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Agente di commercio, procacciatore di affari o venditore porta a porta? Le differenze

1. Agente di commercio, procacciatore di affari o venditore porta a porta: introduzione

Avete sentito spesso parlare di agente di commercio, procacciatore di affari o venditore porta a porta e pensate che siano la stessa cosa? Sbagliato: sono professioni molto diverse, anche se l’attività svolta può apparire simile. Andremo ora a vedere le differenze per capire quale professione fa al caso vostro sia se vorrete intraprendere questa carriera, sia se avrete bisogno di tale figura per il vostro business. 

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2. Agente di commercio e procacciatore d’affari: chi sono?

La prima cosa da chiarire è quale attività svolgono agenti di commercio e procacciatori di affari. Nel generale la loro funzione è la stessa: vendere un prodotto, di qualunque tipo esso sia. E identica è la loro posizione rispetto al preponente: non si tratta mai di un lavoro subordinato. Entrambe le figure professionali in questione, infatti, hanno una propria partita Iva, pertanto non si tratta mai di un contratto da dipendente, ma di un rapporto di lavoro freelance.

Vediamo ora chi sono nel dettaglio l’agente di commercio ed il procacciatore di affari. 

L’agente di commercio è un libero professionista incaricato in modo stabile di promuovere, incentivare e stipulare contratti commerciali per una o più ditte preponenti. La sua attività si svolge in una determinata area geografica. 

Il procacciatore di affari è un professionista che funge da intermediario tra il preponente ed il possibile acquirente di un determinato prodotto/servizio. La collaborazione sarà, in questo caso, saltuaria e occasionale e non avrà vincoli di aree geografiche. 

3. Agente di commercio e procacciatore d’affari: le differenze

Dopo aver visto la definizione delle due figure professionali, che già al suo interno le differenzia seppur in minima parte, entriamo nello specifico di tutto ciò che rende agente di commercio e procacciatore di affari differenti dal punto di vista legale, fiscale e contributivo. 

L’agente di commercio

La figura professionale dell’agente di commercio è disciplinata dal Codice Civile Italiano. Questo vuol dire che per legge vengono richiesti dei requisiti generali, professionali e morali. Come abbiamo detto, l’agente di commercio è chiamato a promuovere e a portare a compimento contratti di vendita per conto dell’ente preponente in una determinata zona. Il rapporto di lavoro, seppur non subordinato, risulta però continuativo e stabile e può essere monomandatario o plurimandatario, facendo fede comunque alla non conflittualità tra le ditte. E’ dunque chiaro che non si tratta della vendita di un solo prodotto/servizio, ma di un’intera produzione o di gran parte di essa. Nella pratica, si occuperà di concludere tutte quelle contrattazioni che siano utili e convenienti per il preponente, ed avrà dunque la delega alla firma dei contratti per suo conto.

Il compenso si baserà sulle provvigioni concordate con il preponente per ogni contratto firmato. Non è difficile però, attualmente, che l’accordo preveda anche una quota di rimborso spese.

Per quanto riguarda l’apertura della partita Iva e di tutto quello che ne consegue a livello fiscale e contributivo, l’agente di commercio è tenuto ad iscriversi alla Gestione Commercianti INPS, all’ENASARCO  e al REA (registro delle imprese) presso la Camera di Commercio, oltre ovviamente all’invio della Comunicazione Unica (o ComUnica): un modulo che riassume le richieste da effettuare a vari enti. Nello specifico con un modello unico il lavoratore si interfaccerà con Agenzia delle Entrate, Registro delle Imprese, INPS e Inail. Per convalidare l’invio è necessaria la firma digitale che viene richiesta oltre ad un indirizzo di posta certificata (PEC). Sarà inoltre necessaria la presentazione della SCIA.

Da parte del preponente è obbligatorio il versamento del trattamento di fine lavoro (FIRR).

Il codice ATECO è il 46.19.01. Ma anche alcuni codici 46.17. con numero finale dallo 01 al 09 a seconda della categoria merceologica interessata.   

