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L’APPRENDISTATO 2020

1. Definizione

L’apprendistato, è un tipo di contratto di lavoro volto ad agevolare l’inserimento dei giovani under 30 nel mondo del lavoro.
Il contratto di apprendistato è un contratto di lavoro subordinato a tutti gli effetti.
Il contratto di apprendistato prevede la forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo individuale (PFI) che può essere redatto anche in forma sintetica all’interno del contratto stesso, quindi contestualmente all’assunzione. Il PFI può essere definito anche in base a moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali. La tipologia è quella di un contratto a tempo indeterminato, rivolto a chi vuole inserirsi nel mondo del lavoro ricevendo una formazione professionale. Infatti, questo contratto è caratterizzato da un contenuto formativo: il datore di lavoro, oltre a pagare la retribuzione all’apprendista, ridotta o a percentuale o inquadrando il dipendente fino a due livelli inferiori rispetto a quello attribuito nel momento in cui verrà qualificato, è obbligato a garantire a quest’ultimo la formazione necessaria per acquisire le competenze professionali adeguate al ruolo e alle mansioni per cui è stato assunto. L’apprendista ha, a sua volta, l’obbligo di seguire il percorso formativo che può essere svolto internamente o esternamente all’azienda.
I vantaggi per i datori di lavoro in generale stanno nell’applicazione dell’aliquota contributiva agevolata, nell’abbattimento in percentuale o a scaglioni della retribuzione e non solo.

2. I tipi di apprendistato

Attualmente, vi sono tre tipi di apprendistato:
a) Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificazione di specializzazione tecnica superiore per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti ed è finalizzato a conseguire una delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro.
Questa tipologia di “apprendistato” permette di acquisire una qualifica professionale triennale – valida anche ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione – o un diploma professionale.
La regolamentazione dei profili formativi di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano.

Questa tipologia di apprendistato si rivolge anche ai giovani che non hanno assolto l’obbligo scolastico che potranno così conseguire il diploma di istruzione secondaria superiore, ma anche agli iscritti a partire dal secondo anno degli istituti tecnici e professionali di istruzione secondaria superiore. I datori di lavoro potranno, poi, prorogare fino ad un anno il contratto di apprendistato dei giovani qualificati e diplomati, per il consolidamento e l’acquisizione di ulteriori competenze tecnico-professionali e specialistiche, valide anche ai fini dell’acquisizione del certificato di specializzazione tecnica superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo di cui all’articolo 15, comma 6,del D. Lgs. n. 226/2006.

Il datore di lavoro che intende stipulare il contratto di apprendistato sottoscrive un protocollo con l’istituzione formativa presso la quale lo studente è iscritto, secondo lo schema definito nel Decreto Interministeriale del 12 ottobre 2015.

La durata del contratto dipende dalla qualifica o dal diploma da conseguire, ma non può comunque superare i 3 anni (4 nel caso di diploma quadriennale regionale).

Sotto l’aspetto retributivo, il datore di lavoro è esonerato da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte nell’istituzione formativa. Mentre per le ore di formazione a carico del datore di lavoro è riconosciuta al lavoratore una retribuzione pari al 10 per cento di quella spettante (interpello n.22/2016)azione accreditati alla formazione in ambito regionale o Istituti professionali di Stato.

Per le imprese con un numero pari o superiore a 10 dipendenti si applica l’aliquota del 10% sulla retribuzione imponibile. Per imprese con meno di 10 dipendenti è stato introdotto uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto (dal quarto anno si applica l’aliquota del 10%). Le spese sostenute per la formazione sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
L’incentivo prosegue per l’anno successivo al termine della componente formativa del contratto, in caso di conferma in servizio del lavoratore. Tali vantaggi restano validi fino al 31 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 183/2011)

b) Apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 ai 29 anni compiuti. Questo tipo di “apprendistato” permette, grazie alla collaborazione tra imprese, istituzioni scolastiche ed Università, di lavorare e al contempo è finalizzato a seconda dei casi a:
1. conseguire un diploma di istruzione secondaria superiore, una laurea, un master o un dottorato di ricerca;
2. svolgere attività di ricerca e di praticantato per l’accesso alle professioni che hanno un ordine professionale o per esperienze professionali;
3. acquisire il Certificato di Specializzazione Tecnica Superiore La durata del contratto è variabile, sulla base del titolo di studio da conseguire. Sono previsti incentivi alle aziende per le assunzioni e contributi per la formazione. È inoltre possibile attivare un contratto di Apprendistato di Ricerca non finalizzato al conseguimento di un titolo di studio.

