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Regime Forfettario 2018: agevolazioni, requisiti, cause di esclusione, codici ateco, inps, esempi di calcolo del reddito


Anche per il 2018 il Regime Forfettario destinato alle persone fisiche esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo che rispettano determinati requisiti è stato confermato.

Come noto,  la sua entrata in vigore ha visto abrogare a decorrere dal 2015 tutti i regimi agevolati precedentemente esistenti:

  • il regime delle nuove iniziative produttive;
  • il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
  • il regime contabile agevolato per gli “ex minimi”;

Coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei nuovi minimi possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale (il completamento del quinquennio e fino al compimento del trentacinquesimo anno di età), salva la facoltà di applicare secondo un ragionamento di propria convenienza sin da subito il regime forfettario.
Dal punto di vista dei requisiti necessari per accedere al regime possiamo distinguere tra Requisiti Soggettivi & Requisiti Oggettivi:

Requisiti Soggettivi di accesso al regime forfettario

Da un punto di vista soggettivo il regime in esame è fruibile dalle persone fisiche esercenti un’attività d’impresa, di arte o professione (incluse le imprese familiari) purché in possesso dei requisiti stabiliti e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione previste; mentre le società di persone ed i soggetti equiparati di cui all’art. 5 del Tuir, quali le associazioni professionali invece, ne sono escluse.

Requisiti Oggettivi di accesso al regime forfettario

Da un punto di vista oggettivo invece l’accesso al nuovo regime agevolato, nonché il mantenimento dello stesso negli anni successivi, è possibile per i soggetti che possiedono determinati requisiti. A seguito delle modifiche apportate dalla Legge n. 208/2015 nella tabella sottostante vengono messi in evidenza i requisiti richiesti per l’accesso al regime:

Requisiti Dettagli
Limite dei ricavi e compensi Da € 25.000 ad € 50.000 a seconda dell’attività esercitata
Spese per lavoro dipendente e assimilati Non superiori ad € 5.000 lordi
Beni strumentali Costo complessivo non superiore ad € 20.000

 

Tali requisiti dovranno essere verificati, per coloro che sono già in attività sui dati dell’anno precedente, per chi intende iniziare una nuova attività, su dati presunti.

Ad esempio:

  • un architetto che nel corso del 2017 ha ricevuto compensi per €35.000 non potrà nel 2018 accedere al regime;
  • un agente assicurativo che nel corso del 2016 ha conseguito ricavi per €18.000 potrà accedere nel 2018 al regime, salva comunque la verifica degli altri due requisiti;
  • un ristoratore che nel 2017  ha conseguito corrispettivi per €49.500 potrà accedere nel 2018 al regime, salva comunque la verifica degli altri due requisiti.

Cause d’esclusione dal nuovo regime forfettario (Fonte: sito agenzia delle entrate)

Nuovo regime forfettario Agenzia-delle-EntrateSono previste infine alcune specifiche situazioni al ricorrere delle quali è precluso l’accesso al regime forfettario, ovvero per:

  • persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini dell’imposta sul valore aggiunto o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • soggetti non residenti, ad eccezione di quelli che sono residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono nel territorio dello Stato italiano redditi che costituiscono almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
  • soggetti che in via esclusiva o prevalente effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili di cui all’articolo 10, co. 1, numero 8), del d.P.R. 633/1972 o di mezzi di trasporto nuovi di cui all’art. 53, co. 1, del D.L. 331/1993;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano, contemporaneamente all’esercizio dell’ attività, a società di persone o associazioni di cui all’art. 5 del Tuir ovvero a società a responsabilità limitata in regime di trasparenza di cui all’articolo 116 del Tuir.

Da mettere in evidenza che queste cause di esclusione vanno verificate nellanno di applicazione del regime e non nellanno precedente, quindi ad esempio: se un soggetto applicava nel corso del 2016 un regime speciale iva o era socio di una srl trasparente potrà comunque avvalersi del nuovo regime forfettario dal 2017 se dal 01/01/2017 non applichi più il regime speciale iva o se abbia ceduto, entro il 31/12/2016, la partecipazione.

  • Infine non possono accedere al regime forfettario i soggetti che nellanno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 (compreso il reddito da pensione) del Tuir, eccedenti limporto di euro 30.000. La verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato.In merito a tale causa ostativa al regime, introdotta dall’articolo 1 comma 111, L. 208/2015, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che:

– coloro che intendono applicare il regime agevolato non devono aver percepito nellanno precedente un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro;

– il limite non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dellanno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia, o non si sia intrapreso un nuovo rapporto di lavoro, ancora in essere al 31 dicembre.

