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COS’E’ L’ENASARCO

1. Introduzione

Se sei un agente di commercio, un rappresentante o un promotore finanziario o vuoi aprire un’attività di questo tipo è importante sapere che la parte previdenziale dalla tua attività non riguarda solo l’Inps. L’ente previdenziale di riferimento principale rimane, di fatto, l’Inps ma a questo si affianca anche l’ENASARCO. Cerchiamo di fare chiarezza su cos’è l’ENASARCO e perché è obbligatorio iscriversi nel caso tu sia un agente di commercio, un rappresentante o un promotore finanziario.

I professionisti che svolgono attività di agente di commercio o similari oltre a iscriversi all’Inps commercianti devono iscriversi, obbligatoriamente, anche alla gestione previdenziale dell’ENASARCO. Si tratta di una contribuzione aggiuntiva che, in sostanza, si va ad aggiungere a quella dell’Inps. Questa integrazione ha come vantaggio oltre all’erogazione della pensione (raggiunto il limite di età), anche la possibilità di ottenere pensioni per invalidità e prestazioni accessorie (come assegni di necessità, polizze assicurative e/o per infortuni).

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2. Cos’è l’ente previdenziale ENASARCO

Parlando dal punto di vista istituzionale, l’acronimo ENASARCO identifica l’Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio. Le prestazioni previdenziali garantite da questo ente sono integrative rispetto a quelle fornite dall’Inps – dunque, sono prestazioni che si aggiungono a quelle ordinarie INPS. Attenzione: in quanto aggiuntive, non vuol dire che sono “facoltative”.

L’ENASARCO si occupa non solo di pensioni ma anche di assistenza, formazione e qualificazione professionale degli iscritti, quindi farne parte significa avere vantaggi ulteriori oltre all’aspetto previdenziale.

3. ENASARCO quanto si paga

Spostiamo ora l’attenzione sull’aspetto pratico dell’iscrizione previdenziale all’ENASARCO. L’agente di commercio, il rappresentante o il promotore finanziario sono tenuti al versamento di un’aliquota fissa sul proprio reddito imponibile come forma di accantonamento previdenziale. I contributi sono dovuti sia dalle ditte individuali sia dalle società di persone (SNC e SAS).

L’aliquota contributiva per il 2020 è del 17,00%, di cui l’8,50% a carico della ditta preponente e l’8,50% a carico dell’agente operante in forma individuale o societaria o associata. Questa aliquota si applica, ovviamente, alle provvigioni di competenza dell’anno 2020.

Attenzione! una volta raggiunto il massimale contributivo – circa 4.300€ per i plurimandatari e 6.500€ per i monomandatari – sia per la ditta che per l’agente operante verrà meno l’obbligo del versamento dei contributi.

4. Eccezioni

Una menzione a parte la merita la figura dell’informatore scientifico. Questa tipologia di professionista, pur operando con un contratto di agenzia, non è equiparabile a un agente di commercio. Proprio per questo motivo non è tenuto a iscriversi all’ente previdenziale ENASARCO, ma può farlo in forma volontaria come pensione integrativa a quella che già versa nelle modalità e nei tempi dettati dall’Inps.

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Novella Toloni

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