSARE L’AGEVOLAZIONE E QUANDO CEDERLA?

1. Introduzione
Lo scorso lunedì 5 ottobre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti del Mise e del Tesoro che hanno reso effettivamente operativo il Superbonus al 110%.
Ricordiamo che il Superbonus è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.
Le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d. Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. Ecobonus).

2. Come può essere utilizzato il Superbonus?
Sono principalmente tre le modalità con cui si può beneficiare del Superbonus:
a. fruizione diretta della detrazione nella misura del 110% da ripartire tra gli aventi diritto in 5 rate annuali di pari importo entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi, nel caso si effettui la spesa pagando direttamente l’impresa.
b. optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi;
c. per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. In questo caso si dovrà inviare dal 15 ottobre 2020 una comunicazione per esercitare l’opzione. Il modello da compilare e inviare online è quello approvato con il provvedimento dell’8 agosto 2020. La cessione può essere disposta in favore:
dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
◦ di istituti di credito e intermediari finanziari.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di cessione.
Questa possibilità riguarda anche gli interventi:
di recupero del patrimonio edilizio (lettere a), b e h) dell’articolo 16-bis del TUIR)
di recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti (cd. bonus facciate, Art. 1, commi 219 e 220, della legge 27 dicembre 2019, n. 160)
– per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (Art. 16-ter del decreto legge n. 63 del 2013).
Per esercitare l’opzione, oltre agli adempimenti ordinariamente previsti per ottenere le detrazioni, il contribuente deve acquisire anche:
• il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai CAF;
• l’asseverazione tecnica relativa agli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, che certifichi il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali e la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, di cui parleremo meglio nel paragrafo dedicato ai requisiti tecnici.

3. Quale opzione è più conveniente tra la detrazione e la cessione?
Chi usufruisce direttamente della detrazione ne sfrutta tutto il valore nominale, anche se in un arco di tempo medio-lungo. Chi la vende, monetizza subito, ma nel lungo termine va a perderci qualcosa.
a. La detrazione
Per il superbonus, che si recupera in cinque anni la cessione sarà la soluzione più conveniente, per chi non ha un’Irpef abbastanza capiente. Per i bonus “minori”, l’esito può essere diverso.
Se, ad esempio, tra giugno e luglio si registra una spesa di 44.000 euro per ristrutturare un appartamento, si ha diritto a 22.000 di detrazione pari al 50%, da dividere in dieci rate da 2.200 euro l’una a partire dal modello Redditi o 730 del 2021. Con un’inflazione all’1% annuo, alla fine del 2030 i 22.000 euro via via recuperati dal contribuente diventano 20.825 in termini reali; con un’inflazione al 2% – oggi assai improbabile – scenderebbero a 19.719 euro.
b. Cessione: vale l’80% del valore nominale
Cedendo adesso il credito d’imposta a una banca, alle Poste o a un’assicurazione, si possono ottenere – indicativamente – 17.600 euro pari all’80% del valore nominale.
Tra gli altri oneri da mettere in conto, si deve tener presente che, in caso di cessione del credito, tutti gli intermediari finanziari richiedono l’apertura di un conto corrente. In molte circostanze, inoltre, l’operazione sarà anche l’occasione per proporre al cliente l’acquisto di altri prodotti finanziari o polizze assicurative (contro le calamità naturali, sulla vita del proprietario, eccetera).
c. La variabile prestito ponte
Nel confronto tra utilizzo diretto e cessione si può inserire anche la variabile del prestito ponte. Chi non può permettersi di pagare interamente i lavori, può rivolgersi alla banca per chiedere l’anticipo del corrispettivo per la cessione del credito d’imposta. Se la pratica va a buon fine, va considerato anche il costo del finanziamento per famiglie e condomini nell’ordine del 2,5-3% (Taeg) su base annua.
Il finanziamento è una possibilità a cui può ricorrere chi sta acquistando una casa da ristrutturare e si è già fatto carico del mutuo e la spesa per i lavori: in questi casi, la cessione coperta dal prestito ponte può alleviare la tensione sulle finanze familiari o su un progetto di investimento.

