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CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO “RISTORI” E “RISTORI BIS”: CHI SONO I BENEFICIARI E COME FARE DOMANDA

1. Introduzione

La guida predisposta dall’Agenzia delle Entrate, utile a conoscere i nuovi contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Ristori e dal Decreto Ristori bis, è finalmente on-line: quali sono i requisiti per beneficiare di tali finanziamenti? Come può essere trasmessa la domanda e secondo quali scadenze?

Scopriamo insieme tutti i dettagli di questo importante aiuto concesso ai contribuenti italiani!

Il potere governativo nazionale, con i decreti Ristori (n. 137 del 28/10/2020) e Ristori bis (n. 149 del 9/11/2020), ha voluto introdurre numerose misure di sostegno destinate agli operatori economici gravati dalle nuove regole restrittive, utili al contenimento della seconda ondata di contagio da Covid-19.

Tra le misure previste, spiccano due nuovi contributi a fondo perduto:

  • il contributo a fondo perduto Ristori, a favore dei contribuenti soggetti alle misure restrittive di cui al DPCM del 24 ottobre 2020, concernente la chiusura totale o la riduzione dell’orario di apertura di determinate attività commerciali e professionali, locate nell’intero territorio nazionale;
  • il contributo a fondo perduto Ristori-bis, in favore, invece, dei contribuenti soggetti alle misure restrittive di cui al DPCM del 3 novembre 2020, concernente la chiusura o la riduzione dell’orario di lavoro per determinate attività commerciali e professionali, locate in aree dello Stato cosiddette “rosse” (o regioni rosse).

Possono beneficiare di tali contributi i soli titolari di p.iva, sulla base dei codici ateco ad essa associati.

Di seguito, le tabelle indicanti i codici ateco di cui al decreto Ristori (allegato 1) e al decreto Ristori bis (allegato 2) . 

2. La misura del contributo

Per gli aventi diritto, che avevano già presentato l’istanza al precedente contributo a fondo perduto previsto dal decreto Rilancio, l’ammontare del nuovo contributo sarà pari all’importo per il quale era stato disposto il mandato di pagamento, al netto dell’eventuale cifra economica restituita con modello F24 o stornata dalla banca, e moltiplicato per una delle varie percentuali fissate per ogni codice ateco (così come riportati riportate dai precedenti allegati 1 e 2):

  • 50%
  • 100%
  • 150%
  • 200%
  • 400%.

Diversamente, per gli aventi diritto, non già beneficiari del precedente contributo a fondo perduto, l’ammontare del nuovo finanziamento sarà determinato mediante due fasi di calcolo, una successiva all’altra.

Nella prima fase, la base di calcolo sarà determinata applicando, alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019, una delle seguenti percentuali:

  • 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 €,
  • 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 € ma non l’importo di 1.000.000 di €,
  • 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di €.

Per i soggetti possessori di p.iva, attiva a partire dall’1/1/2019, qualora la differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi di aprile 2020 e aprile 2019 fosse pari a zero o positivo, la base di calcolo sarà minimo di 1.000 € per le persone fisiche e di 2.000 € per i soggetti diversi.

Nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase verrà moltiplicato per una delle varie percentuali fissate per ogni codice ateco (così come riportati dai precedenti allegati 1 e 2):

  • 50%
  • 100%
  • 150%
  • 200%
  • 400%.

Attenzione: in entrambi i casi, l’importo massimo erogabile del nuovo contributo sarà pari a 150.000 €.

3. A chi spetta

Il nuovo contributo a fondo perduto può essere richiesto dai titolari di p.iva che svolgono attività prevalente nei settori economici individuati nelle tabelle contenute negli allegati 1 e 2 su menzionati.

