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RECESSO O ESCLUSIONE DEL SOCIO DI SOCIETA’

1. Introduzione

Nella vita di una società, sia di persone che di capitali, i soci rappresentato il perno principale. Non sempre però le cose vanno nel verso giusto e il verificarsi di entrate e uscite di soci nell’organigramma societario è frequente. Ma una cosa è il recesso del socio (atto volontario e unilaterale) un’altra è l’esclusione per volontà di altri soci. In questo articolo affronteremo le differenze tra i due atti nei vari tipi di società.

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2. Recesso del socio

Il recesso è un atto unilaterale di natura straordinaria, che determina lo scioglimento del rapporto sociale su decisione del socio recedente. Il recesso è ammesso soli nei casi previsti dalla legge (e regolati dal c.c.) e da quanto previsto nell’atto costitutivo della società. La normativa cambia, però, a seconda delle società di persone (riferimento c.c. art. 2285), delle società di capitali (regolate dall’art. 2473) e delle società a responsabilità limitata (art.2437).

2.1 Recesso del socio in società di persone

Per il codice civile (art. 2285) il recesso può essere esercitato dal socio di una società di persone:

a. quando la società è a tempo indeterminato o è contratta per tutta la vita di uno dei soci, in qualsiasi momento e in assenza di specifiche ragioni o presupposti. In questo caso il recesso del socio è consentito liberamente e in qualsiasi momento e va comunicato agli altri soci con un preavviso di tre mesi;

b. quando la società è costituita a tempo determinato il recesso è esercitabile solo in presenza di giusta causa. Il termine per la comunicazione agli altri soci della volontà di recedere non è quello di tre mesi (come nel punto a), ma è quello riportato nell’atto costitutivo (e che potrebbe essere uguale, maggiore o minore di tre mesi). Se l’atto costitutivo non riporta il termine di preavviso, la legge ritiene che il recesso abbia efficacia immediata e che l’effetto sia valido dal momento della comunicazione agli altri soci;

Rappresentano una giusta causa:

  • l’estromissione immotivata di un socio da ogni partecipazione all’attività amministrativa o al controllo della società quando lo statuto stabilisce che i soci siano tutti amministratori;
  • la violazione da parte degli altri soci dei doveri di lealtà, fedeltà, correttezza e diligenza;
  • l’aver subito un’aggressione da parte dell’altro socio;
  • l’assoggettamento di un socio a protesti di assegni bancari in una società di due soci;
  • la dimostrata irreperibilità del socio accomandatario e amministratore della società;
  • l’aver subito un procedimento di esclusione da parte degli altri soci per addebiti infondati
  • la reiterata violazione dell’obbligo di redigere il rendiconto (Trib. Milano 17 febbraio 2004).

c. nelle ipotesi previste dal contratto sociale. L’atto costitutivo della società può integrare le ipotesi normative di recesso e altresì fissare un termine specifico di preavviso in caso di recesso per giusta causa e la modalità di comunicazione del recesso agli altri soci.

Eccezioni! Il recesso del socio non è consentito prima che sia iniziata una qualsiasi attività sociale. Il socio di una società agricola non può esercitare il recesso prima che si sia compiuto l’anno agrario.

Liquidazione della quota del socio: Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di danaro che rappresenti il valore della quota. La liquidazione avviene sulla base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica il recesso e il pagamento della quota spettante al socio deve essere fatto entro sei mesi dal giorno in cui si verifica lo conclusione del rapporto.

2.2 Recesso del socio in società di capitali

Per il codice civile il socio della società di capitali “ha diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, se non ha concorso alle deliberazioni riguardanti”. A regolare il diritto di recesso nelle Spa è l’art. 2437 c.c. mentre per le S.r.l. è l’art.2473. In entrambi i casi il recesso si verifica con le seguenti cause:

a) la modifica dell’oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell’attività della società;

b) la trasformazione della società;

c) il trasferimento della sede sociale all’estero;

d) la revoca dello stato di liquidazione;

e) l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;

f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell’azione in caso di recesso;

g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Il recesso del socio è previsto anche nei casi in cui si verifichi una delle seguenti cause:

  • revisione di stima ex art. 2343 c.c.;
  • introduzione o soppressione di clausole compromissorie;
  • se le azioni sono quotate in Borsa, i soci che non hanno concorso alla eliberazione di esclusione dalla quotazione possono recedere;
  • tutte quelle che vengono previste dallo statuto della società.

