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COME CANCELLARE IL DEBITO SE NON PUOI PAGARE

 

Nella vita imprenditoriale (ma anche non imprenditoriale), è possibile ritrovarsi in una situazione debitoria tale per cui è impossibile far fronte ai propri debiti, per questo, nel 2012, è stata varata la Legge 3-2012, nota come legge salva suicidi. Vediamo insieme che cos’è.

1. Cos’è la legge 3/2012 e il relativo piano di rientro

La legge salva suicidi è stata pensata per rispondere a situazioni di reale difficoltà economica, o meglio, di sovraindebitamento, vale a dire tutte quelle situazioni di squilibrio tra obblighi assunti verso i creditori e l’incapacità del debitore di farvi fronte sulla base delle proprie disponibilità economiche; privati cittadini ma anche piccoli imprenditori e professionisti possono far ricorso a questa legge per poter pagare i debiti insoluti e finalmente uscire da questa situazione.
Le regole previste dal testo della legge 3/2012 consentono ai privati cittadini di stipulare accordi con i creditori per il pagamento dei debiti ma, quello che la legge sul sovraindebitamento ha inserito, è che c’è la possibilità per i privati cittadini di pagare i debiti sulla base delle proprie reali disponibilità.
Nel dettaglio la Legge 3/2012 salva suicidi (art.7 capo II) dice che: il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi, un accordo di ristrutturazione dei debiti sulla base di un piano (piano di rientro) che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei all’accordo stesso, compreso l’integrale pagamento dei titolari di crediti privilegiati ai quali gli stessi non abbiano rinunciato, anche parzialmente.
Ma che cos’è il piano di rientro? E’ un vero e proprio accordo che consente la rinegoziazione dei propri debiti, in esso sono previste le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori; può anche prevedere l’affidamento del patrimonio del debitore ad un fiduciario per la liquidazione, la custodia e la distribuzione del ricavato ai creditori.
Nel caso in cui sorgesse una situazione di effettiva difficoltà economica (accertata dal giudice) il privato cittadino potrà accedere ad un piano di rientro creditizio commisurato a debiti e ad averi del debitore. I creditori quindi, non riceveranno l’intera somma ma solo la parte che il debitore realisticamente può permettersi; la condizione affinché il piano di rientro venga avviato è che esso venga accettato da almeno il 60% dei creditori.

2. Requisiti, funzionalità e modalità del piano di rientro 

Approfondiamo insieme quali sono i requisiti, come funziona il piano di rientro e in che modalità. Le disposizioni della legge si rivolgono a tutti quei soggetti che non rientrano nelle categorie fallibili (ossia privati che non svolgono attività professionali). Dal piano di rientro sono però esclusi i soggetti sottoposti a procedure concorsuali, i soggetti che hanno usufruito della legge negli ultimi cinque anni o che, pur ammessi ai benefici, ne sono decaduti. Il privato dovrà recarsi a consegnare al commercialista e al tribunale la documentazione necessaria per stabilire modalità e tempi di pagamento del debito, secondo tre diverse modalità:

  •  Piano del consumatore: questo è utilizzato solo dalle persone fisiche, quindi il privato cittadino (sono esclusi cioè professionisti, associazioni,start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti) e il debito non dovrà provenire da un’attività professionale. Il debitore in questo caso, tramite il proprio avvocato, proporrà un piano di pagamento rateizzato e la proposta dovrà essere approvata da un giudice.
  • Accordo del debitore: questa modalità può essere utilizzata sia dai privati cittadini che da professionisti, associazioni, start up innovative, imprenditori agricoli e piccoli commercianti che, sempre tramite avvocato, presenteranno il proprio piano di pagamento ma che dovrà essere accettato dal 60% dei creditori e approvato dal giudice.
  • Liquidazione del patrimonio: Il debitore (sia privati cittadini che professionisti), in questo caso cederà il proprio patrimonio per il pagamento del debito nella misura delle proprie reali disponibilità. I beni esclusi dalla cessione al creditore sono quelli non pignorabili, i crediti necessari per l’alimentazione e il mantenimento e quelli derivati dallo stipendio (nella misura di quanto necessario al mantenimento della famiglia).

3. Come fare il piano di rientro

È importante sapere che il piano di rientro non si può fare da soli, infatti sarà l’O.C.C. (organismo di composizione della crisi) che sarà chiamato a deliberare sulle singole situazioni dei contribuenti e a regredire e valutare il piano.
Il compito del professionista e dell’O.C.C. non sarà solo quello di quantificare il patrimonio, ma sarà anche quello di andare ad analizzare i motivi della crisi di sovraindebitamento; a queste analisi seguirà successivamente la proposta di rientro e il piano dovrà essere presentato al giudice. Il giudice dovrà fissare una data per l’udienza entro 60 giorni dalla presentazione del piano e, i creditori, in caso di accordo del debitore, dovranno accettare il piano di pagamento entro 10 giorni.

The Legal One
13/10/2020 ore 9:00

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