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DALL’E-COMMERCE AL DROPSHIPPING: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

1. Introduzione e-commerce e dropshipping

Vuoi avviare o hai avviato da poco un’attività di dropshipping e hai dubbi su come gestirla e soprattutto su tutti gli adempimenti fiscali ad esse collegati? Vuoi essere sicuro di non commettere errori, evitando così problemi e sanzioni?

Di seguito troverai tutte le risposte di cui hai bisogno e qualche consiglio utile. 

Partiamo da un discorso più generale sull’e-commerce per poi entrare nel dettaglio del dropshipping. 

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2. Domande e Risposte sull’E-Commerce

  1. Si può fare e-commerce senza partita iva?

L’e-commerce (o commercio elettronico) è a tutti gli effetti un’attività d’impresa, per la quale non conta la sua occasionalità “operativa” o l’eventuale fatturato raggiunto. Dunque, non sarà possibile pensare che “il mancato raggiungimento dei 5.000 € di fatturato possa esentare il commerciante on-line dall’apertura della partita iva”.

Vige, dunque e a tutti gli effetti, l’obbligo dell’apertura della partita iva per lo svolgimento dell’attività di e-commerce.

2. Adempimenti burocratici e fiscali per l’e-commerce

Per l’avvio dell’attività bisognerà presentare una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune di sua residenza. Tale documento potrà essere presentato anche nella forma di Comunicazione Unica (ComUnica) direttamente presso il Registro delle Imprese della Camera di Commercio la quale, a sua volta, presenterà le varie istanze a tutti gli enti preposti.

In merito agli adempimenti fiscali, invece, nel caso di e-commerce B2C (business to consumer), l’obbligo dell’emissione della fattura di vendita dipenderà dal regime fiscale applicato alla partita iva (nel caso di non obbligatorietà, la sua emissione dovrà comunque essere garantita al momento dell’acquisto). In ogni caso, dovrà tenersi un registro dei corrispettivi. 

Attenzione, nelle vendite “oltre Italia”, ci sarà bisogno di versare l’iva in Italia solo in caso di cessioni ENTRO SOGLIA (ossia, qualora nel Paese di destinazione non vi sia il superamento di una determinata soglia di fatturato). Diversamente (ossia, in caso di superamento soglia), ci sarà bisogno dell’apertura della p.iva nel Paese di destinazione del prodotto (MOSS e identificazione diretta).

L’obbligo nasce anche nel caso in cui si decidesse di stoccare la merce nel Paese estero.

3. Quali aspetti fiscali vanno considerati nell’e-commerce?

La risposta ad una domanda di questo tipo rischia di risultare prolissa, proviamo a focalizzarci sugli aspetti più importanti, di cui tener conto:

  • Obbligatorietà nell’emissione della fattura al momento della vendita del bene in caso di regime fiscale ordinario; su richiesta del cliente, in caso di regime forfettario. La prestazione di servizi obbliga SEMPRE all’emessa della fattura.
  • Tenuta del registro dei corrispettivi, aggiornato quotidianamente, sia per il regime ordinario che forfettario. 
  • Adempimento iva mensile in regime di reverse charge (sia per partita iva ordinaria che forfettaria) tutte le volte in cui si riceve una prestazione di servizi B2B erogata da professionista estero

Ovviamente, si aggiungono tutti gli adempimenti iva suddetti (imposte dovute a seconda del regime iva applicato) e contribuzione Inps.

2. Domande e Risposte su e-commerce e Dropshipping

1. Serve la partita iva per fare dropshipping?

Per rispondere a questa domanda riprendiamo il discorso già fatto in precedenza per l’e-commerce: il dropshipping è un’alternativa al tradizionale commercio elettronico in quanto le parti interessate alla transazione di compravendita sono 3 e non 2. Nonostante questa particolarità, il dropshipping resta un’attività di commercio svolto online; dunque, un’attività d’impresa a 360 gradi, per il cui svolgimento serve l’apertura della partita iva.

2. Come fatturare il ricavato del dropshipping?

In quanto vendita di “prodotti fisici”, le modalità di fatturazione non variano tra dropshipping e e-commerce tradizionale: a seconda del regime fiscale di riferimento, il venditore potrà essere o meno obbligato ad emettere fattura. Diversamente, è obbligatoria (a prescindere dal regime fiscale) la registrazione sul “registro dei corrispettivi” delle vendite effettuate giornalmente.

3. Come dichiarare il fatturato del dropshipping se è un secondo lavoro?

In fase di dichiarazione dei redditi, utilizzando il Modello Unico.