La retribuzione, per la prestazione lavorativa, è stabilita secondo il CCNL e si applica il compenso spettante in base all’inquadramento o sotto-inquadramento previsto. Si segnala che la retribuzione dell’apprendista può aumentare nel corso del percorso formativo.

Per le imprese  con un numero pari o superiore a 10 dipendenti si applica l’aliquota del 10% sulla retribuzione imponibile. Per imprese con meno di 10 dipendenti è stato introdotto uno sgravio contributivo del 100% nei primi tre anni di contratto (dal quarto anno si applica l’aliquota del 10%). Le spese sostenute per la formazione sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.
L’incentivo prosegue per l’anno successivo al termine della componente formativa del contratto, in caso di conferma in servizio del lavoratore. Tali vantaggi restano validi fino al 31 dicembre 2016 (Legge di Stabilità 183/2011)

La durata viene stabilita dalle istituzioni scolastiche/universitarie e dalle Regioni. Non può comunque essere inferiore ai 6 mesi.
Superata la durata minima di sei mesi ed entro il termine massimo, il datore di lavoro può scegliere la durata del contratto di apprendistato in base alle qualifiche e alle esperienze del lavoratore (es. 18 mesi, 24 mesi 30 mesi).
Al termine del contratto, una o entrambe le parti possono decidere di interrompere il percorso lavorativo, secondo le modalità previste dai CCNL. Se nessuno decide di recedere dal contratto, la collaborazione continua a tempo indeterminato.

c) Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere. Si rivolge ai giovani dai 18 ai 29 anni compiuti ed è finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale.
È stato reintrodotto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al giovane apprendista sia la formazione professionalizzante che quella pubblica.  Ciò significa che la Regione entro 45 giorni dalla comunicazione di stipula del contratto di apprendistato, deve inviare il piano formativo contenente le modalità di svolgimento della formazione trasversale, ossia, delle sedi e calendario delle attività.  Questo tipo di contratto deve necessariamente indicare la qualifica ottenuta al termine del percorso.
Questo tipo di “apprendistato” permette di imparare un mestiere o una professione attraverso la formazione sul lavoro. Allo stesso tempo consente di conseguire la qualifica professionale stabilita dai CCNL.
Eccezione è possibile assumere giovani fin dal diciassettesimo anno di età, se in possesso di una qualifica triennale di istruzione e formazione professionale, conseguita ai sensi del Decreto Legislativo 226/2005.

La retribuzione percepita si aggira attorno al 65% di quella corrispondente al proprio livello di assunzione. Si arriverà a percepire lo stipendio al 100% con il passare degli anni, successivamente all’assunzione.

Oltre al beneficio retributivo, per il datore di lavoro, l’altro fondamentale è quello contributivo in quanto all’apprendistato si applica un regime agevolato che prevede un’aliquota contributiva pari al 10% conto azienda.
Per le aziende fino a nove addetti è prevista una ulteriore riduzione: per i primi 12 mesi si applica un’aliquota pari all’1,50%, dal 13° al 24° mese al 3% e oltre il 24° mese al 10%. In entrambi i casi devono aggiungersi i contributi pari all’1,31% per il finanziamento della Naspi e allo 0,30% per i fondi interprofessionali. Inoltre, in caso di conferma dell’apprendista al termine del periodo di formazione spettano ulteriori 12 mesi di agevolazione contributiva con un’aliquota a carico azienda pari all’11,61%.
Il terzo beneficio è normativo, in quanto gli apprendisti sono esclusi dal computo nell’organico e le spese sostenute per gli apprendisti non rientrano nella base imponibile ai fini del calcolo dell’IRAP.
L’ultimo benefico è relativo ad incentivi per la formazione degli apprendisti, a livello regionale e tramite fondi interprofessionali .

La durata del contratto è determinata dai CCNL in base alla qualifica da conseguire; in ogni caso non deve essere inferiore ai 6 mesi e non superiore ai 3 anni (5 per gli artigiani).

Elisa Turini

Consulente del Lavoro

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