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SOCIETA’ DI COMODO: COSA SONO E COSA COMPORTANO

1. Introduzione

Le società di comodo sono società (di capitali oppure di persone) che si presumono “non operative” e di “convenienza” usate, nella maggior parte dei casi, non per svolgere attività d’impresa, ma bensì per usufruire di determinati benefici giuridici e fiscali, come quelli dati, ad esempio, dalle società di capitale. Questo schema societario viene utilizzato soprattutto per l’intestazione e la separazione di cespiti patrimoniali e per l’ottenimento della responsabilità limitata. Ma cos’è una società di comodo, cosa comporta e quali limitazioni e “problemi” può dare?

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2. Cosa sono le società di comodo

Le società di comodo, anche dette “non operative”, sono tutte quelle società (di persone o capitali) che vengono utilizzate esclusivamente per realizzare una mera gestione dei beni patrimoniali dei soci (immobili, partecipazioni, autoveicoli, motocicli, imbarcazioni, yacht, velivoli, ecc.) ) e non esercitano alcuna attività imprenditoriale o commerciale.

Non si tratta dunque di una forma giuridica societaria, ma bensì di una classificazione che si realizza – sia nel caso di società di capitali sia di persone – quando si rientra in determinati parametri stabili dall’articolo 30 della Legge 724 del 1994.

3. Soggetti interessati dalla disciplina sulle società di comodo

La disciplina sulle società di comodo non sia applica a tutte le forme societarie previste dalla legislatura italiana ma solo ai seguenti soggetti e indipendentemente dal regime fiscale adottato:

  • Società per azioni;
  • Società in accomandita per azioni;
  • Le società a responsabilità limitata;
  • Società in nome collettivo, società in accomandita semplice ed equiparate;
  • le società ed enti esteri privi di stabile organizzazione purché residenti in Italia (esterovestizione delle società)

Sono esclusi, invece, i soggetti che:

  • Le società semplici
  • Gli enti commerciali;
  • Gli enti non commerciali;
  • Le società consortili, cooperative e di mutua assicurazione;
  • Le società e gli enti non residenti privi di stabile organizzazione.
  • Non rientrano tra quelli la cui natura giuridica è compresa nell’elencazione dell’art. 30 co. 1 della L. 724/94;
  • Pur rientrando nell’elenco sopra citato, rientrano tra le cause di esclusione o hanno avanzato apposita istanza di disapplicazione a norma del co. 4-bis della disposizione, accolta dall’Agenzia delle Entrate.

4. Società di comodo e test di operatività

Le società che rientrano nella disciplina delle società di comodo vengono sottoposte, annualmente, ad un test di operatività per verificare l’esistenza della condizione di “non operative”. Il test accerta che nell’anno di valutazione l’ammontare dei ricavi effettivi sia inferiore ai ricavi presunti, calcolati applicando dei coefficienti di legge ai propri assets patrimoniali.

La legge 724/94 – articolo 30 – stabilisce un importo minimo di ricavi e proventi legato al valore di determinati beni patrimoniali, che se non viene raggiunto costituisce elemento rivelatore della cosiddetta “non operatività”.  Il reddito minimo verrà dunque calcolato sulla base di coefficienti medi di redditività, applicati sugli elementi patrimoniali presi in considerazione per il test. Nello specifico, l’articolo 1 chiarisce: “I soggetti interessati si considerano non operativi se l’ammontare complessivo dei ricavi, incrementati delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove prescritto, è inferiore alla somma dei determinati importi”, dei seguenti elementi:

  • 2% delle quote di partecipazione ed agli strumenti finanziari;
  • 6% degli immobili ed alle navi;
  • 5% degli immobili di categoria A/10;
  • 4% degli immobili abitativi acquistati o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  • 1% degli immobili situati in comuni con meno di 1.000 abitanti;
  • 15% per cento alle altre immobilizzazioni”

Questa comparazione viene fatta in base al valore medio delle grandezze prese in esame nell’esercizio in corso e nei due precedenti.

5. Conseguenze fiscali per le società di comodo

Le società che non superano il test d’operatività sono soggette a severe conseguenze fiscali da parte del legislatore, che si ripercuotono su diversi aspetti fiscali delle società come ad esempio imposte sui redditi, Iva e Irap. Rientrare nella qualifica di “società di comodo” comporta i seguenti effetti:

– Limitazioni nell’ottenere a rimborso, compensare o cedere l’eccedenza del credito Iva eventualmente risultate dalla dichiarazione IVA;

– Maggiorazione IRES del 10,5% per le società considerate non operative ai sensi del suddetto art.30 della Legge n. 724/94;

– Blocco del diritto al riporto “in avanti” delle perdite eventualmente realizzate nel medesimo periodo d’imposta. Inoltre le perdite pregresse possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto.

– Imputazione di un reddito minimo calcolato, in via presuntiva, quale somma degli importi ottenuti applicando ai valori di beni “di comodo” le percentuali previste dall’art. 30 comma 3 della L. 724/94.

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Novella Toloni

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