4. I nuovi requisiti tecnici
a. Asseverazione per l’ecobonus
Per beneficiare del super bonus del 110% per tutti gli interventi agevolati sul risparmio energetico “qualificato” (ecobonus, quindi, non per gli interventi antisismici, il fotovoltaico, i sistemi di accumulo e per le colonnine di ricarica), oltre che per la cessione a terzi o lo “sconto in fattura” dei crediti d’imposta del 110% generati dall’ecobonus, i tecnici abilitati alla progettazione di impianti ed edifici – che siano iscritti ai relativi ordini professionali – dovranno:
asseverare il rispetto dei “requisiti tecnici” previsti dal Dm 6 agosto 2020, il quale sostituirà, per i lavori iniziati dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, quelli indicati nei decreti 19 febbraio 2007 e 11 marzo 2008;
asseverare la “congruità” delle spese sostenute rispetto ai “massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento”; in pratica i costi per tipologia di intervento dovranno essere inferiori o uguali ai prezzi medi delle opere compiute, riportati nei “prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome” territorialmente competenti o ai prezzi riportati nelle guide sui “prezzi informativi dell’edilizia”, edite da Dei.
In assenza di questi prezzari per gli interventi da eseguire, il tecnico determinerà i nuovi prezzi analiticamente, anche avvalendosi dei “massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore” (ad esempio, per mq di copertura, per kWt di potenza termica o per kWe di potenza elettrica), indicati all’allegato I del decreto requisiti, i quali sono comunque sempre utilizzati (anche nei suddetti calcoli analitici, punto 13.2 dell’allegato A) nei casi in cui l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del fornitore o dell’installatore (ad esempio, per gli impianti di climatizzazione invernale).
Una copia di questa asseverazione va trasmessa telematicamente all’Enea – deputata al controllo della completezza e correttezza della documentazione inviata – in base all’emanando decreto asseverazioni del Mise del 3 agosto 2020 – applicabile solo per l’ecobonus al 110% – , entro 90 giorni dal termine dei lavori (asseverazione dell’allegato 1) ovvero dopo il Sal (allegato 2).
L’asseverazione è quindi una certificazione che contiene la dichiarazione di congruità delle spese sostenute dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio (1° luglio 2020) al 31 dicembre 2021, quando scadrà il Superbonus al 110%.
In caso di asseverazioni non fedeli sono previste sanzioni penali e amministrative che oscillano tra i 2.000,00 e i 15.000,00 euro di ammenda.
b. Massimali di costo specifici
I nuovi requisiti tecnici (allegati A, C per la prestazione energetica, E per l’isolamento termico, F per le pompe di calore, G per impianti a biomassa, H per i collettori solari), i limiti di spesa assoluti (allegato B) e i limiti di congruità, non si applicheranno solo per l’ecobonus al 110%, ma dovranno essere rispettati anche per gli interventi iniziati dopo la loro entrata in vigore – per: il risparmio energetico “qualificato” (ecobonus), detraibili al 50-65-70-75% (tranne quelli effettuati congiuntamente con gli interventi sismici); il bonus facciate del 90%, se i lavori incideranno da un “punto di vista termico” o per più del 10% “dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio”, per i quali è obbligatoria la comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori (quindi, non per la sola pulitura o tinteggiatura esterna, detraibile comunque al 90%).
Per queste due agevolazioni (che appunto non sono al 110%) non si applicherà, però, il decreto asseverazioni del Mise del 3 agosto 2020, valido solo per l’ecobonus al 110 per cento.
c. Massimali per il sismabonus
Il decreto requisiti non prevede limiti di congruità specifici per il sismabonus (neanche se al 110%). Inoltre, per gli interventi di riduzione del rischio sismico congiunti al risparmio energetico, detraibili all’80% ai sensi dell’articolo 14, comma 2-quater.1, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (o all’85%, se la riduzione del rischio sismico è di almeno 2 classi) ovvero al 110% non sono definiti massimali di costo specifici.
d. Limiti di spesa al netto dell’Iva
I “massimali specifici di costo per gli interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore”, indicati all’allegato I, si considerano al netto di Iva, prestazioni professionali e opere complementari relative alla installazione e alla messa in opera delle tecnologie.

5. Come cambia il Superbonus in base alla data di inizio dei lavori?

I nuovi requisiti tecnici si applicano ai lavori iniziati dopo il 6 ottobre del 2020, ovvero la data di entrata in vigore del decreto.
Per gli interventi iniziati prima, invece, la norma di riferimento, dove compatibile, resta il decreto ministeriale del 19 febbraio 2007 in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica.

Avv. Marialetizia Polizzi

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?
CLICCA SUL BOTTONE E RICHIEDI LA TUA CONSULENZA CON UN ESPERTO MYACCOUNTING.IT!