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BONUS CENTRI STORICI: ECCO LA PROCEDURA PER OTTENERLO

1. Introduzione

Dal 18 novembre fino al 14 gennaio 2021 è possibile richiedere il bonus centri storici.

Si tratta di un contributo a fondo perduto previsto dall’art. 59 del Dl n.104/2020, meglio noto come“decreto Agosto” – che assegna agli esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico – delle città colpite dal calo dei turisti stranieri a causa del Covid-19una somma di denaro.

La richiesta può essere presentata alla stessa Agenzia tramite i servizi telematici. Qualora la domanda venga accolta l’Agenzia delle Entrate erogherà la somma di denaro spettante.

2. A chi spetta il bonus centri storici?

Tale contributo – in caso di esito positivo della domanda – viene erogato alle attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico dei centri storici che, secondo le ultime rilevazioni effettuate dall’Istat, hanno registrato prima dell’emergenza sanitaria presenze di turisti stranieri:

  • in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti per quanto riguarda i capoluoghi di provincia e le città metropolitane;
  • in numero pari o superiore a quello dei residenti per i comuni capoluogo di città metropolitana.

I comuni interessati dal bonus centri storici sono 29: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.

Il bonus centri storici non può essere cumulato dai ristoratori con l’altro bonus previsto dal decreto Agosto ossia il contributo a fondo perduto per chi sostiene la filiera del Made in Italy al 100 per cento.

3. Quali sono i requisiti richiesti per accedere al contributo?

Per ottenere il bonus è necessario:

  • avere la partita Iva attiva alla data del 30 giugno 2020 e non cessata alla data di presentazione dell’istanza;
  • svolgere un’attività di vendita di beni o servizi al pubblico;
  • che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di giugno 2019.

Per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1 luglio 2019 il contributo spetta indipendentemente dal fatturato.

Come già ricordato, tutto quanto sopra vale per le attività svolte nelle zone A o equipollenti dei capoluoghi di provincia che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura tre volte superiore ai residenti o città metropolitane che hanno registrato presenza di turisti stranieri in misura almeno pari ai residenti.

In altri termini, il contributo spetta solo se l’impresa ha il domicilio fiscale o la sede operativa nel centro storico delle 29 città indicate nell’elenco riportato nelle istruzioni al modello di istanza.

4. Bonus centri storici: ecco la procedura

I contribuenti possono chiedere il bonus a fondo perduto presentando una domanda tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale dell’Agenzia delle entrate “Fatture e Corrispettivi”, dal 18 novembre 2020 al 14 gennaio 2021.

Il modulo da compilare è diviso in varie sezioni, nelle quali andranno indicati:

  • il codice fiscale del soggetto richiedente e dell’eventuale legale rappresentante se il soggetto richiedente è diverso da persona fisica (ad esempio per le società);
  • il codice fiscale del de cuius, nel caso in cui il soggetto richiedente sia un erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto.

Nella sezione relativa alla sussistenza dei requisiti, andrà dichiarato/a:

  • che il soggetto richiedente esercita le attività secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 59 del decreto;
  • la soglia di appartenenza dei ricavi o compensi dell’anno 2019: se inferiori o uguali a 400.000 euro, se superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro o, infine, se superiori a 1 milione di euro;
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito ai mesi di giugno 2020 e giugno 2019, degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, realizzati nelle zone A dei comuni di cui al medesimo comma 1, nonché il codice catastale dei predetti comuni. Per quanto riguarda i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea, l’ambito territoriale di esercizio dell’attività, e quindi del fatturato e dei corrispettivi, è riferito all’intero territorio dei comuni predetti;
  • se il soggetto richiedente, per almeno uno degli esercizi di cui al comma 1 dell’articolo 59 del decreto, ha iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019. In tale ipotesi deve essere barrata l’apposita casella.

Si deve, infine, indicare:

  • l’Iban del conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al soggetto richiedente il contributo;
  • la firma e la data di sottoscrizione dell’istanza;
  • il codice fiscale dell’eventuale soggetto incaricato della trasmissione telematica dell’istanza. È possibile, infatti, che l’istanza venga presentata, per conto del richiedente, dagli intermediari abilitati alla presentazione delle dichiarazioni (articolo 3, comma 3, del Dpr n. 322 del 1998) che, alternativamente:
    • sono abilitati al cassetto fiscale del richiedente;
    • sono in possesso della delega “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche e dei loro duplicati informatici” (portale Fatture e Corrispettivi).

A seguito dell’invio telematico della domanda – con o senza l’ausilio dell’intermediario – verrà rilasciata:

  • Una prima ricevuta che attesterà la presa in carico della richiesta o lo scarto a seguito dei controlli formali.
  • Una seconda ricevuta che attesterà l’accoglimento o meno dell’istanza, dopo che l’Agenzia avrà verificato l’esattezza e la coerenza dei dati comunicati con le informazioni presenti in Anagrafe Tributaria.

5. Cosa succede in caso di accoglimento della domanda, nuovo inoltro o rinuncia?

In caso di accoglimento della domanda l’erogazione del contributo avviene mediante accredito sul conto corrente dell’Iban del beneficiario indicato nell’istanza. Contestualmente all’accoglimento dell’istanza per la richiesta del contributo, l’Agenzia emette il mandato di pagamento.

In caso di errore nella compilazione dell’istanza si può presentare una nuova domanda, in sostituzione della domanda già trasmessa. L’ultima istanza trasmessa nel periodo utile sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo.

È possibile anche presentare una rinuncia alla domanda precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo. La rinuncia può essere presentata anche dagli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici” del portale “Fatture e Corrispettivi” che non abbiano preventivamente presentato l’istanza.

6. Come si calcola il contributo? E nel caso di più esercizi?

Il contributo viene calcolato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2019:

  • 15%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono inferiori a 400mila euro;
  • 10%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 sono compresi tra 400mila e un milione di euro;
  • 5%, se i ricavi e i compensi nell’anno 2019 superano un milione di euro.

Viene garantito comunque un contributo minimo di:

  • 1.000,00 euro per le persone fisiche;
  • 2.000,00 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Gli importi minimi sono riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei comuni (comma 1 dell’articolo 59 del decreto).

L’importo massimo erogato è di 150mila euro.

In caso di più esercizi nelle zone A dei comuni si deve riportare l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di giugno 2019 e giugno 2020, separatamente per ciascun esercizio, nonché il codice catastale del comune in cui tale ammontare è realizzato.

Il contributo complessivo si calcola sommando i contributi determinati sul singolo esercizio, a patto che siano rispettati i requisiti del calo di fatturato, ossia cheil fatturato riferito a giugno 2020 deve essere inferiore almeno ai due terzi di quello realizzato a giugno 2019 e che l’attività sia svolta nelle zone A dei comuni.

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione – sia per quanto riguarda le imposte sui redditi, sia per l’Irap – e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi.

Avv. Marialetizia Polizzi

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