Consideriamo che l’attività di e-commerce sia svolta da un lavoratore dipendente: i suoi guadagni da lavoro subordinato saranno dichiarati insieme a quelli maturati come imprenditore. In tal senso, però, è doveroso fare una distinzione importante in merito al regime fiscale della p.iva con la quale l’imprenditore/lavoratore dipendente opererà, poiché diversa sarà la tassazione di riferimento. 

Qualora il regime fiscale fosse “forfettario”, i redditi derivanti dall’attività di e-commerce non andranno a cumularsi con quelli derivanti dal lavoro subordinato. Di conseguenza, in fase dichiarativa, i due redditi seguiranno “strade diverse”, essendo tassati separatamente – in altri termini, non faranno cumulo tra loro. Tale processo non accade in caso di regime fiscale “ordinario” in quanto, sia i redditi da lavoro autonomo che da lavoro subordinato saranno soggetti alle aliquote IRPEF – cumulandosi tra loro, con l’applicazione dell’aliquota corrispondente all’utile raggiunto.  

4. Ci sono differenze fiscali tra scegliere fornitori europei o cinesi

Ovviamente, si. Prima importante considerazione: nel dropshipping vi è la presenza di 3 parti interessate alla compra-vendita. Di conseguenza, fiscalmente parlando, dovrà applicarsi un regime iva particolare (cd. TRIANGOLAZIONE IVA). A seconda del luogo in cui le tre operazioni di compra-vendita avvengono, è possibile inquadrare 3 differenti tipologie di triangolazione:

  • nazionale 
  • comunitaria
  • extra-comunitaria.

Scegliere un fornitore europeo vuol dire ricadere nella triangolazione nazionale o comunitaria, ecco le differenze:

  • nazionale (fornitore e venditore italiani): l’operazione tra fornitore e venditoreè imponibile iva e, trattandosi di vendita B2B, bisognerà emettere regolare fattura;
  • comunitaria (fornitore europeo MA NON ITALIANO e venditore italiano): il venditore riceve la fattura dal fornitore in regime di reverse charge per integrarla con l’aliquota iva vigente del proprio Paese (22%).

La scelta del fornitore cinese, invece, ricade nella casistica della triangolazione extra-ue, secondo la quale il venditore dovrà ricevere dal fornitore un documento di vendita da inserire, semplicemente, in contabilità.

5. Quali sono gli adempimenti fiscali per chi fa il dropshipping?

Gli stessi adempimenti previsti per la tradizionale attività di e-commerce:

  • versamento delle imposte dovute (a seconda del regime iva, forfettario od ordinario)
  • versamento dei contributi Inps
  • assolvimento della reverse charge quando dovuta.

6. Come funziona la dogana nel dropshipping?

La dogana è un aspetto sempre molto particolare quando si parla di dropshipping. 

Regola vuole che l’iva dovuta in dogana venga assolta dallo spedizioniere, poi rimborsato dal venditore.

Attenzione però, perché l’iva in dogana non è dovuta quando il prodotto acquistato sia qualificato come “gift” o campione (ed il problema è che molti fornitori utilizzano questa scappatoia per evitare questo costo), o quando il prodotto abbia un importo inferiore a 22€ . Questa norma non esisterà più dal 1° luglio quando saranno abolite le franchigie. A quel punto l’iva in dogana diventerà un costo a prescindere dal prezzo del prodotto con esclusione del prodotto “gift o campione”. 

7. Che contratto con i fornitori serve per fare dropshipping?

Il dropshipping è una modalità di fornitura “esternalizzata”. Ciò vuol dire che:

  • il magazzino è gestito da colui che produce o commercia all’ingrosso
  • quest’ultimo dovrà stipulare un contratto con il venditore proprietario del sito di e-commerce per consegnare la merce ordinata al cliente finale. 

Gli accordi esistenti tra venditore e fornitore dovranno essere regolati da un contratto che sancisce:

  • la comunicazione di informazioni sul prodotto (come schede tecniche),
  • le tipologie di spedizione possibili, con i relativi tempi e costi,
  • la responsabilità per danni dovuti a difetto o uso dei prodotti,
  • la politica di gestione dei resi (per articoli danneggiati, non funzionanti o non conformi),
  • l’accordo di riservatezza sulle informazioni commerciali (ad esempio i dati dei clienti),
  • la definizione della casistica per la risoluzione immediata del contratto.

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Dott.ssa Adriana Valentino in collaborazione con Veronica Boggian

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