Tempi di recesso – Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni. Lo statuto societario, però, può prevedere un termine più ampio purché non superiori un anno. La dichiarazione del recesso, essendo unilaterale, non richiede accettazione da parte della società. Diventa dunque efficace con la semplice ricezione della comunicazione da parte degli amministratori. I termini per esercitare il diritto di recesso variano da 15, a 30 fino a 90 giorni a seconda

Liquidazione della quota nelle Spa – Nella determinazione della quota di liquidazione si tiene conto della consistenza patrimoniale della società, delle prospettive reddituali e dell’eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di queste ultime – su mercati regolamentati – è determinato facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la ricezione dell’avviso di convocazione dell’assemblea nella quale si delibera il recesso. Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione.

Liquidazione della quota nelle Srl – I soci che recedono dalla S.r.l. hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale, determinato tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso. Nel caso vi sia disaccordo con altri soci la determinazione avviene attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale.

3. Cosa implica il recesso di un socio nelle Società di capitali

Scioglimento della società: Nella liquidazione di un socio di società di capitali bisogna stabilire la sorte delle azioni da lui detenute. Altri soci possono esercitare il diritto di opzione acquistandole, ma possono essere acquistate anche da terzi anche sui mercati regolamentari. Se le azioni non trovano acquirenti, però, subentra un problema e spetta alla società rimborsarle a socio che recede. La società può acquistarle attingendo solo a utili e riserve e se queste non sono sufficienti gli amministratori devono convocare un’assemblea straordinaria e disporre una riduzione di capitale. Se i creditori sociali oppongono, però, e il tribunale accoglie l’opposizione la società dovrà sciogliersi.

Recesso del socio nelle società tra professionisti: il decreto legislativo 183/2011 prevede che “il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci”. Se questa condizione viene meno con il recesso del socio si può determinare lo scioglimento della società. Il consiglio dell’ordine (o collegio professionale) presso il quale è iscritta la società procede dunque alla cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine improrogabile di 6 mesi.

4. Esclusione del socio

A differenza di quanto previsto per il recesso, l’esclusione comporta lo scioglimento del rapporto sociale a prescindere dalla volontà del socio escluso ed è una procedura di carattere coattivo e sanzionatorio con la quale si pone fine al rapporto intercorrente tra una società e un suo componente. L’esclusione del socio segue iter normativi e procedurali differenti a seconda che si tratti di società di persone oppure di società di capitali (Spa o Srl).

4.1 Esclusione del socio in società di persone

Le cause di esclusione di diritto (cioè automatiche)sono previste dall’art. 2288 c.c. e sono individuate:

a. nel fallimento del socio (che coincide con il giorno stesso della pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento);

b. nella richiesta ottenuta di liquidazione della quota del socio stesso da parte dei suoi creditori particolari (solo nelle società semplici, per le società in nome collettivo e le società in accomandita irregolari).

L’art. 2286 prevede ulteriori cause di esclusione del socio, dette facoltative, e che sono rappresentate da:

  • gravi inadempienze: nel caso abbia violato l’obbligo di amministrare la società così come era stabilito dallo statuto sociale oppure abbia sottratto beni appartenenti al patrimonio sociale per realizzare fini estranei a quelli societari;
  • grave condotta: ad esempio sottraendo somme di denaro dal patrimonio sociale oppure abusando delle proprie funzioni di amministratore, per fini personali.
  • cambiamento dello stato di salute: in seguito a interdizione o inabilitazione;
  • per sopravvenuta impossibilità di eseguire il conferimento promesso, per causa non imputabile al socio;
  • per sopravvenuta inidoneità del socio d’opera a svolgere l’attività conferita.

Modalità di esclusione – L’esclusione – come previsto dall’art. 2287 c.c. – deve essere deliberata a maggioranza dei soci secondo il criterio numerico e non per quote ed è efficace trascorsi 30 giorni dalla data della comunicazione al socio interessato. Il socio escluso si può opporre ricorrendo al Tribunale e, qualora il ricorso venga accolto, il socio viene reintegrato con effetto retroattivo. Nel caso di una società composta da soli due soci – essendo impossibile raggiungere una maggioranza – l’esclusione di uno dei soci spetta al Tribunale su domanda dell’altro. Cpn l’ottenimento dell’esclusione però il socio restante deve ricostituire entro sei mesi la pluralità dei soci, altrimenti la società si scioglie.

