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IMPOSTA DI BOLLO E-FATTURE 2021: MODALITA’, TEMPISTICHE E SANZIONI

1. Introduzione

Con il Provvedimento n. 34958 emesso dall’Agenzia delle Entrate il 4 febbraio 2021, prende vita una misura annunciata da tempo: il meccanismo di correzione automatica delle e-fatture che non espongono correttamente l’assolvimento dell’imposta di bollo in presenza di un’operazione ad essa assoggettata.

Il provvedimento 34958 fissa le modalità attraverso le quali, a partire dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle Entrate procede alla correzione delle fatture che, seppur soggette a bollo, non riportano la dovuta indicazione di assolvimento virtuale; il tutto, finalizzato all’adempimento per intero dell’imposta dovuta da parte dei contribuenti obbligati.

2. Bollo in fattura elettronica, quando e come

L’imposta di bollo va scontata nella misura di 2 € per le operazioni di importo superiore a 77,47 € e, nello specifico, per:

  • operazioni fuori campo Iva, per mancanza del presupposto soggettivo od oggettivo (articoli 2, 3, 4 e 5 D.P.R. 633/72) o per mancanza del requisito territoriale (articoli da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/72),
  • operazioni escluse (anticipazioni ex articolo D.P.R. 633/72),
  • operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (articolo 8-bis D.P.R. 633/72),
  • cessioni ad esportatori abituali (dietro presentazione di dichiarazione di intento, articolo 8 comma 1 lett. c D.P.R. 633/72),
  • operazioni esenti (articolo 10 D.P.R. 633/72),
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (non imponibili ex articolo 9 D.P.R. 633/72),
  • operazioni regime speciale agenzie di viaggio (articolo 74ter D.P.R. 633/72), laddove si tratti di viaggi extra UE o viaggi misti con quota extra UE eccedente la soglia,
  • fatture emesse da contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario.

Nei casi di predisposizione del file fattura xml, deve essere barrato l’apposito campo destinato a segnalare l’assolvimento virtuale dell’imposta.

Ma in che modo potranno essere effettuare le eventuali integrazioni sulle e-fatture per il corretto assolvimento dell’imposta?

Sino al 2020, nell’area riservata di Fatture e Corrispettivi, il contribuente aveva modo di consultare l’ammontare dell’imposta di bollo da versare – importo messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate e modificabile da parte del contribuente in caso di necessità.
L’imposta doveva essere versata entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente tramite l’area riservata Fatture e Corrispettivi o tramite modello F24.

Con il Decreto Liquidità dell’aprile 2020, al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti, era stato introdotto un sistema secondo il quale il pagamento dell’imposta di bollo poteva essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:

  1. per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare risultava inferiore a 250 €;
  2. per il primo e il secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare risultava complessivamente inferiore a 250 €.

2.1 Il versamento a partire dal 1° gennaio 2021

Con decorrenza dal 1° gennaio 2021, l’ammontare oggetto di versamento dovrà essere pari a quello risultante dalla somma tra

  • i bolli indicati nelle fatture elettroniche all’atto di loro emissione e
  • i bolli indicati dall’Agenzia delle Entrate come dovuti a seguito di controllo automatizzato.

Va da sé, dunque, che l’Agenzia si impegnerà a mettere a disposizione dei contribuenti, in area riservata Fatture e Corrispettivi, l’ammontare definitivo derivante dalla somma degli importi di cui alle fatture

  • per le quali già era stato indicato in sede di emissione l’assolvimento virtuale del bollo e
  • per le quali, in fase di emissione, non veniva indicato il bollo come dovuto.

Attenzione!
Tale elenco sarà modificabile da parte del contribuente, tanto che quest’ultimo potrà inserire un ulteriore elenco di fatture non in regola al momento della loro emissione e non intercettate dal sistema.
Il tutto, comunque, secondo le tempistiche indicate dalla seguente tabella.

3. Regime sanzionatorio

Il regime sanzionatorio applicabile in caso di mancato o insufficiente versamento è dettato dall’art. 13 D.Lgs. 471/1997.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, tale regime è applicabile alle e-fatture con decorrenza dal 1° gennaio 2021, ma valevole anche per le fatture elettroniche transitate dal Sistema di Interscambio prima di tale data.
Nello specifico, ai sensi del suddetto disposto normativo, “Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato”

Attenzione!
Il contribuente avrà la possibilità di avvalersi dell’istituto del ravvedimento operoso, a condizione che l’Agenzia delle Entrate non abbia già comunicato al contribuente l’ammontare dell’imposta omessa e le relative sanzioni e interessi.
Secondo quanto previsto dal Provvedimento 34958 del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, l’ente dovrà comunicare via PEC al contribuente:

  • l’eventuale imposta omessa,
  • la sanzione corrispondente (inizialmente, ridotta a 1/3) e gli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese anteriore a quello di elaborazione della comunicazione,
  • il codice da riportare nel modello F24 di pagamento,
  • tutti gli elementi informativi riguardanti l’anomalia riscontrata.

Entro 30 giorni, decorrenti dal ricevimento della comunicazione, il contribuente (anche tramite intermediario) potrà fornire chiarimenti e, in ogni caso, dovrà procedere al pagamento di quanto dovuto: il mancato assolvimento dell’obbligo comporterà l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione (piena, pari al 30%) e degli interessi.

Dott.ssa Adriana Valentino

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