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PARTITA IVA PER ARTISTI: TUTTO QUELLO CHE DEVI SAPERE

1. Introduzione

Hai un talento artistico innato, la tua passione e i tuoi studi ti hanno portato a decidere di fare di questo talento un lavoro? Niente paura qui troverai tutte le indicazioni per raggiungere il tuo obiettivo sotto il punto di vista fiscale, dall’apertura alla gestione della partita Iva e tutti i costi da sostenere.  

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2. L’ARTE COME LAVORO

Spesso si sente dire che “di arte e di cultura non si vive”. Questo perché nel nostro Paese sono attività che raramente portano grandi ricavi e che quindi molto frequentemente rimangono poco più di un semplice hobby o passatempo. Ma che l’essere artista sia l’unico introito o meno è necessario capire come essere in regola con il fisco. Partiamo dal principio, chi sono gli artisti? All’interno di questa categoria troviamo differenti tipologie artistiche, creative o di intrattenimento. Alcuni esempi? Gli attori, i pittori, gli scultori, i ballerini, i musicisti, le modelle/i, i restauratori, gli scrittori. Questo per darvi un’idea della lista infinita di “mestieri” che fanno parte di questa macro-categoria. Nello specifico per la legislazione parliamo di tutti coloro creino, eseguano e rappresentino un’opera unica nel suo genere (nel caso di musicisti e attori l’unicità sta nel fatto che ogni interpretazione è diversa dalle altre), attraverso la propria prestazione intellettuale. Sotto alcuni spetti fiscali l’artista inteso come pittore, scultore ecc… differisce dall’artista dello spettacolo. Per evitare fraintendimenti qui ci occuperemo solo della prima categoria.

3. COME APRIRE UNA PARTITA IVA PER ARTISTI

3.1 Artigiano o Libero Professionista?

Questo è il dilemma… direbbe qualcuno. In realtà, anche se siamo abituati a distinguere i lavoratori in queste due macro-categorie per gli artisti è necessario fare un discorso a parte. La differenziazione, in questo caso è tra artista e artigiano:

Artista: è colui che crea un’opera autonoma o da eseguire o chi esegue le opere suddette in seguito ad un’inventiva o ad un’ispirazione.

Artigiano: ha come scopo la produzione di beni o la prestazione di servizi, con prevalenza del lavoro manuale nella propria attività.  

Dunque la differenza sta nella motivazione: l’artista è mosso dall’ispirazione mentre l’artigiano dal committente. La differenza è comunque sottile perché la realizzazione di un’opera non la individua automaticamente come “arte” ma può rimanere frutto della semplice attività artigiana.

3.2 Abituale o Occasionale?

L’altra differenza da tenere di conto è quella che intercorre tra un’attività abituale (anche se non esclusiva) e un’attività occasionale. Non esiste una normativa univoca che delinea il confine tra le due tipologie, ma la regolamentazione nella gestione fiscale dell’attività è nettamente diversa e quindi è necessario valutare i singoli casi per determinarne la natura. Nello specifico l’artista abituale aprirà una partita Iva con tutti gli oneri del caso, l’artista occasionale sarà invece tenuto a rilasciare una ricevuta non fiscale (con marca da bollo per importi superiori ai 77,47€). Dovrà poi inserire il ricavo percepito nella dichiarazione dei redditi, e se questo supererà i 5.000€ sarà tenuto al versamento dei contributi previdenziali presso la Gestione Separata INPS dei lavoratori autonomi occasionali per i redditi imponibili che superino quell’importo.

3.3 Il codice ATECO

La procedura per l’apertura della partita Iva per un artista non differisce da quella per altre attività. Il primo passo è individuare il proprio codice ATECO, che per scultori, pittori e scrittori, ad esempio, è il 90.03.09 “altre attività di creazioni artistiche”.

3.4 Agenzia delle Entrate, INPS, S.C.I.A.

Per quanto riguarda le iscrizioni da fare al momento dell’apertura della partita Iva l’artista sarà obbligato ad iscriversi all’Agenzia delle Entrate e alla Gestione Separata INPS.

