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REVERSE CHARGE ESTERO E ITALIANO: REGIME ORDINARIO E FORFETTARIO

 

1. Reverse Charge: definizione e applicazione in regime ordinario

Il reverse charge è un meccanismo di applicazione dell’IVA disciplinato dall’articolo 17 del DPR 633/72 che consente di effettuare l’inversione contabile dell’imposta. Il carico dell’iva si sposta quindi dal venditore all’acquirente del bene del bene/servizio.
Normalmente lo si trova negli acquisti fra operatori comunitari cioè negli scambi fra membri appartenenti all’Unione Europea. I soggetti passivi (quindi non parliamo di privati) devono preliminarmente essere iscritti all’archivio VIES per poter usufruire del reverse charge.
Il fornitore che adotta un regime contabile ordinario e che riceve il documento senza iva sarà tenuto ad integrarlo con l’importo dell’iva del proprio paese riportandolo sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite. In questo modo non avrà nessun effetto contabile (+X iva acquisti –X iva vendite = zero).
Se, al contrario, chi acquista è un soggetto privato il venditore non potrà applicare il reverse e procederà regolarmente a inserire l’iva del proprio Paese.

 

 

2. Il reverse charge nel regime forfettario

Diverso è il discorso se il contribuente si trova in regime forfettario. Spesso i clienti che adottano il regime forfettario chiedono “ma perché io la devo versare l’iva?”. Succede infatti che, mentre un contribuente in regime ordinario integra il documento ricevuto mettendo l’iva sia nel registro degli acquisti che in quello delle vendite (effetto nullo), il contribuente in regime forfettario deve integrare il documento che riceve e versare tale importo aggiunto con F24 il 16 del mese successivo al documento.
La motivazione in realtà è molto logica. Il regime forfettario è “assimilabile” al consumatore finale. Questo perché avendo già l’agevolazione di non applicare l’iva sulle proprie vendite non può usufruire anche del vantaggio di acquistare senza iva.
Esiste però la soglia di acquisto di 10.000 euro per quanto riguarda i beni UE (sopra tale soglia va versata iva). Mentre per l’acquisto di servizi UE non esiste alcuna soglia e l’iva va sempre integrata e versata.

 

3. Il reverse charge italiano

Il meccanismo del reverse charge non si applica solo alle operazioni all’interno dell’Unione Europea. Ci sono particolari settori in Italia che scontano questo regime e il funzionamento è lo stesso. Ad esempio edilizia, operazione di pulizia degli edifici, vendita di pc e microprocessori.
Attenzione in particolare all’ambito dei pc e cellulari. Chi li vende spesso invia un modulo all’acquirente in cui chiede dichiarare se si tratta di un rivenditore o consumatore privato. La logica è sempre quella già esposta in precedenza: se si dichiara di essere un rivenditore il venditore non applicherà imposta (e chi acquista usa il reverse) mentre se si dichiara che è un acquisto personale verrà applicata imposta.
Anche qui il regime forfettario è del tutto diverso. Deve essere dichiarato in modo che nella vendita verrà applicata iva. Questo perché? Pensiamo se non fosse applicata. Il forfettario che vende cellulari acquisterebbe la merce senza iva (primo vantaggio) e potrebbe quindi rivendere sul mercato ad un prezzo vantaggioso (secondo vantaggio). Chi andrebbe più ad acquistare un cellulare in un normale centro commerciale?.
In ogni caso potrebbe anche dichiarare di essere un rivenditore (cosa vera in effetti) ma dovrebbe poi integrare il documento con l’iva al 22% e provvedere al versamento.

Dott.ssa Alessia Caporali

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