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partecipation exemption PEX

Come funziona la Partecipation Exemption (PEX)

La partecipation exemption è una delle opportunità a disposizione delle imprese per pagare meno tasse: se è vero che la pressione fiscale elevata è un peso gravoso per le aziende italiane, è altrettanto vero che ci sono molte agevolazioni e strategie permesse dalla legge per alleggerire questo peso, ma bisogna essere adeguatamente informati.

Il regime fiscale della partecipation exemption prevede la parziale esenzione delle plusvalenze derivanti da partecipazioni societarie ed è disciplinato principalmente dall’articolo 87 del TUIR, con importanti indicazioni normative anche negli articoli 73 e 58.

Sapere come pagare meno tasse con la PEX è molto importante perché è una disposizione fiscale pensata per evitare una doppia imposizione sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni o quote di partecipazione.

Quando si applica la PEX

La PEX è un particolare regime fiscale che stabilisce la non imponibilità quasi totale delle plusvalenze che una società ricava dalla cessione di proprie quote di partecipazione: una parte di queste plusvalenze, cioè, non è soggetta a imposizione fiscale. 

L’esenzione, però, si applica solo se la plusvalenza deriva da una cessione a titolo oneroso, da un’assegnazione ai soci o da un conferimento mediante permuta e trasferimento di sede all’estero.

Chi può usufruire di questo regime? Tutte le società di capitali (art. 73 del TUIR), le società di persone e gli imprenditori individuali. Sono quindi escluse solo le società semplici e gli enti a esse assimilati e le società in contabilità semplificata, oltre che le persone fisiche.

Le tipologie di plusvalenze a cui si può applicare la PEX sono invece numerose:

  • Azioni o quote di società e strumenti finanziari assimilati;
  • Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza degli utili;
  • Diritti di usufrutto di una partecipazione, se ceduto dal proprietario della partecipazione;
  • Nuda proprietà di una partecipazione;
  • Diritti di opzione relativi a una partecipazione, se ceduti dal proprietario della stessa;
  • Distribuzioni di riserve di capitale;
  • Operazioni di recesso, liquidazione, riduzione del capitale, riscatto di azioni o esclusione del socio.

Per “strumenti finanziari assimilati alle azioni” il TUIR intende, all’articolo 44, quegli strumenti finanziari “la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale i titoli e gli strumenti finanziari sono stati emessi”.

Non si può applicare la partecipation exemption ai diritti di usufrutto o di opzione ceduti da un terzo che non possiede anche la relativa partecipazione perché in questa situazione viene a mancare il legame tra il diritto in questione e la partecipazione.

Altri casi in cui non si può applicare la PEX sono i seguenti:

  • titoli obbligazionari convertibili (prima della conversione);
  • fondi comuni di investimento mobiliare e Sicav;
  • contratti di associazione, titoli e strumenti finanziari stipulati o emessi da soggetti esteri la cui remunerazione non sia del tutto indeducibile;
  • SIIQ (società di investimento immobiliare quotate);
  • operazioni di pronto contro termine.

Partecipation exemption: requisiti

Alle plusvalenze delle tipologie elencate nel paragrafo precedente si può applicare la PEX se sussistono alcuni requisiti indicati agli articoli 58 e 87 del TUIR:

  • Gli strumenti finanziari in oggetto devono essere classificati come immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.
  • Il possesso deve essere ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell’avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (criterio LIFO).
  • La società deve avere residenza fiscale in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata, a meno che il possessore delle partecipazioni non possa dimostrare che esse non siano state utilizzate per localizzare i redditi in Stati o territori a fiscalità privilegiata; questa condizione sussiste se le partecipazioni sono sottoposte a una tassazione non inferiore alla metà di quella a cui sarebbero soggette qualora la società fosse residente in Italia.
  • La società deve esercitare un’impresa commerciale secondo la definizione di cui all’articolo 55 del TUIR, e sono automaticamente escluse da questo requisito le società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali (non utilizzati direttamente nell’attività di impresa).

Per stabilire l’inizio del periodo di possesso si devono considerare la data di trasferimento della proprietà in caso di cessione a titolo oneroso, la data di sottoscrizione in caso di sottoscrizione in sede di emissione, la data di decorrenza di partecipazioni già possedute in caso di aumento di capitale.

In caso di società holding, i requisiti della residenza fiscale e dell’esercizio di impresa commerciale devono essere rispettati dalle società indirettamente partecipate dalla stessa che rappresentano la maggior parte del suo patrimonio.

I vantaggi fiscali della partecipation exemption

La plusvalenza a cui applicare la PEX è il risultato della differenza fra il corrispettivo, al netto degli oneri di diretta imputazione, e il costo non ammortizzato, cioè il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione, calcolato con il metodo normalmente usato dal possessore per la valutazione delle partecipazioni in bilancio (per es. LIFO o FIFO).

La percentuale di esenzione fiscale delle plusvalenze dipende dal tipo di soggetto che richiede l’applicazione del regime fiscale della PEX:

  • I soggetti sottoposti all’imposta IRES (spa, srl, enti pubblici o privati commerciali, società estere, cooperative) ottengono un’esenzione del 95%;
  • I soggetti sottoposti all’imposta IRPEF (società di persone, imprenditori individuali, srl in regime di trasparenza fiscale) ottengono un’esenzione del 41,86%.

Le minusvalenze derivanti da operazioni in regime di PEX, invece, non sono deducibili, ai sensi dell’art. 101 del TUIR, a meno che le partecipazioni in questione fossero detenute da meno di un anno oppure non fossero classificate come immobilizzazioni immobiliari nel primo esercizio di possesso.

In particolare per i soggetti passivi IRES il vantaggio fiscale è notevole e permette, per esempio nel caso di assegnazione di quote ai soci, di gestire le proprie quote di partecipazione senza che ogni movimento delle stesse causi un’imposizione fiscale, che si verificherà solo quando tali quote genereranno dividendi per i soci che le detengono: si evita così una doppia imposizione. Anche per le società holding e i gruppi societari è un’agevolazione importante per la gestione della propria struttura di partecipazioni strategiche, ma bisogna fare attenzione a rispettare tutti i requisiti di legge e a non approfittare di queste opportunità strategiche con operazioni borderline.

Avv. Carlo Alberto Micheli

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