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BREXIT: IDENTIFICAZIONE DIRETTA O RAPPRESENTANTE FISCALE?

1. Introduzione

A partire dal 1° gennaio 2021 gli operatori economici residenti nel Regno Unito, per poter operare ai fini Iva in Italia, sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale: questo è il chiarimento pervenuto dall’Agenzia delle Entrate che, in risposta alle FAQ sulla Brexit pubblicate il 31 dicembre 2020 sul proprio sito web, ha specificato che gli operatori economici inglesi, già identificati ai fini Iva in Italia, sono tenuti a chiudere la P.Iva loro attribuita per far spazio ad un nuovo numero di P.Iva associato ad un rappresentante fiscale italiano, tenuto ad operare come tramite del professionista anglosassone.

Ma in cosa consiste la rappresentanza fiscale?

Cosa succede ai saldi Iva maturati in capo alle P.Iva già attive in Italia prima della Brexit?

2. Rappresentanza fiscale e le sue caratteristiche

Con la sottoscrizione di un accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione Europea e il Regno Unito – pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 31/12/2020 -, la Gran Bretagna perde definitivamente la qualifica di Stato membro dell’UE, assumendo quella di “Paese terzo”.

A fare chiarezza sulla Brexit e sugli obblighi Iva degli operatori economici residenti nel Regno Unito ed operanti in Italia, è intervenuta l’Agenzia delle Entrate specificando alcuni profili operativi con i quali gli operatori economici devono misurarsi a partire dal 1° gennaio 2021.
Con decorrenza dalla suddetta data infatti, questi ultimi, se intenzionati ad operare sul territorio italiano, dovranno nominare un rappresentante fiscale (persona fisica o giuridica, residente o avente sede in Italia) che agirà in qualità di mandatario di uno o più soggetti non residenti al solo scopo di compiere “operazioni Iva” all’interno del Paese.

Attenzione: uno stesso soggetto può essere nominato rappresentante fiscale di diversi operatori non residenti; in tal caso, il soggetto italiano sarà titolare di molteplici numeri di P.Iva.
Al contrario, l’operatore economico non residente potrà dotarsi di un solo rappresentante fiscale per ogni Paese.

2.1 Come si nomina il rappresentante fiscale in Italia?

Il rappresentante fiscale in Italia di un operatore estero dovrà essere nominato attraverso una delle seguenti modalità:

  • atto pubblico,
  • scrittura privata autenticata,
  • lettera annotata in apposito registro presso l’Ufficio Iva competente in relazione al domicilio fiscale del rappresentante stesso,
  • comunicazione effettuata con le modalità previste dall’art. 35 del D.P.R. n. 633/1972.

È bene specificare che per garantire l’efficacia della nomina, l’atto deve recare sempre una data anteriore all’esecuzione della prima operazione in Italia.

2.2 Apertura della partita Iva

Il soggetto nominato rappresentante dovrà, inoltre, aprire la propria posizione Iva, utilizzando l’apposito modello, ossia:

  • AA7/10 per le società;
  • AA9/12 per le persone fisiche.

Attraverso l’apertura della posizione Iva del rappresentante, il soggetto estero sarà sottoposto a tutti gli obblighi previsti dalla normativa Iva nazionale.

Nello specifico, sarà obbligato alla:

  • registrazione delle operazioni nei registri Iva,
  • fatturazione,
  • detrazione e rimborso dell’imposta,
  • dichiarazione annuale e liquidazione periodiche Iva.

Attenzione: il rappresentante fiscale è tenuto ad esercitare diritti e doveri in nome e per conto del soggetto non residente che rappresenta; di conseguenza, sarà responsabile solidalmente con l’operatore estero per tutti gli adempimenti Iva da eseguire.

Inoltre, sia le fatture emesse che quelle di acquisto ricevute dal rappresentante devono essere cointestate, cioè contenere gli estremi del rappresentante (e la sua qualità) nonché gli estremi del soggetto rappresentato.

2.3 Attribuzione codice fiscale

Al fine di adempiere agli obblighi di versamento dell’imposta e di presentazione della dichiarazione, il rappresentante fiscale deve inviare la richiesta di attribuzione del codice fiscale dei soggetti rappresentati (qualora questi non ne siano già in possesso) all’indirizzo di posta elettronica dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, è richiesto l’utilizzo del modello:

  • AA4/8 per le persone fisiche

e

  • AA5/6 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Attenzione: qualora il soggetto italiano nominato rappresentante fosse già in possesso di un numero di P.Iva per lo svolgimento della propria attività d’impresa, ai fini della rappresentanza fiscale sarà dotato di un secondo numero di P.Iva.

Ciascuna posizione avrà una gestione autonoma, ognuna soggetta alla propria contabilità.

3. Saldi Iva maturati prima della Brexit

L’articolo 26-quater del D.P.R. 600/1973, introdotto dal D.Lgs. 143/2005, prevede l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti alle consociate residenti in Stati membri dell’Unione Europea.

A seguito dell’uscita del Regno Unito dall’UE, quali saranno le sorti degli eventuali saldi Iva maturati in capo alle P.Iva attive in Italia già prima della Brexit?

Come riportato dall’Agenzia delle Entrate, l’applicazione dell’articolo 26-quater di cui sopra trova applicazione fino al 31/12/2020 – termine di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea -; di conseguenza, fino a tale data continuano ad applicarsi al Regno Unito tutti i trattati e gli accordi europei (compresi, ovviamente, il TUE, il TFUE e i principi generali del diritto dell’Unione).

Va da sé, dunque, che per i pagamenti di interessi e canoni corrisposti a partire dal 1° gennaio 2021 a soggetti britannici, non troverà più applicazione la disciplina suddetta – cioè, non vi sarà più l’esenzione dalle imposte sugli interessi e sui canoni corrisposti a consociate residenti negli Stati membri.

Dott.ssa Adriana Valentino

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