Ai fini della non applicabilità della causa di esclusione in commento rilevano solo le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute nell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfetario, quindi se il lavoro è cessato nell’anno di applicazione del regime, la condizione va comunque verificata.

Novità 2018

Rispetto a quanto previsto per il regime dei minimi, per il regime in esame non costituisce causa ostativa leffettuazione di operazioni con lestero (in particolare, esportazioni ed operazioni assimilate).

I contribuenti forfettari applicano alle importazioni / esportazioni / operazioni ad esse assimilate le disposizioni contenute nel DPR n. 633/72, salvo l’impossibilità di acquistare beni / servizi senza applicazione dell’IVA con utilizzo del plafond.

Tabella dei codici ATECO per il Regime Forfettario

Gruppo di settore Cod. Attività ATECO 2007 Valore soglia ricavi/compensi

 

2016

Coefficiente di redditività
Industrie alimentari e delle bevande (10-11) 45.000 40%
Commercio all’ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50.000 40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 30.000 54%
Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 25.000 86%
Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55 – 56) 50.000 40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari e assicurativi (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88) 30.000 78%
Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 -39) – (49 – 50 – 51 – 52 -53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 30.000 67%

Semplificazioni IVA per il nuovo Regime Forfettario

  • esonero dalla registrazione delle fatture emesse;
  • esonero dalla registrazione dei corrispettivi;
  • esonero dalla registrazione delle fatture di acquisto;
  • esonero tenuta e conservazione dei registri e documenti;
  • esonero dall’aliquidazione e versamento dell’IVA;
  • esonero dalla dichiarazione IVA;
  • esonero dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini Iva (“spesometro”);
  • esonero dall’obbligo di comunicazione delle operazionieffettuate nei confronti di operatori aventi sede nei Paesi black list;
  • esonero dallacertificazione dei corrispettivi qualora svolgano le attività previste dall’art. 2 del d.P.R. 696/1996 (cessione di tabacchi, giornali, carburanti).
  • esclusione dall’IRAP;
  • esclusione dagli studi di settore o dai parametri contabili.

I contribuenti che operano all’interno del nuovo Regime Forfettario dovranno:

  • numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi.
  • le fatture emesse devono scontare l’imposta di bollo (€ 2) se di importo superiore ad € 77,47.
  • acquisti intracomunitari: entro la soglia di €000 saranno assoggettati ad imposta nel paese di provenienza;
  • in caso di superamento della soglia di €000 il contribuente forfettario dovrà assolvere l’iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione (oltre che presentare l’Intrastat);
  • prestazioni di servizi “generiche”di cui all’art. 7-ter ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRA-UE) il contribuente forfetario dovrà assolvere l’iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
  • in generale, in tutti i casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge.

Esempio di calcolo del reddito:

Il sig. Caio svolge l’attività di architetto e nel corso dell’anno ha percepito compensi per € 13.000 e versato contributi previdenziali per  € 3.600.

Compensi percepiti € 13.000
Spese
Reddito imponibile lordo € 13.000*78% = € 10.140
Contributi previdenziali €3.600
Reddito imponibile netto € 10.140 – € 3.600 = € 6.540
Imposta sostitutiva 15%
Imposta sostitutiva € 6.540 * 15% = € 981

 

Regime Forfettario: Come accedere, uscire e passare. Proviamo a distinguere tre casistiche:

# 1 – Soggetti che iniziano una nuova attività e vogliono accedere al nuovo regime forfettario

Nel caso di inizio attività, dovrà essere comunicata la scelta per il nuovo regime mediante lutilizzo del modello di cui allart. 35 del d.P.R. 633/1972 (per le persone fisichemodello AA9/12).

Tale modello deve essere presentato entro 30 giorni dalla data di inizio attività, indicando nella sezione “regimi fiscali agevolati” del quadro B il codice 2 per manifestare l’adesione al REGIME FORFETTARIO DEI CONTRIBUENTI ESERCENTI ATTIVITADIMPRESA, ARTI O PROFESSIONI se si ritiene di essere in possesso dei requisiti che comportano l’applicazione del regime agevolato previsto dall’art. 1, co. 54, della Legge n. 190/2014.

#2 – Soggetti già in attività che vogliono accedere al regime forfettario

Diverso il discorso invece per un soggetto già in attività: come detto il nuovo regime forfettario rappresenta un regime naturale, che potrà essere applicato da tutte le imprese individuali e da tutti i lavoratori autonomi che nell’anno precedente (da verificare quindi per l’accesso al regime dal 2017 i dati 2016)  rispettano i requisiti richiesti dalla norma e non ricadano nelle fattispecie di esclusione e potranno, naturalmente, applicare il nuovo regime forfetario, senza necessità di effettuare alcuna opzione o specifiche comunicazioni allAgenzia delle Entrate.