Liquidazione della quota del socio escluso – Come stabilito dall’art.2289 il socio escluso (o i suoi eredi) hanno diritto a una quota in denaro che corrisponde alla somma che il socio avrebbe realizzato in sede di liquidazione della società. Socio escluso ed eredi non possono altresì pretendere la restituzione dei beni conferiti perché gli stessi appartengono alla società. Per quelli conferiti in godimento, invece, se l’apporto è stato disposto per tutta la durata della società allora non può essere restituito, diversamente, va restituito immediatamente.

4.2 Esclusione del socio da S.r.l.

Per quanto riguarda le società a responsabilità limitata le ipotesi di esclusione del socio sono dettate dagli articoli 2466 e 2473 c.c. e si riassumono nel:

  • mancato conferimento di beni (in natura o denaro) dovuti sulla base della partecipazione societaria del socio. In questo caso si parla di socio moroso e comporta l’invio di una diffida ad adempiere entro 30 giorni da parte degli amministratori della società. In questo periodo il socio non può partecipare all’assunzione delle decisioni prese dagli altri soci perché il suo diritto di voto è sospeso.
  • novero delle ipotesi specifiche di esclusione previste nell’atto costitutivo della società: tra le quali aver riportato una condanna penale; il venir meno dell’abilitazione professionale relativa alle prestazioni oggetto del conferimento; l’assenza sistematica alle assemblee; un’attività in concorrenza a quella svolta dalla società; l’utilizzo di risorse sociali per questioni personali.

Iter da seguire per l’estromissione del socio – E’ l’atto costitutivo della Srl e non la legge a indicare quale sia la proceduta e l’organo competente per decidere sull’esclusione del socio. La decisione però essere assunta con delibera dell’assemblea dei soci, dagli amministratori oppure dal collegio sindacale. Il socio contrario al recesso, che non può partecipare all’assemblea per la sua esclusione, può però attendere la comunicazione formale della stessa e impugnarla entro 30 giorni davanti al giudice o ad altra autorità indicata nell’atto costitutivo.

Liquidazione quota del socio – Anche nell’esclusione come nel recesso il socio estromesso ha diritto al rimborso della sua quota di partecipazione. Questa deve essere rimborsata entro 180 giorni dalla data di comunicazione dell’esclusione. Il socio escluso ha diritto al rimborso della quota in proporzione al patrimonio sociale, in riferimento al valore patrimoniale della società attestato non dall’ultimo bilancio approvato ma dal valore effettivo, inclusivo dell’avviamento.

In caso di disaccordo sull’ammontare da liquidare, spetta a un esperto nominato dal tribunale quantificare la quota tramite relazione giurata. La liquidazione della quota potrà avvenire sia attraverso l’acquisto della stessa da parte degli altri soci oppure attraverso l’acquisto da parte di un terzo, individuato dai soci medesimi. Si potrà infine anche far ricorso alle riserve disponibili, accrescendo proporzionalmente in tal modo la quota dei soci rimasti ma non si potrà invece ricorrere alla riduzione del capitale sociale (ammessa solo in caso di recesso).

4.3 Esclusione del socio nelle Spa

Il caso delle società per azioni è differente dagli altri perché il codice civile non contempla cause specifiche di esclusione del socio, ma solo ipotesi in cui lo stesso può esercitare il diritto di recesso (vedi paragrafo 1). Esiste però il caso, trattato dalla legge, in cui il socio moroso oppure inattivo (per lungo periodo) può subire non l’esclusione ma la vendita delle proprie azioni con un procedimento chiamato “riscattabilità”.

In base all’articolo 2344 la posizione di socio decade in caso di mancato pagamento delle quote. Nel caso in cui il socio sia moroso nell’adempimento dei conferimenti dovuti gli amministratori, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli altri soci possono cercare di vendere le azioni dell’associato.

E’ ritenuta legittima la clausola statutaria che preveda che le azioni siano riscattabili, dalla società o dagli altri soci, anche nel caso in cui il socio titolare di tali azioni non partecipi, per un periodo di tempo significativo, ad alcuna attività assembleare.

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Novella Toloni

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