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Ecobonus e sismabonus, le maxi-detrazioni fiscali del 110%

1. Ecobonus e sismabonus: quando scattano le detrazioni del 110%

Una delle novità del decreto Rilancio, che ha maggiormente attirato l’attenzione dei cittadini, è l’ecobonus al 110% per interventi di natura strutturale degli immobili: i proprietari di abitazioni, come anche gli affittuari o chi abita nei condomini, può, cioè, realizzare svariate tipologie di lavori in favore delle loro case di abitazione.

Attenzione, non facciamo confusione tra le agevolazioni stabilite dal “vecchio ecobonus” e “nuovo ecobonus”!

Difatti, non tutte le tipologie di lavori ed interventi previsti dal precedente ecobonus (cioè quello al 50% e 65%) danno diritto all’agevolazione maggiorata al 110%: per alcuni interventi restano valide le vecchie percentuali di sgravio, mentre altri potranno godere del “nuovo ecobonus”, ma solo se svolti a determinate condizioni.

Ad esempio, per la sostituzione o installazione di nuovi infissi resta valida l’agevolazione fiscale del 50% di quanto speso. Però, se gli interventi di acquisto e posa in opera degli infissi stessi avviene in concomitanza con lavori più incisivi, che garantiscano l’abbattimento della classe energetica dell’edificio, il contribuente potrà avere diritto allo sconto del 110%.

In altre parole, accanto ai lavori per avere delle nuove finestre sarà necessario mettere in cantiere qualche altro intervento di ristrutturazione che apporti un sostanziale beneficio all’abitazione!

Nello specifico, la maxi-agevolazione fiscale prevista dal decreto Rilancio è garantita per coloro che decidono di eseguire interventi di efficientamento energetico del proprio immobile, apportando un miglioramento per l’edificio di almeno due livelli di classe energetica.

L’intervento agevolato spetta ai condomini, ma anche alle singole unità immobiliari nei condomini, nonché agli edifici unifamiliari (solo se adibiti a prima casa).

Per far scattare la detrazione al 110% è necessario che sia realizzato uno dei seguenti interventi:

1) isolamento termico su almeno il 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio interessato (il cd. cappotto  termico),

2) installazione di caldaie a pompe di calore o a condensazione a basso consumo sulle parti comuni degli edifici (compresi gli edifici unifamiliari),

3) realizzazione di lavori di adeguamento antisismico,

4) montaggio di pannelli fotovoltaici.

Rispettivamente, i tetti massimi di detraibilità previsti dal decreto sono:

60.000€ riferita ad ogni singola unità immobiliare per i lavori di isolamento termico,

30.000€ per ogni unità immobiliare per l’installazione di caldaie,

30.000€ per i lavori di adeguamento antisismico,

48.000€ (e, comunque, nel limite di spesa di 2.400€ per ogni kW di potenza nominale) per il montaggio di pannelli fotovoltaici.

La particolarità importante degli interventi appena elencati è il loro essere “trainanti”.

Cosa vuol dire?

È possibile far rientrati ulteriori lavori nel beneficio del 110% a condizione, però, che questi vengano realizzati insieme ad uno dei 3 interventi suddetti.

Nello specifico, i lavori “trainabili” sono:

a) il montaggio di accumulatori di energia collegati ai pannelli solari,

b) gli interventi previsti dal vecchio ecobonus (si riprenda l’esempio suddetto relativo ai lavori per i nuovi infissi),

c) la realizzazione delle colonnine per caricare le batterie delle auto elettriche.

2. Ecobonus e sismabonus: come beneficiare della detrazione fiscale

Su tutti i lavori sopra indicati, il contribuente può applicare direttamente in dichiarazione la relativa detrazione prevista; in alternativa, egli potrà scegliere tra 2 ipotesi: sconto in fattura o cessione del credito.

Sconto in fattura

La somma corrispondente alla detrazione spettante viene direttamente scalata sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato i lavori. Quest’ultimo recupererà la somma applicando un credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Cessione del credito

È possibile trasformare il corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d’imposta può essere utilizzato anche in compensazione rispetto alle rate residue di detrazione non ancora fruite.

La possibilità di applicare lo sconto in fattura o la cessione del credito riguarda i lavori sostenuti dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

3. Ecobonus e sismabonus: multe per i furbetti delle false dichiarazioni

Lo sconto del 110% è sicuramente una delle misure più allettanti introdotte dal decreto Rilancio. Per evitare che possibili “furbetti” avviino lavori di ristrutturazione mascherandoli per interventi che diano diritto all’ecobonus, il Governo ha deciso di introdurre multe salate per chi produce dichiarazioni non corrispondenti – da 2.000 a 15.000 €.

Difatti, per avere diritto allo sconto in fattura o alla cessione del credito, bisognerà seguire un iter preciso, che non si esaurisce nella semplice presentazione della domanda. Ad esempio, tra i documenti richiesti vi è la certificazione energetica, che deve provare il miglioramento dell’edificio (in termini di impatto ambientale o messa in sicurezza).

Dunque, il contribuente che proverà a ricorrere al bonus in maniera fraudolenta, non solo dovrà pagare i lavori già avviati, ma anche le sanzioni conseguenti al comportamento illecito.

Sulla veridicità delle informazioni vigilerà il ministero dello Sviluppo Economico, cui spetterà la verifica delle condizioni che danno diritto all’ecobonus.

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Se ritieni di poter beneficiare delle agevolazioni “ecobonus” e “sismabonus”, non esitare a chiedere assistenza ad un esperto del settore che possa aiutarti a non commettere errori!

Dott.ssa Adriana Valentino

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