Per quanto riguarda il regime fiscale non varia rispetto a tutte le altre categorie lavorative: potrà essere, infatti, scelto in base alla propria condizione, prima fra tutte il reddito annuo. Il regime più conveniente rimane sempre il forfettario, ma è necessario avere i requisiti richiesti (vedi video) . 

Il procacciatore di affari

La prima differenza tra il procacciatore di affari e l’agente di commercio la troviamo a livello legale: questa figura infatti non è disciplinata da alcuna normativa, dando vita ad un contratto atipico che non richiede alcun requisito generale, professionale e/o morale. Proprio per questo motivo, spesso, le due professioni vengono erroneamente accumunate. 

Come abbiamo detto in precedenza, un’altra grande differenza tra agente di commercio e procacciatore di affari è che il secondo non ha alcun vincolo di stabilità, continuità, esclusiva o di limitazione sull’area geografica di competenza. Il suo rapporto con il preponente può essere finalizzato anche alla promozione di un singolo prodotto/servizio in modo episodico. Il procacciatore di affari non ha la delega alla firma dei contratti, il suo compito è quello di intermediario tra il preponente ed i possibili acquirenti/investitori. Sarà poi il preponente ad chiudere o meno il contratto. Pertanto le provvigioni si baseranno non sui contratti realmente stipulati, ma su ogni contatto che venga segnalato dal procacciatore. 

Passiamo all’apertura della partita Iva. Da una parte rimangono invariate alcune procedure rispetto all’agente di commercio, quali la presentazione della Comunicazione Unica, l’iscrizione alla Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti INPS, oltre che alla presentazione della SCIA e al possesso di un indirizzo di posta certificata (PEC). Dall’altro non sarà necessaria l’iscrizione all’ENASARCO. Il codice ATECO è il 46.19.02.

Infine per quanto riguarda il regime fiscale non ci sono differenze con l’agente di commercio. 

4. Attenzione a non sbagliare

Come abbiamo visto le differenze tra agente di commercio e procacciatore di affari non sono tanto nello specifico dell’attività svolta, che è molto simile, ma nella gestione del rapporto di lavoro con il preponente e negli adempimenti, come abbiamo visto. 

Se vi trovate nella posizione di fare nuovi accordi attenzione alla posizione con la quale sarete inquadrati: se siete agenti di commercio, ma per una convenienza economica del preponente il contratto viene stipulato come procacciatore, c’è il rischio di sanzioni. Ricordiamo che l’ENASARCO ha 5 anni per richiedere gli arretrati, ma se sarà il lavoratore a fare denuncia gli anni saranno 10. 

5. Il venditore porta a porta

Andremo ora a parlare del venditore porta a porta. Se ancora non lo abbiamo fatto è perché agente di commercio e procacciatore di affari possono erroneamente essere confusi, mentre l’attività svolta dal venditore porta a porta è profondamente diversa. 

La prima differenza è che le prime due figure professionali fanno da intermediario tra la ditta preponente, che produce il prodotto/servizio e il rivenditore, non direttamente con l’acquirente ultimo. Il venditore porta a porta invece salta un passaggio portando il prodotto finito al cliente stesso e non ad un rivenditore. 

La professione del venditore porta a porta è soggetta a normativa, come quella dell’agente di commercio, ma a differenza di quest’ultimo non sono richiesti requisiti generali, professionali o morali. 

Per quanto riguarda l’apertura della partita Iva, il codice ATECO è il 47.99.10. Per la procedura niente varia rispetto a quella del procacciatore di affari: presentazione della Comunicazione Unica, l’iscrizione alla Camera di Commercio e alla Gestione Commercianti INPS, oltre che alla presentazione della SCIA e al possesso di un indirizzo di posta certificata (PEC). E come per il procacciatore di affari non è prevista l’iscrizione all’ENASARCO. 

Differente la parte che riguarda il regime fiscale: per quanto riguarda il venditore porta a porta infatti è previsto un regime fiscale speciale. Non potrà dunque scegliere tra i canonici forfettario, ordinario in contabilità semplificata, ordinario.

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Veronica Boggian

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