Come precisato infatti dalla stessa Agenzia nella C.M. 6/E/2015 tali soggetti possono transitare in detto regime senza essere tenuti a specifici adempimenti, ossia senza doverne dare alcuna comunicazione preventiva (con il modello AA9) ovvero successiva (con la dichiarazione annuale).

#3 – Soggetti già in attività che NON vogliono accedere al nuovo regime agevolato

Infine nel caso in cui invece, pur nel rispetto dei requisiti il contribuente valuti la non convenienza nell’adozione del nuovo regime forfettario, potrà comunque optare per lapplicazione dellimposta sul valore aggiunto e delle imposte sul reddito nei modi ordinari. Determinante quindi in tale circostanza ai fini della validità dell’opzione sarà il comportamento concludente del contribuente, il quale dovrà impostare un sistema contabile (ordinario o semplificato), emettere fatture con applicazione dell’iva, effettuare le liquidazioni periodiche, …

Lopzione, che sarà vincolante per almeno un triennio, dovrà essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata (ad esempio nel caso di opzione a partire dal periodo d’imposta 2017, la scelta deve essere comunicata con il modello IVA 2017). Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Il nuovo regime potrà/dovrà quindi non essere applicato:

  • o per opzione, con le conseguenze sopra esaminate;
  • o per legge, nel caso in cui vengano meno le condizioni previste (perdita dei requisiti per l’accesso o verificarsi di una delle cause ostative). In tal caso il contribuente dall’anno successivo dovrà applicare il regime ordinario (venendo meno anche l’agevolazione contributiva e il conseguente ritorno all’obbligo di versamento del contributo annuale); a differenza del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile, leventuale fuoriuscita dal regime forfetario non ne dovrebbe precludere il successivo riaccesso se vengono nuovamente rispettati i parametri stabiliti. Inoltre sempre diversamente dal regime dei miniminon è prevista limmediata fuoriuscita dal regime forfettario in caso di superamento  del limite dei ricavi o compensi in misura superiore al 50%.

Requisito della novità

Come abbiamo già avuto modo di sottolineare il nuovo regime forfettario è un regime che può essere applicato, previa la sussistenza dei requisiti richiesti dalla norma da:

  • soggetti che iniziano una nuova attività;
  • soggetti che già ne esercitano una.

L’1 co. 65 della Legge di Stabilità 2015, istitutiva del regime forfetario, prevedeva un’ulteriore agevolazione per i soggetti che iniziavano una nuova attività: la riduzione del reddito imponibile di un terzo su cui applicare l’imposta sostitutiva del 15% per i primi tre anni di attività.

Per effetto delle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, i soggetti che intraprendono una nuova attività beneficiano di una riduzione dell’aliquota dell’imposta sostitutiva che, per i primi cinque anni di attività, sarà pari al 5% (in luogo del 15%).

Tale agevolazione viene poi riconosciuta anche ai soggetti che hanno iniziato la nuova attività nel 2015 adottando il regime forfetario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.

Requisiti per usufruire delle agevolazioni per startup previste dal nuovo regime forfettario

  1. il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svoltasotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non deve essere superiore ai limiti previsti per quell’attività sulla base della classificazione ATECO.

Le agevolazioni contributive

La Legge Finanziaria 2015 istitutiva del regime forfettario prevedeva per alcune categorie di soggetti la possibilità di beneficiare di una particolare agevolazione ai fini della determinazione dei contributi previdenziali.

Beneficiari dell’agevolazione erano tuttavia solamente gli imprenditori individuali iscritti alla gestione IVS artigiani – commercianti, mentre ne erano esclusi tutti i professionisti, sia coloro iscritti alle rispettive casse di previdenza, sia i professionisti senza cassa iscritti alla Gestione separata dell’Inps per i quali l’applicazione del regime forfettario non ha comportato nessun tipo di agevolazione dal punto di vista contributivo.

A decorrere dal 1 gennaio 2016 che “Il reddito forfettario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell’articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35%. Si applica, per l’accredito della contribuzione, la disposizione di cui all’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335“.

In base al tenore della nuova norma non è più previsto l’esonero dal pagamento dei contributi minimi da parte dei soggetti imprenditori iscritti alla gestione artigiani commercianti presso l’Inps ma si prevede una riduzione del 35% sulla contribuzione dovuta a fini previdenziali.

Al fine di fruire delle agevolazioni contributive è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica:

  • i soggetti che intraprendono l’esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato dovranno presentare la domanda in via telematica tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
  • i soggetti già in attività la dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell’Inps.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l’accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire a decorrere dall’anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime forfettario.

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