L’ultimo passo, richiesto solo in alcune circostanze, è la presentazione da parte dell’artista della S.C.I.A., ovvero la “segnalazione certificata di inizio attività”, presso il Comune di residenza del lavoratore. In questo caso i costi variano a seconda dell’amministrazione comunale.

3.5 Il calcolo per i versamenti dei contributi

Gestione Separata INPS : per gli artisti è necessario iscriversi alla Gestione Separata INPS. In questo caso l’aliquota applicata al reddito è pari al 25,98%, qualunque sia il regime fiscale.

4. IL REGIME FISCALE PER GLI ARTISTI

L’ultimo passaggio prima di avviare l’attività è la scelta del regime fiscale più adatto. Ovviamente questa decisione è strettamente collegata al ricavo annuo previsto.

Il regime forfettario è sicuramente il più scelto perché più conveniente. Per poter agire sotto questo regime è necessario avere alcuni requisiti base tra i quali non avere un ricavo che superi i 65mila euro annui (per ulteriori dettagli vi rimandiamo al video). Ecco quali sono i maggior vantaggi del regime forfettario: una solo imposta sostitutiva del 15% (5% in caso di start-up) al posto di Irpef e Irap, esclusione dall’Iva, dalla ritenuta d’acconto e dalla fatturazione elettronica, esclusione dagli studi di settore, semplificazioni contabili.

Imposta sostitutiva: a quanto ammonta l’imposta sostitutiva del regime forfettario per gli artisti? Il conteggio è lo stesso che per tutte le altre categorie di lavoratori, ovvero del 15%, 5% per i primi 5 anni in caso di start-up (che prevede che la stessa attività non fosse svolta nei 3 anni precedenti l’apertura della partita Iva). A questo punto è necessario sapere il coefficiente di redditività degli artisti: 67%, con un 33% considerato forfettariamente investito in spese per l’attività. A questo punto il calcolo delle tasse da pagare è semplice, basterà moltiplicare il ricavo lordo per il coefficiente di redditività e applicare l’imposta del 15% (o 5%).

Un esempio? Se il ricavo lordo è di 50mila € il calcolo sarà: 50.000×67%= 33.500€x15%=5025€

oppure 50.000×67%=33.500€x5%=1650€

Il regime ordinario in contabilità semplificata

In mancanza dei requisiti per il regime forfettario è inevitabile la scelta del regime fiscale ordinario in contabilità semplificata. In questo caso il reddito sarà conteggiato sulla differenza tra ricavi meno costi. Su questo utile si applicherà l’IRPEF in base agli scaglioni previsti dalla legge. Inoltre il lavoratore sarà soggetto ad Iva.

Per quanto riguarda il libero professionista dovrà emettere la fattura elettronica con “ritenuta d’acconto del 20%”. Di cosa si tratta? Vediamolo nel dettaglio: la fattura dovrà riportare la cifra stabilita per il compenso, a questa sarà aggiunta l’Iva e infine verrà sottratta la ritenuta d’acconto del 20%. Il totale della fattura risulterà dunque lievemente più basso del pattuito. Questo perché sarà il destinatario del servizio a pagare la ritenuta d’acconto per conto del libero professionista che la recupererà nella dichiarazione dei redditi l’anno successivo. In che modo? sottraendo dalle tasse dovute l’importo totale delle ritenute di tutte le fatture emesse. Facciamo un esempio: un lavoratore che avrà accumulato ritenute d’acconto per 5mila € e al termine dell’anno fiscale avrà da pagare 6mila € di tasse pagherà solo la differenza di quanto già versato, quindi 1000€. Quest’ultima indicazione è riferita solo ai destinatari di fattura che siano soggetti passivi Iva.

Il regime ordinario

In caso di superamento della soglia dei 400mila € per le attività di prestazione di servizi o dei 700mila € per le altre attività, dal regime ordinario in contabilità semplificata si passa al regime ordinario.

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Veronica Boggian

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