Vediamo, di seguito, i requisiti da possedere, utili alla presentazione della domanda:  

  1. il soggetto deve aver attivato la p.iva in data antecedente al 25 ottobre 2020 e non deve averla cessata alla data di emissione del mandato di pagamento o di presentazione dell’istanza;
  2. il soggetto deve esercitare come attività prevalente alla data del 25 ottobre 2020 una di quelle riferibili ai codici ateco contenuti negli allegati 1 e 2;

Per ottenere l’erogazione del contributo è, inoltre, necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  2. apertura della p.iva a partire dal 1° gennaio 2019.

4. L’accreditamento diretto

I soggetti aventi i requisiti previsti per il contributo a fondo perduto Ristori e Ristori bis, già beneficiari del precedente contributo di cui al decreto Rilancio, riceveranno la somma ad essi destinata sul medesimo conto corrente in precedenza indicato.

Diversamente, i soggetti possidenti i requisiti previsti per il contributo ma che non avevano presentato istanza per il suo riconoscimento ai sensi del decreto Rilancio, potranno ottenere il nuovo beneficio presentando apposita domanda sul sito web dell’Agenzia delle Entrate – a partire dal 20 novembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021.

4.1 Come predisporre e trasmettere l’istanza

Ai fini dell’inoltro corretto della domanda, è bene seguire le regole dettate dall’ente nazionale.

Nello specifico, l’istanza dovrà contenere il codice fiscale del soggetto richiedente il contributo (o del suo rappresentante legale nel caso di soggetto diverso da persona fisica o di minore/interdetto) e l’Iban del conto corrente su cui accreditare la somma.

Nel caso di erede che prosegue l’attività di un soggetto deceduto, bisognerà indicare il codice fiscale di quest’ultimo.

Ai dati appena enunciati, si aggiungono quelli attestanti il possesso dei requisiti previsti, nonché quelli necessari a determinare l’ammontare del contributo, ossia:

  • l’eventuale inizio dell’attività successivamente alla data del 31 dicembre 2018,
  • la fascia dei ricavi/compensi dell’anno 2019,
  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di aprile 2019 e 2020.

Ovviamente, tali ultimi importi dovranno essere inseriti anche dai soggetti possessori di p.iva a partire dall’1/1/2019.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente potrà procedere autonomamente oppure richiedente l’intervento di un intermediario – purché preventivamente delegato all’utilizzo cassetto fiscale o del servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche (in tale caso, nel modello andrà riportato il codice fiscale dell’intermediario).

La predisposizione e la trasmissione dell’istanza, dovrà avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso:

  • l’utilizzo dell’apposita procedura web messa a disposizione all’interno del portale Fatture e Corrispettivi

oppure

Per utilizzare la procedura web, il contribuente o il suo intermediario dovranno:

  1. accedere al portale Fatture e Corrispettivi dal sito dell’Agenzia delle Entrate mediante le credenziali SPID, Entratel/Fisconline, o mediante la Carta Nazionale dei Servizi;
  2. cliccare sul link Servizi per compilare e trasmettere l’istanza nella sezione Contributo a Fondo Perduto presente nella home page del portale;
  3. cliccare sul link Compila e invia istanza per il contributo;
  4. inserire le informazioni richieste ed inviare la domanda.

Una volta trasmessa l’istanza, il sistema informativo dell’Agenzia delle Entrate assegnerà al file un numero di protocollo telematico; al contempo, il sistema effettuerà una serie di controlli formali su alcuni dati presenti nell’istanza (ad esempio, il corretto inserimento del codice fiscale del soggetto richiedente o del numero di p.iva).

Qualora detti primi controlli dovessero avere esito negativo, l’ente rilascerà una ricevuta di scarto. Diversamente, in caso di esito positivo, verrà rilasciata una prima ricevuta attestante la presa in carico dell’istanza. Nel caso in cui il contribuente dovesse accorgersi di errori nella compilazione della domanda on-line, avrà la possibilità di trasmettere un’istanza sostitutiva, ma solo fino al momento dell’emissione del mandato di pagamento.

Dott.ssa Adriana Valentino

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