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L’IVA NEL REGIME FORFETTARIO

1. Il regime forfettario adotta l’Iva oppure no?

In questo articolo parleremo dell’Iva di coloro che adottano il regime forfettario.
Molti contribuenti si domandano se il Regime Forfettario preveda o meno l’applicazione dell’Iva nelle fatture emesse per le operazioni effettuate.
La risposta è semplice: no, il regime forfettario esonera i contribuenti all’applicazione dell’Iva.
Tutti i soggetti che hanno adottato come regime il Regime Forfettario, nelle fatture che emettono non devono applicare l’Iva.
Questo fattore permette a tutti i soggetti forfettari di avere un importante vantaggio competitivo rispetto ai loro concorrenti che sono soggetti ad altri Regimi fiscali: infatti i contribuenti forfettari potranno presentarsi sul mercato offrendo prezzi più bassi e competitivi.
L’esonero dall’applicazione dell’Iva permette anche l’esonero della presentazione della Dichiarazione Iva ogni tre mesi.

 

2. Quali sono gli adempimenti per i contribuenti “forfettari”?

I contribuenti che operano all’interno del nuovo Regime Forfettario dovranno:
• numerare e conservare le fatture d’acquisto e le bollette doganali;
• certificare i corrispettivi.
In merito alla certificazione dei corrispettivi rimane quindi obbligatoria l’emissione e la conservazione della fattura o, per i soggetti esonerati, il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale.
Essendo come detto un regime in franchigia dell’Iva in fattura dovrà essere indicato in luogo dell’ammontare dell’imposta l’annotazione “operazione senza l’applicazione dell’IVA” con l’indicazione del riferimento normativo “art. 1 comma 58 Legge n. 190/2014″ e analogamente a quanto avveniva per i contribuenti minimi le fatture emesse devono scontare l’imposta di bollo (€ 2) se di importo superiore ad € 77,47.
Fermo restando poi l’impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva sulle relative fatture, (come del resto già avveniva nel regime dei minimi), bisogna prestare particolare attenzione ad alcune operazioni per le quali anche i contribuenti in regime forfettario assumono la qualifica di debitori d’imposta con obbligo di assolvimento dell’IVA quali:
• acquisti intracomunitari: entro la soglia di € 10.000 saranno assoggettati ad imposta nel paese di provenienza; in caso di superamento della soglia di € 10.000 il contribuente forfettario dovrà assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
• prestazioni di servizi “generiche” di cui all’art. 7-ter ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRA-UE) il contribuente forfetario dovrà assolvere l’Iva integrando la fattura emessa dall’operatore comunitario con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta e versando l’Iva entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione;
• in generale, in tutti i casi in cui il contribuente forfetario deve assolvere l’imposta mediante il meccanismo del reverse charge. Per le operazioni estere effettuate in Regime Forfettario riguardanti le prestazioni di servizi attive e passive operanti sia in ambito UE, che verso Paesi extra-UE, si rendono applicabili le disposizioni contenute nell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72.

 

3. La cessione di servizi in ambito UE ed extra UE

Nel caso in cui un contribuente in Regime Forfettario effettui una prestazione di servizi nei confronti di un committente avente sede in uno dei Paesi dell’unione europea dovrà rilasciare una fattura senza addebito di IVA.
Nella fattura riporterà al dicitura “Reverse charge”, o “inversione contabile”. In questo caso deve essere presentato l’elenco Intrastat relativo alla prestazione di servizi effettuata.
La stessa regola si rende applicabile anche nel caso in cui il committente sia un soggetto extracomunitario. Sempre ai sensi dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Questa volta, però, l’annotazione corretta da riportare in fattura è: “operazione non soggetta”.

4. L’acquisto di servizi in ambito UE ed Extra UE

Nel caso in cui un contribuente in Regime Forfettario riceva una prestazione di servizi da parte di un soggetto prestatore avente sede in uno dei Paesi dell’Unione Europea, dovrà procedere ad integrare la fattura ricevuta;
Oppure ad autofattura, se si tratta di un prestatore di servizi extra-UE.
In ogni caso il contribuente sarà chiamato a versare la relativa IVA. Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, con modello F24.
Classico esempio, in questo caso è dato dalle fatture che possono arrivare da Google o da Facebook, legate all’attività pubblicitaria acquistata.
Ricordiamo che, se la prestazione di servizi viene effettuata verso consumatori privati UE o extra-UE, l’operazione si considera assimilata ad una prestazione interna. Operazione per la quale non vi è applicazione dell’IVA.

Andrea Petretti Nerici

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